Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13372 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 01/07/2020), n.13372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15519-2012 proposto da:

BANCA IFIS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 892/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINI per delega

dell’Avvocato D’AYALA VALVA che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La curatela dei fallimenti di tre società (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.r.l. proponeva all’Agenzia delle entrate di Lanciano una istanza di rimborso pari ad Euro 211. 101, 76, versati a titolo di imposta di registro a seguito della registrazione della sentenza n. 401/97, pronunciata dal Tribunale Civile di Lanciano. La sentenza era stata emessa a seguito di un giudizio promosso dalle curatele per responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società per i dichiarati fallimenti. Con la sentenza n. 401/97 il Tribunale aveva accertato la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, condannando i convenuti al risarcimento del danno. I fallimenti, in sede di registrazione della sentenza, avevano versato all’Erario lire 408.750.000 (parti ad Euro 211.101,76) a titolo di imposta di registro. La pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello dell’Aquila. La decisione veniva impugnata innanzi a questa Corte, che, con sentenza n. 20637 del 2004, disponeva la cassazione con rinvio alla Corte di appello competente. La curatela dei tre fallimenti non provvedeva alla riassunzione del giudizio davanti alla Corte di appello con conseguente estinzione dello stesso.In relazione alla posizione processuale del fallimento di (OMISSIS) S.r.l., il Tribunale civile di Lanciano avevano riconosciuto l’amministratore P.A. quale unico responsabile del danno causato alla società per cattiva gestione, condannandolo al pagamento della somma di lire 2.631.555.999 (pari ad Euro 1.:359.085,25), oltre rivalutazione monetaria. Tale capo della sentenza non veniva impugnato innanzi alla Corte di appello, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia in parte qua.

In data 22.4.2005, la curatela dei tre fallimenti presentava all’Agenzia delle entrate di Lanciano una istanza di rimborso di lire 408.750.000 (pari ad Euro 211.101,76) versate a titolo di imposta di registro per la registrazione della sentenza n. 401/97 del Tribunale civile di Lanciano, in ragione della estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza n. 20637 del 2004. Il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti. Nel corso del giudizio interveniva, con intervento adesivo del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, comma 3, la società Toscana Finanza S.p.A., nella qualità di concessionaria del credito oggetto del giudizio, acquistato da Fallimenti “(OMISSIS) S.r.l.”, “(OMISSIS) S.p.A.” e “S.T.S. (OMISSIS) S.p.A.”L’adita Commissione, con sentenza n. 8 del 2010, accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando che, a seguito della pronuncia della Corte e della mancata riassunzione del giudizio, era rimasta travolta solo l’intera parte della sentenza del Tribunale di Lanciano che riguardava i fallimenti di (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), con la conseguenza che gli importi risarcitori stabiliti in quella sentenza erano venuti meno. L’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che accoglieva l’appello principale, respingendo l’appello incidentale proposto da Toscana Finanza S.p.A., ritenendo che l’estinzione del processo non poteva qualificarsi come causa di soppressione del presupposto impositivo, dipendendo da una scelta di volontà di chi aveva omesso di riassumere il giudizio. Banca IFIS S.p.A., incorporante la società Toscana Finanza S.p.A., propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, in relazione all’art. 53 Cost., atteso che secondo il giudice di appello, l’estinzione del processo dovuto alla mancata riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di rinvio emessa dalla Suprema Corte, non può giustificare la richiesta di rimborso dell’imposta di registro, versata dalle curatele delle società fallite all’epoca della decisione di primo grado, perchè la fattispecie non risulta tra quelle disciplinate dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 dettate in materia di rimborso da successivo conguaglio del quantum già versato per la modifica del presupposto d”imposta, in seguito a sentenza passata in giudicato. Parte ricorrente denuncia che la tesi del Collegio regionale non potrebbe essere avvalorata, in quanto in evidente contrasto con il principio costituzionale della obbligatoria partecipazione di ogni cittadino alla spesa pubblica in base alla propria capacità contributiva, come prescritto dall’art. 53 Cost.. Invero, la mancata riassunzione determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caduca-zione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte da giudic:ato, in quanto non impugnate. Pertanto, nella specie, l’estinzione del processo per mancata riassunzione ha provocato la caducazione della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, vale a dire della pronuncia che, avendo riconosciuto la responsabilità di amministratori e sindaci nel fallimento delle tre società, aveva quantificato il danno da risarcire alle curatele, le quali, a seguito della decisione di condanna, avevano provveduto al versamento dell’imposta di registro proporzionale al danno liquidato in sentenza. Sarebbe, pertanto, logica conseguenza, con la caduca-zione della sentenza di condanna emessa nel primo grado di giudizio, il travolgimento della attribuzione patrimoniale conseguente al riconoscimento del danno causato con ripristino della situazione quo ante, vale a dire come se il processo tra le parti in causa non fosse mai iniziato. La società ricorrente precisa che va esclusa la posizione della società (OMISSIS), situazione processuale che, non essendo mai stata gravata in appello, è passata in giudicato. Si propone, pertanto, il seguente quesito di diritto: ” Dica codesta On. le Suprema Corte di Cassazione se sia legittima l’interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, in rapporto con l’art. 53 Cost., in materia di imposta di registro sugli atti emessi dall’autorità giudiziaria, fornita dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, sezione staccata di Pescara, nella sentenza ivi gravata, laddove i giudici regionali nel decidere sulla impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta di registro opposto dall’Agenzia delle entrate alle curatele di società fallite, perchè conseguente all’estinzione del processo a causa della mancata riassunzione della causa a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio, la quale annullava la quantificazione del risarcimento del danno, riconosciuto con la sentenza di primo grado, alle predette curatele (che versavano immediatamente l’imposta a seguito della registrazione della sentenza) nel giudizio civile di responsabilità degli amministratori e soci delle stesse – ritenevano che un atto di volontà delle parti in causa, la mancata riassunzione del giudizio e la sua conseguente estinzione, non fosse idoneo a far venire meno il presupposto di imposta in materia di registro, considerato anche il tenore della seconda parte del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 che contempla tra le ipotesi di rimborso o conguaglio di imposta solo il passaggio in giudicato della sentenza, la conciliazione giudiziale e la transazione e, pertanto, riteneva legittimo il diniego di rimborso o, se più correttamente, alla luce del principio di capacità contributiva che deve esser sotteso ad ogni applicazione di imposta, i giudici regionali avrebbero dovuto dare del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 una interpretazione costituzionalmente orientata, per cui considerato il fatto che, l’estinzione del giudizio aveva caducato l’attribuzione patrimoniale, in base alla quale l’imposta era stata versata, non essendovi stata, pertanto, alcuna variazione della capacità contributiva della parte assegnataria in grado di giustificare la permanenza nelle Casse dell’erario dell’imposta provvisoriamente versata a seguito della sentenza di primo grado, avrebbero dovuto ritenere illegittimo il versamento di imposta per sopravvenuta inesistenza del presupposto di imposta e, quindi, legittima la richiesta di rimborso avanzata dalla parte privata”.

