Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13372 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. un., 30/06/2016, (ud. 17/11/2015, dep. 30/06/2016), n.13372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26885/2011 proposto da:

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARTIN

GABRIELI, MARKUS WENTER, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE A BECCARA,

per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ SORSI

4, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO DELLA CAPANNA,

per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato e difeso come

sopra;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 152/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 29/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

uditi gli avvocati Gabriele PAFUNDI, Elisabetta ESPOSITO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto,

che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti i

ricorsi incidentali; in subordine rinvio pregiudiziale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda nasce da un giudizio promosso dal Deutsche Rentenversicherung Bund davanti al Tribunale di Trento – sezione distaccata di Cavalese, nell’ambito del quale l’Ente tedesco, che aveva erogato la somma complessiva di Euro 245.805,91, a titolo di pensione di reversibilità e di rendita orfani, in favore del coniuge e dei figli minori della vittima (assicurata presso la stessa) di un incidente mortale sciistico, aveva proposto una domanda volta a far dichiarare l’esclusiva responsabilità di P.M. per l’incidente avvenuto in (OMISSIS), nel quale aveva perso la vita il cittadino tedesco B.V., nonchè – in forza di azione surrogatoria ai sensi del 116 del 5GB tedesco (codice di previdenza sociale), opponibile al debitore italiano ex art. 85 del Regolamento CE n. 883 del 2004 – a sentir condannare lo stesso P. alla rifusione di tale somma.

Con sentenza del 13.11.2009, il primo giudice (nel contraddittorio anche della Carige Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa dal convenuto a titolo di manleva) rigettò le domande, escludendo il diritto di surroga dell’attore.

La sentenza fu confermata dalla Corte d’Appello con sentenza del 29.6.2011, che rigettò l’impugnazione proposta dal Deutsche Rentenversicherung Bund.

In particolare, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ribadì l’applicabilità alla fattispecie dell’interpretazione fornita dalla sentenza 21 settembre 1999 della Corte di giustizia UE sull’art. 93 del Regolamento CE n. 1408 del 1971, poi sostituito dall’art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004, “nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell’autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonchè i presupposti dell’azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili”.

Il Deutsche Rentenversicherung Bund ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971 e successivo art. 85 del Reg. CE n. 883/2004 (ponendo in dubbio la portata del principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia e la sua rilevanza nella fattispecie).

Ha preliminarmente chiesto la rimessione alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE (attualmente art. 267 del TFUE), della questione interpretativa dell’art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971, sostituito dall’art. 85 Reg. CE n. 883/2004.

Hanno resistito con separati controricorsi P.M. e la Carige Assicurazioni S.p.A. che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo; ai quali resiste con controricorso il Deutsche Rentenversicherung Bund.

Carige Assicurazioni spa ha anche presentato memoria.

All’esito dell’udienza di discussione in data 19.12.2014, il Collegio ha pronunciato l’ordinanza n. 4447/2015, depositata il 5 marzo 2015, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.

Il ricorso è stato chiamato alla presente udienza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il Deutsche Rentenversicherung Bund e P.M. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’ordinanza interlocutoria rileva che la questione posta dal ricorso è quella dei limiti dell’azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale (più precisamente di assicurazione pensionistica) di uno Stato membro (nella specie, la Germania), diverso dallo Stato (nella specie, l’Italia) nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate alla vittima o ai suoi aventi causa.

La Corte, al fine di ricostruire il panorama normativo riguardante la questione sottoposta alla sua attenzione, ha:

a) riprodotto, dapprima, l’art. 93 del Regolamento CEE n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 (“relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità”), disciplinante i “Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili”, e, poi, l’art. 85 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (“relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”), che ha abrogato, salvo per determinati fini, il precedente Reg. n. 1408/1971, riproponendo, in ogni caso, l’identico testo della precedente.

b) Ha osservato che, pur dovendo essere la norma Europea applicabile ratione temporis quella in vigore al momento del pagamento della prestazione da parte della “istituzione debitrice” (ossia l’ente previdenziale o l’assicuratore sociale) e che, nel caso di specie, non risulta precisato dalla sentenza impugnata, nè indicato dal ricorrente, tale momento, l’identità dei testi normativi richiamati sia tale da far ritenere rilevante ed esaustiva, anche in riferimento all’art. 85, l’interpretazione dell’art. 93 del Reg. n. 1408/1971 fornita dalla Corte di giustizia.

c) Ha, quindi, rilevato che le due apparentemente antitetiche letture dell’art. 93 fornite dalla Corte di giustizia dapprima con la sentenza 2 giugno 1994 (in C-428/92) e poi con la sentenza 21 settembre 1999 (in C-397/96) si completino a vicenda. Invero, la pronuncia del 1999 della Corte di giustizia, lungi dallo smentire o dal contraddire in parte quella del 1994, ne completerebbe la portata, avuto riguardo, in particolare, alla posizione della vittima e dei suoi aventi causa.

