Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13372 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13372 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4579-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

Contro
ACCETTURA ANTONIA;
– intimata avverso la sentenza n. 34/7/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 14/06/2012, depositata il
26/06/2012;

1(432,
)5

Data pubblicazione: 30/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 04579 sez. MT – ud. 06-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza n.23/12/2011
della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della contribuente Accettura Antonia
avverso atto di diniego di definizione agevolata dei carichi di ruolo (ai sensi
dell’art.12 della legge n.28912002) ruoli derivanti da omesso pagamento della tassa
automobilistica per l’anno 1994 e portati da cartelle già notificate e non impugnate.
La predetta CTR —dato atto che alla parte contribuente era stata recapitata una
comunicazione della società concessionaria nella quale si informava della possibilità
di estinguere, a mente della richiamata norma, il debito relativo a tributi diversi, tra i
quali anche quello qui in argomento; che la contribuente aveva aderito a tale invito
pagando l’importo necessario; che dopo cinque anni circa dalla anzidetta circostanza
l’Agenzia aveva comunicato il diniego di definizione del tributo di cui trattasi,
siccome riferita a tributi non erariali, a far tempo dall’anno 1993- evidenziava che
nelle predette circostanze è palese la condizione di buona fede del contribuente,
tutelabile anche in riferimento alla pretesa di pagamento della tassa nella misura
intera, configurandosi i presupposti del “legittimo affidamento” ai sensi dell’art.10
della legge n.21212000.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’arti° della
legge n.212/2000, in relazione all’art.360 n.3 cpc) l’Agenzia ricorrente si duole per
3

letti gli atti depositati,

avere il giudicante sussunto la fattispecie di causa sotto l’egida dell’art.10 anzidetto,
in ragione di un affidamento ingenerato dall’agente per la riscossione a mezzo di una
semplice nota informativa circa le condizioni, i presupposti ed i termini per
l’applicazione dell’istituto giuridico di cui al menzionato art.12, elementi tutti di cui
il contribuente avrebbe dovuto comunque verificare la sussistenza prima di

subordinava l’operatività della definizione agevolata alla natura erariale del tributo.
Il motivo di impugnazione appare fondato e da accogliersi. In ogni caso, il potere di
controllo spettante all’Agenzia circa la sussistenza dei presupposti normativi per la
definizione agevolata (prima dell’esercizio del quale il rapporto tributario non poteva
intendersi definito) impediva che si potesse consolidare una posizione giuridica di
diritto tutelabile in sede giurisdizionale.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Il giudice del merito ha menzionato ed applicato un indirizzo giurisprudenziale
maturatosi in relazione a fattispecie significativamente diverse da quella qui sub
iudice, finendo per connotare con caratteri esuberanti rispetto alla sua consistenza il
principio di “tutela dell’affidamento e della buona fede”, peculiarmente per quanto
desumibile dal comma secondo dell’art.10 dello Statuto del Contribuente.
In specie, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17576 del 10/12/2002 ha affermato il principio
secondo cui:”L’Ufficio finanziario impositore, che abbia emanato un atto impositivo,
fondato su un processo verbale di constatazione di violazione alla legge IVA, e abbia
indicato al contribuente – nello stesso atto – la facoltà di avvalersi di una disposizione
di condono (art. 21, comma quinto, D.L. n. 69 del 1989, conv., con mod., nella legge
n. 159 del 1989), e a seguito dell’esercizio della predetta facoltà di avvalimento, abbia
chiuso il procedimento con un provvedimento di archiviazione per cessazione della
materia del contendere, non può, neppure nell’esercizio della potestà di autotutela
(nella specie, “in malam partem”, esercitata per la ritenuta inapplicabilità della
disposizione di condono) emettere, nei confronti dello stesso contribuente, un
provvedimento impositivo (nella specie, un avviso di rettifica) fondato sugli identici
4

provvedere al pagamento, così avvedendosi che la norma ultima menzionata

presupposti di fatto e di diritto del precedente atto di imposizione, atteso che – a
prescindere dalla legittimità dell’indicazione contenuta nel primo atto – sussiste, nel
caso di specie, il legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000″.
Nelle premesse della medesima pronuncia la Corte ha condivisibilmente argomentato

applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento, siccome accertamento
compreso, quale tipico giudizio di fatto, nella attribuzioni proprie del giudice
tributario di merito- nell’ipotesi in cui “un accertamento siffatto non possa
prescindere dalla considerazione dello situazione normativa rilevante nel caso sub
judice e sulla quale può influire, sul piano ermeneutico, l’applicazione del principio di
affidamento, è evidente che il relativo controllo di legittimità di questa Corte si
estende nuovamente, in parte qua, secondo i parametri indicati nell’art. 360 comma 1
n. 3 cod.proc.civ”.
Muovendo anche nella presente procedura da tale presupposto, mette conto
evidenziare che nella specie di causa presa in esame da parte della Corte nella
vicenda di cui or ora si è detto l’esistenza del requisito della “apparente legittimità e
coerenza dell’attività dell’amministrazione finanziaria in senso favorevole al
contribuente” risultava avvalorato dalla provenienza dalla stessa RA. competente
delle indicazioni circa la sussistenza dei presupposti normativi per l’applicazione
della disciplina di vantaggio nonché dalla conferma desumibile dal provvedimento
conclusivo del procedimento di definizione (consistito nella archiviazione), tanto che
la pronuncia più volte menzionata fa peculiarmente perno sulla “funzione del
principio stesso come limite generale anche all’esercizio della potestà di autotutela da
parte dell’Amministrazione finanziaria: preclusivo, cioè, all’adozione, da parte della
stessa, di atti di annullamento d’ufficio o di revoca di precedenti atti, i quali abbiano
concretamente determinato, in capo al contribuente, una situazione giuridica
favorevole a quest’ultimo e fondata, appunto, sul suo legittimo affidamento”.

5

nel senso che —se è compito del giudice del merito l’accertamento dei presupposti di

Nella specie di causa, invece, la sussistenza del medesimo requisito risulta
positivamente esclusa dalla imputabilità della condotta suggestiva a soggetto diverso
dalla P.A. competente (il concessionario per la riscossione, se davvero nella
comunicazione di cui trattasi quest’ultimo fece espresso riferimento alla
condonabilità della tassa automobilistica, atteso che è pacifico che i tributi oggetto

stati menzionati globalmente) e dalla insussistenza di un provvedimento conclusivo
dell’iter procedimentale, senza del quale non è possibile supporre che potesse essersi
consolidata la posizione soggettiva di aspettativa circa il positivo esito della
procedura.
Ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo
cui:” 1 rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono
intendersi definiti prima del controllo da parte dell’Amministrazione sulla correttezza,
completezza e sufficienza dei necessari adempimenti. (In applicazione del principio,
la S.C. ha ritenuto che l’aver il contribuente ottemperato all’adempimento previsto
dall’art. 8, comma 2, della legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, prima che la norma
fosse abrogata retroattivamente dall’art. 5 ter del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, per
effetto dell’aggiunta apportata dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, non
aveva comportato la definizione dei rapporti tributari relativi all’imposta unica sulle
scommesse, sicché non erano configurabili nella specie né la violazione del principio
di irretroattività delle norme tributarie sfavorevoli, essendo espressamente prevista
l’efficacia retroattiva della citata legge n. 27 del 2003, né la violazione del principio
di affidamento del contribuente di cui all’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212)”.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 636 del 18/01/2012).
D’altronde, non può essere elusa l’ulteriore considerazione che Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 23309 del 09/11/2011 ha chiaramente evidenziato che “non ricorre detta
situazione tutelabile quando l’attività dell’Amministrazione finanziaria appaia
chiaramente ‘contra legem'”, sicché —applicando detto ulteriore criterio alla specie di
causa- non può che convenirsi sul fatto che il giudicante non avrebbe potuto dare
6

dell’iscrizione a ruolo erano molteplici, sicché non é da escludere che possano essere

rilevanza all’indicazione favorevole alla parte contribuente, proveniente (peraltro) da
un terzo come l’Agente alla riscossione, senza tenere conto che quest’ultima avrebbe
potuto essere sottoposta ad agevole verifica da parte del contribuente, onde acclarare
se realmente sussistesse il presupposto normativo imprescindibile della natura
erariale del tributo. Né potrebbe ridondare in contrario il mero fatto del lungo

dell’adozione dell’atto di diniego, anche atteso quanto già evidenziato da Cass. Sez.
5, Sentenza n. 15161 del 30/06/2006 sia pure in relazione a fattispecie di definizione
agevolata diversa da quella qui in argomento.
Si deve concludere perciò nel senso che, in difetto dei requisiti normativamente
previsti, il giudicante ha errato a fare applicazione alla specie di causa del principio di
tutela del legittimo affidamento nella sua espressione massima, e cioè come
condizione per la tutela “dell’inesigibilità tout court della prestazione tributaria”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con facoltà per la Corte di decidere anche nel merito (con
reiezione del ricorso ad impugnazione del provvedimento di diniego) non risultando
necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Roma, 20 dicembre 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che, diversamente da quanto è stato proposto dal relatore, appare necessario
rimettere la causa al giudice del merito affinché quest’ultimo —risolta la questione
afferente il legittimo affidamento- provveda ad esaminare le questioni residuali
concernenti l’effettiva applicabilità alla specie di causa della disciplina condonistica;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
7

trascorrere del tempo a far data dalla presentazione dell’istanza e fino al momento

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
giudizio.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 6 maggio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA