Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13371 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.26/05/2017),  n. 13371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23835/2014 proposto da:

G.C., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MEDOLLA DI MODENA, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e

difeso per procura in calce al controricorso dall’avv. Ernesto

Giliani, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Lungo Tevere

della Vittoria n. 11, presso io studio dell’avv. Silvia Canali;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1133/2013 della Corte d’appello di Bologna,

depositata in data 11 luglio 2013.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 5 aprile 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa

Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione con assorbimento del settimo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’il luglio del 2013 la Corte di Appello di Bologna rigettava l’appello proposto da G.C. ed altri volta ad ottenere la condanna del Comune di Medolla al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra l’indennità di esproprio spettante per legge per i terreni oggetto di compravendita e la somma già corrisposta dal Comune a titolo di acconto, oltre all’indennità di occupazione di urgenza, gli interessi legali ed il maggior danno; ciò in forza di un atto

di cessione volontaria intervenuto in data 15 luglio 1982 nel quale, oltre al prezzo della cessione pattuito in complessive Lire 70.708.140, corrispondente al triplo dell’indennità provvisoria, era anche previsto che l’indennità in oggetto sarebbe stata soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla L. n. 385 del 1980 e dal D.L. n. 396 del 1981 (conv. in L. n. 535 del 1981); pertanto, poichè la L. n. 385, art. 1 era stato dichiarato incostituzionale, le norme in base alle quali il prezzo di cessione andava determinato andavano rinvenute nella L. n. 2359 del 1865 con conseguente applicazione del valore di mercato.

La Corte, nel rigettare la domanda attorea, pur condividendo la necessità di calcolare l’indennità in base al valore di mercato dell’area ceduta, osservava come la Corte Costituzionale avesse limitato la declaratoria di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ai soli commi 1 e 2, restando in vigore il comma 3 di tale articolo che richiede, ai fini del riconoscimento della edificabilità del suolo, l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, poichè dall’esame degli atti risultava che il fondo non era legalmente edificabile in quanto soggetto a vincoli di natura conformativi che lo destinavano “a spazi pubblici riservati ad attività collettive, a verde pubblico e parcheggi”, il corrispettivo pattuito nell’atto di cessione era del tutto idoneo a coprire sia il valore agricolo del suolo sia l’indennità per il periodo di occupazione.

La Corte territoriale rigettava inoltre la domanda subordinata diretta ad ottenere la nullità e/o risoluzione della cessione volontaria, attesa la validità della clausola che faceva salvo il conguaglio previsto dalla L. n. 385 del 1980 i cui criteri erano stati sostituiti dal criterio del valore venale del terreno.

Avverso tale sentenza G.C. ed altri hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 7 motivi; il Comune di Medolla ha resistito mediante controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 e dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Prot. Add. Cedu, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 135 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo la Corte territoriale da un lato affermato la necessità di fare riferimento al valore venale e dall’altro statuito che dalla inedificabilità del fondo consegue il diritto di percepire una somma inferiore indeterminata ed apodittica, reputando che quanto già percepito dagli attori (corrispondente al triplo dell’indennità provvisoria) comprende anche l’importo corrispondente all’indennità per il periodo di occupazione e dunque pervenendo al rigetto della domanda senza esplicitare nè la somma effettivamente corrispondente al valore venale nè le diverse modalità per pervenire alla esatta quantificazione.

2. Con il secondo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 e dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Prot. Add. Cedu, unitamente all’omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la sentenza impugnata trascurato la valutazione del valore venale del fondo espropriato operata dal c.t.u. ed avendo posto a fondamento della (implicita) valutazione del fondo un’ignota massima di esperienza che ha indotto erroneamente a ritenere esaustivo il pagamento pattuito secondo il rogito.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 e dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Prot. Add. Cedu, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 Cedu e dell’art. 11 Cost., la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e degli artt. 132 e 135 c.p.c., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo la Corte applicato in malam partem l’art. 5 bis, comma 3 nonostante si tratti di una norma entrata in vigore circa dieci anni dopo i fatti di causa, violando in tal modo i principi del giusto processo dai quali si desume, tra l’altro, il corollario dell’inapplicabilità delle norme retroattive.

4. Con il quarto motivo si afferma la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 e dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Prot. Add. Cedu, degli artt. 112, 115, 116, 132 e 135 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo la Corte territoriale ravvisato nella fattispecie per cui è causa l’esistenza di un vincolo di natura conformativa, non assegnando alcuna rilevanza all’esistenza del vincolo preordinato all’esproprio che impone, anche e proprio in forza dell’art. 5 bis, comma 3 la valutazione del valore venale del fondo al momento dell’apposizione del vincolo.