Per tali motivi il Collegio ha ritenuto priva di fondamento l’istanza di rimessione della questione interpretativa al Giudice di Lussemburgo, in applicazione del principio del cd. acte claire.

Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Corte ha quindi affermato che:

1) il diritto di surrogazione dell’assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l’ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa (ossia, l’ammontare del danno causato dal responsabile e liquidato secondo la legge del luogo dove è avvenuto il fatto illecito);

2) i diritti che spettano alla vittima, o ai suoi aventi causa, nei confronti dell’autore del danno – nei quali l’ente previdenziale può surrogarsi ed i presupposti dell’azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il “danno” (ivi comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili);

3) quindi:

a) il diritto al risarcimento del danno spettante alla vittima di un sinistro o ai suoi aventi causa (e, quindi, l’area del danno risarcibile) è individuato(a) dalle norme italiane;

b) i presupposti ed i limiti dell’azione di surrogazione esercitabile dall’ente previdenziale sono dettati dalle norme tedesche.

2. Osserva La Corte a sezioni unite.

Nel caso in esame la questione dei limiti dell’azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale, nei termini proposti dal ricorso e dalla sentenza impugnata in questa – che viene posta come ragione del contrasto legittimante la rimessione alle Sezioni Unite, di per sè significativo nel panorama ordinamentale attuale – non si presta ad assumere la rilevanza per esaminarne il fondo in questa sede.

Ciò che si è perso di vista nel presente giudizio è l’esame prioritario delle ragioni dalle quali sarebbe derivata l’eventuale surrogabilità dell’ente ricorrente.

Risulta in fatto dalla sentenza impugnata (pag. 10) che l’Ente tedesco “soltanto nell’aprile 2006 aveva inviato al convenuto la comunicazione che intendeva surrogarsi agli eredi B., ma risultava documentato che sin dal settembre 2004 questi ultimi erano stati tacitati d’ogni pretesa dalla Assicurazione del convenuto.

Rilasciando ampia quietanza liberatoria, cosicchè era venuta meno “qualsiasi pretesa azionabile nei confronti del P. non solo da loro stessi eredi B. ma anche da soggetti terzi che volessero agire in surroga”.

Ebbene, proprio questo è il punto decisivo della questione: la surrogabilità eventuale deriva, infatti, dalla risarcibilità o meno del danno.

Un tale esame non è stato condotto, pur avendo formato oggetto della sentenza di primo grado e sostanzialmente riproposto nelle difese relative alle fasi successive del giudizio.

Ed è ciò che dovrà fare il giudice del rinvio.

Ciò che si vuol dire è che nell’esame concreto della pretesa azionata è stata bypassata la premessa maggiore dello sviluppo argomentativo, vale a dire l’esame dell’entità del danno e della sua risarcibilità.

Solo ove si fosse risposto positivamente a tale quesito si sarebbe potuto affrontare quello logicamente dal primo derivante: dei limiti del danno sul quale eventualmente la surroga sarebbe stata consentita.

Il che sta a significare che le questioni della surrogabilità e dei suoi limiti costituisce un posterius rispetto a quello prioritario dell’entità del danno e della sua risarcibilità.

Stabilire l’area del danno risarcibile e la sua ascrivibilità alla disciplina del diritto di uno Stato membro oppure di un altro è tema che potrebbe anche non influenzare il presente giudizio una volta che si fosse risolto in senso negativo al primo quesito.

Ed allora la questione della quale sono state investite le Sezioni Unite che è quella di “Chiarire se, nell’ipotesi di morte della persona offesa, dall’ammontare del risarcimento per danno patrimoniale conseguente al fatto illecito debbano o meno escludersi le prestazioni erogate ai congiunti superstiti dell’assicuratore sociale o dall’ente previdenziale”, ancora una volta non è allo stato affrontabile per la sua possibile irrilevanza nel caso concreto.

Ne deriva che anche il tema della compensatio lucri cum damno, pur di estremo interesse sul piano giuridico, si presenta in concreto quanto meno prematura per le ragioni già evidenziate.

L’individuazione dei presupposti di applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, che è strettamente connesso con il tema della cumulabilità di varie voci di danno ai fini dell’applicabilità del principio del risarcimento del danno effettivo, presuppone pur sempre l’esistenza (e l’entità) di un danno risarcibile; e solo su questo eventualmente sarebbe esercitabile la surroga.

Non senza osservare che la riscossione dell’indennizzo da parte del danneggiato eliderebbe in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estinguerebbe e non potrebbe essere più preteso, nè azionato.

Conclusivamente, è accolto il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione; sono dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

La sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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