Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13371 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. I, 17/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 17/06/2011), n.13371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.I., elettivamente domiciliato in Roma, via San Tommaso

d’Aquino 7, presso l’avv. Crasta alberto, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2498/09, in

data 15 giugno 2009, nel procedimento n. 50096/09 R.G.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1 G.I., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 giugno 2009, che ha rigettato il gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre, che aveva respinto il ricorso proposto dal nominato G. I. per il riconoscimento dello status di rifugiato politico;

1.1. il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la Corte d’appello Roma ha rigettato il gravame, affermando che:

– le affermazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato sono rimaste prive di qualsiasi sostegno probatorio; inoltre la mancanza di documentazione identificativa dello stesso ricorrente e l’omessa indicazione delle ragioni n ordine a tale mancanza e di dati di riscontro attraverso i quali si potesse determinare la sua identità non consentono di svolgere d’ufficio alcuna altra indagine, in quanto, anche se i fatti dedotti dal ricorrente fossero veri, non potrebbero essere incontrovertibilmente alla sua persona fisica; infatti il dovere di cooperazione del giudice deve fondarsi su di un dato incontrovertibile, ossia l’identità del richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato;

la certificazione medica prodotta non è idonea a individuare inequivocamente “l’eziopatogenesi delle pur riscontrate lesioni”;

– non possono essere accolte le ulteriori richieste del ricorrente relative alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per motivi umanitari, in quanto esulano dai limiti del presente giudizio;

3. con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, si duole che la Corte d’appello abbia respinto il suo reclamo fondando la decisione sulla circostanza che non ha trovato riscontro la sua identità e la sua provenienza dalla (OMISSIS); inoltre i fatti da lui dedotti rientrano tra le tipiche situazioni regolamentate dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, con particolare riguardo al giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, appartenenza a determinati gruppi sociali o politici;

anche la protezione sussidiaria poteva trovare fondamento nella domanda del ricorrente, in quanto la (OMISSIS) è ancora in grave stato di pericolo e di conflitto armato interno;

– con il secondo motivo, denunciandosi violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del Protocollo relativo allo status dei rifugiati di New York del 31 gennaio 1967 e della direttiva n. 1004/83/CE del 29 aprile 2004, si deduce che la Corte di merito ha erroneamente interpretato la normativa in materia di status di rifugiato in ordine all’onere della prova gravante sul richiedente;

– con il terzo motivo si afferma che la norma sul diritto d’asilo di cui all’art. 10 Cost., comma 3, ha carattere immediatamente precettivo e attribuisce un diritto soggettivo perfetto autonomamente azionabile, il cui contenuto è più ampio delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007 (status di rifugiato politico o riconoscimento della protezione sussidiaria);

– con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito omesso di esaminare la domanda subordinata di accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

4. il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, appaiono manifestamente fondati;

infatti la Corte di merito ha esaminato la domanda del ricorrente sotto l’ottica prevalente della sua credibilità soggettiva, escludendo che dalle sue sole dichiarazioni potesse desumersi l’esistenza in (OMISSIS) di una situazione di giustificato timore di persecuzione nei suoi confronti o di un conflitto in atto rilevante o degli altri presupposti di legge necessari per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, in assenza di idonee e individualizzate allegazioni e di elementi probatori in ordine all’identità del ricorrente medesimo; in tal modo la Corte d’appello ha omesso di adempiere ai doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione della situazione reale del paese di provenienza, doveri imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alla stregua del quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass., 2010/17576); i giudici di appello, anche in relazione alla valutazione della documentazione medica prodotta, hanno altresì ignorato i principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui anche il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda di protezione internazionale, del tutto prescindendo dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e dalle relative preclusioni e fondando la propria decisione sulla possibilità di acquisizione officiosa di documentazione e di informazioni necessarie (Cass. S.U. 2008/27310), anche in ordine all’identità del ricorrente, se sprovvisto di documenti identificativi, qualora le circostanze dedotte siano a idonee a far ritenere che la mancanza di tali documenti possa dipendere da una situazione di violazione dei diritti fondamentali della persona esistente nel paese d’origine;

– il terzo motivo appare inammissibile in quanto la Corte di merito non si è in alcun modo pronunciata sulla domanda di asilo politico;

– anche il quarto motivo appare inammissibile, in quanto il quesito di diritto non è attinente al decisum e neppure alle ragioni di doglianza svolte nel motivo; la censura appare comunque anche manifestamente infondata, essendosi la Corte d’appello pronunciata sul punto, affermando che le richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o umanitari esula dai limiti del presente giudizio;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti e che pertanto devono essere accolti il primo e il secondo motivo, mentre vanno dichiarati inammissibili il terzo e il quarto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata in ordine alle censure accolte;

che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, e dall’art. 384 c.p.c., comma 2, ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che esaminerà nuovamente il gravame alla luce dei principi enunciati nella relazione in precedenza riportata e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara inammissibili il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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