5. La violazione e/o falsa applicazione del quadro normativo sopra richiamato costituisce l’essenza anche della quinta censura, con la quale i ricorrenti evidenziano la piena correttezza della valutazione operata dal c.t.u., come rimarcato anche dalla controparte sebbene unitamente alla contestazione circa il carattere edificabile del fondo.

6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrenti censurano la decisione della Corte di negare sostanzialmente le somme di spettanza per il periodo successivo all’occupazione d’urgenza.

7. Con il settimo motivo viene affermata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 e dell’art. 9 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2 avendo la sentenza in oggetto pronunciato nel merito anche della domanda subordinata avente ad oggetto la richiesta risarcitoria previa pronuncia di nullità, risoluzione o inefficacia della compravendita, dovendo tali domande essere conosciute esclusivamente dal tribunale in primo grado esulando dalle questioni, invece assegnate alla Corte in unico grado, concernenti la determinazione dell’indennità in ambito espropriativo.

8. Per un corretto inquadramento della fattispecie, va preliminarmente precisato che il concorde riferimento operato dalle parti, in sede di cessione volontaria, al conguaglio previsto dalla legge con riferimento esclusivo alle aree edificabili, non preclude, in sede giudiziale, una diversa qualificazione dell’area oggetto di esproprio: secondo l’orientamento già espresso da questa Corte, infatti, “in materia di espropriazione di aree edificabili, la L. 29 luglio 1980, n. 385, nel dettare norme provvisorie sull’indennità, ha previsto che essa, determinata secondo i criteri dettati dall’art. 1, sarebbe stata soggetta a conguaglio, secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge suddetta; ciò comporta che la comune valutazione dell’immobile quale edificabile, in sede di accordo per la corresponsione di un acconto sull’indennità di espropriazione, non è vincolante e non preclude, quindi, nè la verifica della natura edificatoria secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 – bis conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359), nè una diversa determinazione dell’importo, il quale può, in ipotesi, risultare inferiore alla somma già percepita dall’espropriato a titolo di acconto, con conseguente esclusione del conguaglio” (cfr. in tal senso Cass. n 14347 del 2012 e Cass. n. 3705 del 2008).

9. Ciò premesso, il terzo, il quarto ed il quinto dei motivi posti a fondamento del ricorso (da esaminarsi prioritariamente in quanto riguardanti proprio la questione della natura dell’area oggetto della procedura espropriativa) sono infondati.

9.1 Come emerge dalla sentenza impugnata (che sul punto richiama la consulenza tecnica d’ufficio), infatti, la destinazione urbanistica del fondo era quella di “spazi pubblici riservati alle attività collettive a verde pubblico” e quindi risulta con chiarezza la soggezione della zona ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area. Per altro la previsione d’interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblico per cui si rende necessario l’esproprio neppure è idoneo ad attribuire natura edificabile ai terreni, attenendo al diverso concetto d’edificabilità pubblica che “discende dal sistema stesso della legge urbanistica, in cui l’edilizia esplicabile per edifici e impianti ha una disciplina diversa dai limiti posti all’esplicazione delle facoltà dominicali” (cfr. in tal senso Cass. n. 14840 del 2013; n. 2605 del 2010; n. 21095 e n. 16537 del 2009).

9.2 Inoltre va osservato, in relazione alla prospettazione svolta attraverso il terzo motivo del ricorso, che la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 6 prevede che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l’entità dell’indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e dunque nel caso in esame proprio la pendenza del giudizio avente ad oggetto la determinazione giudiziale dell’indennità permette di applicare la norma richiamata.

9.3 Del resto tale soluzione è confermata da Cass. n. 3705 del 2008 secondo la quale “la L. 29 luglio 1980, n. 385, nel dettare norme provvisorie sull’indennità di espropriazione di aree edificabili, ha previsto che le indennità determinate secondo i criteri dettati dall’art. 1 sarebbero state soggette a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge suddetta. Ciò comporta che la comune valutazione dell’immobile quale edificabile, in sede di accordo per la corresponsione di un acconto sull’indennità di espropriazione, non è vincolante, e non preclude quindi la verifica della natura edificatoria secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta”.

9.4 Correttamente dunque la Corte territoriale ha qualificato il fondo alla stregua di un’area non edificabile.

10. Venendo all’esame dei primi due motivi di ricorso, questa Corte ha condivisibilmente già avuto modo di statuire che “in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove l’accordo di cessione riguardi aree agricole, non è dovuto il conguaglio ad integrazione del corrispettivo determinato sulla base del criterio del valore agricolo medio, nè trova applicazione la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 che ha dichiarato incostituzionali il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4 (conv. con mod. nella L. 8 agosto 1992, n. 359) in combinato disposto con la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6, cioè delle norme che prevedevano tale criterio per la determinazione dell’indennità di espropriazione, essendo la disciplina del conguaglio e l’efficacia della richiamata scadenza collegati al presupposto indefettibile della natura edificatoria delle aree oggetto di cessione volontaria” (Cass. n. 21868 del 2011).

10.1 La questione introdotta dai ricorrenti, concernente la natura dell’area ed il correlato criterio indennitario, non deriva, infatti, da una controversia in tema di opposizione alla stima ma da una domanda di conguaglio del corrispettivo della cessione alla luce della normativa riemersa a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983. Tuttavia, come osservato nel richiamato precedente, “tanto la disciplina del conguaglio quanto l’efficacia della testè richiamata sentenza della Corte Costituzionale erano collegati al presupposto indefettibile della natura edificatoria delle aree oggetto di cessione volontaria, il cui corrispettivo per l’appunto veniva ritenuto conguagliabile per l’applicazione di un diverso, seriamente ristoratore, criterio indennitario” (Cass. 21868/11), onde, venendo nel caso di specie in rilievo un’area non edificabile, nessun conguaglio può essere domandato in aggiunta al corrispettivo già incamerato (cfr. Cass. n. 1886 del 1996, n. 7429 del 2002 e n. 1984 del 2005). Nè elementi di novità possono trarsi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 già ritenuta “insuscettibile di applicazione ad una domanda di conguaglio di un corrispettivo erogato per cessione volontaria di area agricola, e su dette basi determinato” (Cass. n. 21868 del 2011) – anche se, va aggiunto per inciso, nel caso in esame la Corte territoriale ha tenuto conto del criterio del valore agricolo, reputandolo pari al valore venale e non operando alcun riferimento esplicito al parametro del valore medio dichiarato incostituzionale -.

11. Il sesto motivo è infondato: il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’indennità come calcolata dal c.t.u. Tale indennità, al contrario, non è stata affatto trascurata dalla Corte che semmai (cfr. pag. 11 della sentenza) la ha ritenuta compresa nelle somme già corrisposte dal Comune.

12. Riguardo al settimo motivo va considerato che con ordinanza n. 18634 del 2005 questa Corte, pronunciando su un regolamento di competenza proposto proprio da alcuni degli attuali ricorrenti nei confronti del Comune controricorrente (riguardo ad una sentenza con la quale il Tribunale di Modena, come è avvenuto nel caso oggi in esame, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore della Corte d’appello di Bologna), ha affermato che “premesso che la competenza per la domanda di pagamento del conguaglio del prezzo di cessione volontaria dell’immobile ex L. n. 865 del 1971 appartiene alla corte d’appello in unico grado, mentre competente a conoscere della domanda di annullamento o risoluzione del contratto di cessione è il tribunale, in primo grado, qualora vengano proposte l’una in via principale, e l’altra in via subordinata, trattandosi di domande spettanti alla cognizione di giudici diversamente competenti per materia, le due competenze rimangono ferme, salva restando, dopo la riassunzione delle cause davanti ai due giudici all’esito della pronuncia regolatrice, la necessità che il giudice competente a conoscere della subordinata sospenda il procedimento di sua spettanza”.

12.1 Nel caso ora in esame, i ricorrenti, che a fronte della sentenza declinatoria della competenza emessa dal tribunale hanno provveduto a riassumere il giudizio innanzi alla Corte d’appello, lamentano il fatto che quest’ultima avrebbe omesso di sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza.

12.2 Il motivo è infondato in quanto i ricorrenti, che pure hanno riassunto la causa innanzi alla Corte d’appello, avrebbero dovuto proporre l’istanza di regolamento necessario di competenza avverso la sentenza del tribunale: secondo un orientamento ormai consolidato, infatti, “la sentenza (o l’ordinanza di natura decisoria) dichiarativa dell’incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.), acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, quanto quella sulla (asserita) competenza dell’autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, nè le parti, nè il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall’autorità giudiziaria originariamente adita” (cfr. tra le altre Cass. n. 2973 del 2012).

13. Le superiori considerazioni, dunque, impongono il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti liquidandole in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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