Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13371 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24966-2013 proposto da:

P.A., (OMISSIS) P.S.

((OMISSIS)) M.G. ((OMISSIS))

P.P. ((OMISSIS) elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24 presso lo studio dell’avvocato ILARIA

ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAETANO BREVIGLIERI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, – società soggetta all’attività

di direzione e coordinamento del Socio Unico BNL Paribas SA., in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PILATO, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V LE

GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI

BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVIA BETTINI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8704/2012 del TRIBUNALE di MILANO del

10/07/2012, depositata il 17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Giuseppe Motti Barsini difensore della

controricorrente (Banca di Sondrio) che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., viene qui impugnata la sentenza di primo grado indicata in epigrafe.

Il ricorso è inammissibile.

Come rilevato dalla resistente BNL S.p.A., l’ordinanza della Corte d’Appello è stata comunicata alle parti già in data 18 giugno 2013, con la conseguenza che da tale comunicazione inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per Cassazione.

Non rileva infatti che, come dedotto dai ricorrenti, l’ordinanza sia stata loro notificata il 16 luglio 2013.

L’art. 348 ter c.p.c., comma 3, è chiaro nel prevedere che il termine per impugnare decorre dalla notificazione soltanto se anteriore alla comunicazione di cancelleria.

Nella specie, l’ordinanza della Corte d’Appello risulta comunicata il 18 giugno 2013 mentre il ricorso è stato spedito per le notificazioni il 30 ottobre 2013, ben oltre il termine di cui agli artt. 348 ter e 325 c.p.c.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

I ricorrenti e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

L’esame degli argomenti esposti nella memoria di parte ricorrente non offre elementi per modificare la proposta del relatore.

Giova aggiungere soltanto che gli assunti di parte circa l’interpretazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, non trovano riscontro alcuno nella giurisprudenza di questa Corte e sono definitivamente smentiti dalla sentenza a Sezioni Unite n. 25208 del 2015.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei resistenti, nell’importo di Euro 7.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ognuno.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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