2.Con il secondo motivo si propone, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione agli artt. 53 e 3 Cost.. Tale questione sarebbe non manifestamente infondata in considerazione del fatto che la tesi sostenuta nella sentenza ivi gravata – rilevando il permanere del presupposto di imposta in materia di registro nonostante l’avvenuta estinzione dell’intero processo per mancata riassunzione del giudizio a seguito della Suprema Corte e la conseguente caducazione dell’attribuzione patrimoniale, provvisoriamente disposta con sentenza di primo grado nel giudizio estinto- si porrebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. in relazione al principio di capacità contributiva, considerato che l’imposta è destinata ad incidere proprio sulla variazione in aumento della capacità contributiva della parte provvisoriamente assegnataria dell’attribuzione patrimoniale. Per cui, nel rispetto di detto principio costituzionale, se tale attribuzione patrimoniale per qualsiasi motivo non si concretizza nella sfera patrimoniale dell’inciso dall’imposta, allo stesso spetta, se è soggetto adempiente, il diritto al rimborso di quanto già versato.

3. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo, proposto in subordine.

a)Non è contestato che, a seguito di impugnazione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20637 del 2004, emessa nel giudizio di responsabilità promosso dalle curatele contro gli amministratori e sindaci delle società fallite, cassava con rinvio la sentenza n. 296/2000 della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la sentenza n. 401/97 del Tribunale di Lanciano.

Nè è contestato che con la pronuncia della Corte la sentenza di appello era stata parzialmente cassata, relativamente al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, con rinvio alla Corte di appello, in merito alla identificazione dello stesso, e con statuizione di un principio di diritto a cui doveva attenersi il giudice di rinvio, in merito, esclusivamente, al giudizio nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. e della (OMISSIS) S.p.A., rendendo, invece, definitiva la parte della sentenza relativa al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. mai appellata e, quindi, passata in giudicato.

b)Ciò premesso in fatto, si osserva che il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato dispoto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 e art. 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso.

Ai sensi dell’art. 37 TUR sono soggetti all’imposta di registro “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…)anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o sian-co ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”. Il TUR, art. 8 della tariffa, parte I, alle lettere dalla a) alla g) contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso,, individuando, altresì, la relativa imposta. Dalla piana lettura delle norme si deduce agevolmente che non tutti i provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.

Il meccanismo della registrazione deve fare i conti con la provvisorietà che, in ragione del sistema delle impugnazioni, caratterizza tutti i provvedimenti giurisdizionali sino al momento definitivo del passaggio in giudicato. La soluzione adottata dal legislatore è dunque quella dell’immediata debenza dell’imposta: prevale così l’interesse dell’Erario all’immediata percezione del gettito fiscale, ancorchè fondato su presupposti di imposta fisiologicamente instabili rispetto ai quali potrebbe successivamente emergere per il Fisco la necessità di operare aggiustamenti in avere o in dare, sotto forma di conguagli o rimborsi, a seconda che nei successivi gradi di giudizio la base imponibile recata dal singolo atto giuziario si ampli oppure di riduca.

c)Con risoluzione n. 263 del 21.9.2007, l’Agenzia delle entrate, nel rispondere ad un interpello, ha precisato che non rientrano nell’ambito applicativo del combinato disposto dell’art. 37 TUR ed allo stesso TUR, art. 8 Tariffa parte I, allegata, gli atti processuali che, ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., dichiarano l’estinzione del processo. Secondo l’Ufficio, detto provvedimento interpretativo deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell’Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti. La tesi sostenuta dall’Agenzia si riferisce alla estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, fattispecie che questa Corte, sotto il profilo fiscale, ritiene assimilabile a quella in esame, in cui l’estinzione del giudizio è, invece, intervenuta a seguito di omessa riassunzione della causa a seguito di sentenza di cassazione con rinvio alla Corte di appello per il riesame.

I provvedimenti giurisdizionali che definiscono il processo senza entrare nel merito (es. pronunce di incompetenza, inammissibilità ecc)., ovvero ne dichiarano l’estinzione per rinuncia, possono essere equiparabili sotto il profilo fiscale alle situazioni in cui l’estinzione del giudizio consegue all’inattività delle parti. L’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione determina l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 6188 del 2014). La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate). Pertanto, la sentenza riformata o confermata in appello resta anch’essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello (cass. n. 7372 del 2002; Cass. n. 1680 del 2012). Per ragioni di completezza va precisato che nella fattispecie non è applicabile la disposizione di cui all’art. 338 c.p.c.. La norma stabilisce che l’estinzione del processo di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, pertanto, anche se i termini non sono ancora scaduti, non è più possibile proporre l’impugnazione. La previsione della norma è limitata alla estinzione del procedimento di appello e di revocazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5: la dichiarazione di estinzione di uno di questi procedimenti, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rende non più proponibili i mezzi di impugnazione previsti dall’art. 324 c.p.c., che sono incompatibili con il passaggio in giudicato stesso, anche se non sono ancora scaduti i relativi termini. Infatti, se l’impugnaizone ha ad oggetto una sentenza passata in giudicato l’estinzione determina semplicemente la consumazione del potere di impugnazione. A differenza dell’art. 338 c.p.c. che fa derivare dall’estinzione del procedimento di appello o di revocazione (nei casi previsti) il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il successivo art. 393 c.p.c. stabilisce che, in caso di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue: verificandosi l’estinzione del giudizio di rinvio, quindi non vi è possibilità alcuna che la sentenza di primo grado passi in giudicato, attesa l’assoluta prevalenza della disciplina dettata dall’art. 393 rispetto a quella espressa dall’art. 338 c.p.c.. La norma dell’art. 393 c.p.c., considerando il giudizio di rinvio proprio come prosecuzione e non come impugnazione del giudizio precedente sancisce l’estinzione dell’intero processo per effetto della estinzione del giudizio di rinvio. La sentenza di merito è definitivamente ca-ducata come statuizione sul caso controverso e non può più rivivere.

Ne consegue che, con eccezione dell’imposta pagata dal fallimento (OMISSIS) S.r.l., la cui statuizione della Commissione Tributaria Provinciale non è stata mai appellata, quindi passata in giudicato (circostanza condivisa dalla società ricorrente), con la conseguenza che l’imposta di registro relativamente alla stessa è dovuta, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare le somme versate dalle curatele dei fallimenti (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., a titolo di imposta di registro, tenuto conto della caducazione dell’intero giudizio.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Cass. n. 30826 del 2019) che ai sensi dell’art. 393 c.p.c. nella fattispecie, è venuto meno.

4.La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi la quale, nell’accogliere l’appello proposto dall’Ufficio, ha ritenuto che la “mancata riassunzione della causa” non “possa produrre l’effetto di sopprimere un presupposto impositivo che trova la sua origine nel dettato di una norma fiscale, dipendendo da una scelta di volontà”, non potendo neppure “consentire al contribuente di far valere un proprio diritto al rimborso dell’imposta, il quale può essere azionato soltanto alle condizioni tassativamente stabilite dall’art. 37 citato”. Ne consegue che la sentenza impugnata va in parte qua cassata.

5.In definitiva va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassata la sentenza impugnata. La Corte, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, accoglie il ricorso introduttivo limitatamente alle somme versate dalle curatele dei fallimenti (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., a titolo di imposta di registro, con esclusione del fallimento (OMISSIS) S.r.l. (essendo intervenuto giudicato) per le ragioni esposte in motivazione.

Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, in ragione dell’esigua giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalle curatele dei fallimenti (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. con eclusione della curatela del fallimento (OMISSIS) S.r.l.. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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