Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13371 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13371 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
esr
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA LUCANA SVILUPPO INNOVAZIONE AGRICOLTURA – ALSIA
con sede a Matera, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, per delega a
margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Muracchia,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni,
5, presso lo studio dell’Avv. Domenico Cirigliano,
RICORRENTE
CONTRO
ARIT SRL con sede a Scanzano Jonico, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
INTIMATA
E COMUNE di SCANZANO JONICO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Pietro Di
Data pubblicazione: 29/05/2013
Benedetto, nel cui studio, in Roma, Via Cicerone, 28, è
elettivamente domiciliato,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.71/03/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza Sezione n. 03, in data
18.03.2010, depositata 1’08 aprile 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.14627/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.71/03/2010, pronunziata dalla CTR di Potenza il
18.03.2010, depositata 1’08 aprile 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente e confermato la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto e dichiarato fondata la
pretesa del Comune.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad ICI per l’anno 1997,
censura l’impugnata decisione, sulla base di due mezzi.
3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e
t
comunque infondata, mentre l’Arit srl non ha svolto
difese in questa sede.
4 – La decisione della CTR, adottata in sede di rinvio
della Cassazione,
ha escluso la possibilità di
riconoscere alla contribuente ALSIA di Matera il
diritto all’esenzione ICI di cui all’art.7 lett. A) del
D.Lgs n.504/1992, ritenendo ed affermando che detta
esenzione spetti esclusivamente ai soggetti
istituzionali pubblici espressamente indicati nella
citata disposizione e soltanto se tali cespiti siano
destinati direttamente ed immediatamente a compiti
istituzionali.
5 – La preliminare eccezione prospettata dal Comune
controricorrente, sembra infondata, avuto riguardo
all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui deve ritenersi tempestiva la notifica, per
il notificante, allorquando entro il termine
decadenziale
questi
abbia avanzato
la relativa
richiesta all’Ufficiale Giudiziario.
Dagli atti in esame si evince, infatti, che l’impugnata
sentenza è stata emessa in data 18.03.2010 e depositata
in data 08 aprile 2010; si evince, pure, che il ricorso
è stato consegnato all’UNEP della Corte di Appello di
Potenza il 24.05.2011 e dallo stesso spedito, tramite
posta, il 25.05.2011. La richiesta di notifica deve
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ritenersi tempestivamente avanzata, tenuto conto che il
termine veniva a scadenza il 24.05.2011.
La questione di merito, sembra, doversi risolvere in
all’ormai
giurisprudenziale,
consolidato
secondo
cui
orientamento
(Cass.n.21571/2004,
n.142/2004, n.14146/2003)