Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13372 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13273/2019 R.G., proposto da:

C.M.A., rappresentata e difesa da sè medesima, in

qualità di Avvocato, con studio in Latina, elettivamente

domiciliata presso l’Avv. Salvatore Napoli, con studio in Roma,

giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con

sede in (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

sede in Roma, ove per legge domiciliate;

– controricorrenti –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 19 ottobre 2018 n.

7234/18/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.M.A. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina il 19 ottobre 2018 n. 7234/18/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento per il complessivo importo di Euro 3.142.868,27 in dipendenza di n. 79 cartelle esattoriali, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina il 25 novembre 2016 n. 1769/03/2016, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto dell’inoppugnabilità delle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si sono costituite con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente indicato, quali atti impugnati, cartelle esattoriali relative agli anni dal 1993 al 2012, laddove l’intimazione di pagamento riguardava cartelle esattoriali relative agli anni dal 2001 al 2014 con diversi estremi di identificazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che l’intimazione di pagamento aveva omesso di specificare la natura dei crediti portati dalle cartelle esattoriali.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, nonchè degli artt. 2697 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che l’amministrazione finanziaria si era limitata a depositare le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, la cui conformità agli originali e la cui regolarità della notificazione era stata contestata dalla contribuente.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto che i crediti portati dalle cartelle esattoriali si erano estinti per prescrizione quinquennale.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602, art. 42, comma 1, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della sentenza della Corte Costituzionalen. 37 del 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che le cartelle esattoriali erano affette da nullità per omessa sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 L’oggetto dell’impugnazione proposta dalla contribuente è costituito dall’intimazione di pagamento, per cui l’indicazione delle cartelle esattoriali – come “atti impugnati” – nel “frontespizio” della sentenza impugnata è di per sè irrilevante ai fini della delimitazione del thema decidendum.

In ogni caso, ove si intendesse imputare al giudice di appello eventuali errori nella percezione della realtà processuale, la censura non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.1 Invero, è pacifico che, in mancanza di autonoma impugnazione della cartella esattoriale (qualificabile alla stregua di avviso di accertamento, perchè enuncia univocamente una puntuale e non condizionata pretesa tributaria: Cass., Sez. 5, 15 luglio 2014, n. 16188), la successiva intimazione di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi suoi propri, ma non per vizi inerenti al contenuto o alla notifica della cartella esattoriale, nè per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica, con la conseguenza che la pretesa dell’amministrazione finanziaria, che sia incorporata nella cartella esattoriale, è ormai divenuta definitiva (Cass., Sez. 5, 13 aprile 2018, n. 9219).

Nella specie, la ricorrente ha lamentato che l’intimazione di pagamento non conterrebbe alcuna indicazione sulla natura dei crediti portati dalle cartelle esattoriali. Tuttavia, in rigorosa conformità al modello approvato dal D.M. 28 giugno 1999, (vigente ratione temporis), l’intimazione di pagamento (che è stata allegata al ricorso per cassazione) riportava la descrizione dell’identificazione numerica, della data di notifica e dell’importo insoluto (con i relativi accessori) delle cartelle esattoriali, non occorrendo alcun altra informazione sul contenuto della pretesa impositiva. Per cui, la censura finisce col cogliere profili indirettamente attinenti alle stesse causali delle cartelle esattoriali (in relazione al riflesso sulla impugnabilità dell’intimazione di pagamento dinanzi alla giurisdizione ordinaria o alla giurisdizione tributaria), nonostante la preclusione derivante dalla loro definitività.

3. Il terzo motivo è inammissibile.

3.1 Sin dal giudizio di prime cure, la contribuente ha dedotto la carenza di prova circa la effettività e la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, sul presupposto della divergenza tra gli avvisi di ricevimento ed il contenuto delle raccomandate e dell’insufficienza degli avvisi di ricevimento alla prova della notifica.

In questa sede, la contribuente ha insistito sull’invalidità delle notifiche per il difetto di collegamento tra le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e le cartelle esattoriali.

3.2 A tale proposito, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 26, comma 1, parte seconda, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione) (in termini: Cass., Sez. 3, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902).

Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’ente impositore si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali.

Laddove, invece, l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6 – 3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2020, n. 23426).

3.3 In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c..

In particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche Cass., Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle retate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione).

Quindi, perchè possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. Il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.

3.4 Nella specie, non risulta che la contribuente abbia contestato nei termini delineati la conformità delle copie fotostatiche agli originali degli avvisi di ricevimento, essendosi limitata a lamentarne la carenza di significatività ai fini della notifica delle cartelle esattoriali. Peraltro, la contribuente non ha assolto all’onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata indicazione delle difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali. Aggiungasi anche che, come si è già detto, i vizi attinenti alla notifica delle cartelle esattoriali non possono essere fatti valere in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento.

3.5 Comunque, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, l’agente della riscossione ha prodotto la copia dell’avviso di ricevimento per ciascuna delle cartelle esattoriali notificate alla contribuente ed elencate nell’intimazione di pagamento, pervenendo alla conclusione che “i procedimenti di notificazione delle cartelle siano stati regolarmente perfezionati”.

4. Il quarto motivo è inammissibile.

4.1 A ben vedere, la censura ha tralasciato di considerare che la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato che “l’avvenuta dimostrazione della regolare notifica delle cartelle impedisce – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – di proporre, in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento i vizi ad esse relativi”. Orbene, la mancata impugnazione della prima ratio decidendi concernente il tema della prescrizione impedisce l’esame nel merito della fondatezza dell’eccezione stessa, essendo passata in giudicato la statuizione con la quale si è ritenuta inammissibile tale eccezione nel giudizio promosso contro l’intimazione di pagamento.

5. Da ultimo, anche il quinto motivo è inammissibile.

5.1 La contribuente ripropone la questione della nullità delle cartelle esattoriali per la sottoscrizione apposta in calce da parte di funzionario sprovvisto di qualifica dirigenziale.

5.2 Tuttavia, come si è già detto in relazione al secondo motivo, è evidente che si tratta di vizio inerente alla validità delle cartelle esattoriali, che non può essere dedotto in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento.

6. Pertanto, valutandosi l’infondatezza (per il primo) e l’inammissibilità (per i restanti) dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura complessiva di Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA