Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13371 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 01/07/2020), n.13371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28525-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 4,

presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO BARUCCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO CIANCIO, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4484/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIANCIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e deposita una cartolina di ricevimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.S. articola due motivi di ricorso avverso la sentenza della CTR Campania n. 4484/33/2015 che, confermando la sentenza della CTP di Napoli n. 7586/13/14, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento n. NA1099118.001/2011 Estimi catastali con il quale l’Agenzia ha rettificato, ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, il classamento proposto dalla R. con DOCFA n. 6288.1/2011 relativa alla unità immobiliare, di sua proprietà, sita in (OMISSIS), distinta nel NCEU al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), subalterno (OMISSIS).

La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato, in particolare, che l’avviso di accertamento era legittimo perchè: – sufficientemente motivato in rapporto alla Docfa; – basato su estimo comparativo concernente tutta una serie di altri immobili analoghi posti in classe signorile Al; – la ricorrente non aveva fornito prova contraria di minor classificazione; – l’agenzia del territorio si era nella specie limitata a ripristinare il classamento originario rispetto a quello immotivatamente proposto dalla parte con la Docfa.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi, assistiti da memoria, la ricorrente deduce:

A. Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1 conv. in L. n. 154 del 1988, della L.n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell’avviso non essendo specificata la norma in base alla quale si è modificata la classificazione: in particolare l’Ufficio ha omesso di chiarire, in riferimento della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336, a quale fattispecie faceva riferimento. Contesta, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale il riclassamento in esame sarebbe conseguente alla denuncia di variazione, con procedura DOCFA, utilizzata dalla ricorrente e pertanto regolata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336. Afferma la ricorrente che con la DOCFA si era limitata a mantenere la classificazione che era stata attribuita all’immobile: vale a dire A/2; classe ff4, consistenza:7,5 vani; rendita 2,091,65.

B. Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, del D.L. n. 70 del 1988, art. 11 conv. in L. n. 154 del 1988, della L.n. 311 del 2004, art. 1, commi 335 e 336 nonchè del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, e della Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto n. 5 del 14.3.1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. A tenore della normativa di riferimento l’immobile in questione non possedeva i requisiti minimi per essere classato in A/1, come si evince dalla consulenza di parte, depositata agli atti e non considerata dall’Ufficio.

I motivi di ricorso sono entrambi infondati.

In ordine al primo, rileva che l’avviso di rettifica di cui si discute è stato emesso a seguito di denuncia Docfa della R., con la quale è stata proposta la variazione, per l’immobile in questione, in A/2 classe 4: pertanto, come si evince dalla sentenza impugnata, il riclassamento “è susseguente alla denuncia di variazione con procedura Docfa presentata dalla R., in data 4.11.2010, riferita a lavori di ristrutturazione per diversa distribuzione degli spazi interni, con proposta di classamento in categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7,5, rendita catastale Euro 2.091,65 che l’Ufficio ha rettificato in categoria A/1, classe 1, consistenza vani 8, rendita catastale Euro 3.553.22”. Emerge ancora dall’accertamento della CTR che “…l’Ufficio ha effettuato una valutazione riferibile al criterio di stima diretto basato sul metodo sintetico comparativo, che ha tenuto conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile che già prima della denuncia di variazione con procedura Docfa era censito, fin dal 25.10.2006, in categoria A/1, classe 1, rendita catastale Euro3.553.22.Pertanto, l’Ufficio si è semplicemente limitato a ripristinare il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte…”

Stando così le cose, la questione va inquadrata nell’ambito della normativa che regola la procedura Docfa, ed in particolare il D.M. n. 701 del 1994, art. l, commi 2 e 3, e della relativa giurisprudenza di legittimità che già ha evidenziato come “In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal rilassamento operato su Iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della lasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione.” (Cass. n. 30166 / 2019).

In punto di motivazione del provvedimento di accertamento, la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto l’adeguatezza della motivazione in ragione della particolare procedura partecipata Docfa, non merita censure, essendosi allineata alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui ” In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.(per tutte Cass. 31809/2018).

Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

Con una valutazione coerente con la normativa di riferimento e le modalità di accertamento, la CTR, con decisione non sindacabile in questa sede perchè coinvolgente aspetti del merito, ha ritenuto corretta la valutazione dell’Ufficio riferibile al criterio di stima diretta, basato sul metodo sintetico comparativo, che ha tenuto conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile ” che già prima della denuncia di variazione con procedura Docfa era censito, fin dal 25.10.2006, in categoria A/1, classe 1, rendita catastale C3.553.22.Pertanto, l’Ufficio si è semplicemente limitato a ripristinare il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte che senza alcuna motivazione, a seguito di piccoli lavori interni di diversa distribuzione dei vani, ha denunciato un notevole abbattimento della rendita catastale originaria.”. Inoltre tale tipo di accertamento non presuppone l’effettuazione di un previo sopralluogo,che costituisce solo uno strumento conoscitivo dell’amministrazione e non un diritto del contribuente o una condizione di legittimità dell’avviso attributivo di rendita, ben potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso. (cfr cass.6633/2019; cass.8529/19).

Per quanto in precedenza osservato, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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