Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13371 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI, presso

il Servizio Legale Centrale Patronato ACLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE CASTRO ROBERTA, giusta procura a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, PROCURA DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2009 del TRIBUNALE di LECCE del 27.1.09,

depositata il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “Premesso che: E.I.F., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato avanti al Tribunale di Lecce la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari con la quale è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35.

Riservatosi la decisione sulla questione preliminare di competenza il giudice adito l’ha declinata ritenendo competente per territorio il tribunale di Bari.

Ritenuto che: Il ricorso appare fondato. Il Tribunale di Lecce declina la propria competenza in base alla considerazione secondo cui il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, che prevede in linea generale per le impugnazione dei provvedimenti relativi alle domande di protezione internazionale di cittadini stranieri di Paesi extra UE che Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento e in via derogatoria che nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede il centro, tale deroga sarebbe applicabile unicamente per il periodo massimo entro il quale la legge consente il l’accoglienza e quindi, a mente del citato art. 20, comma 3 per venti o trentacinque giorni a seconda delle situazioni in presenza delle quali l’accoglienza è stata disposta.

L’erroneità del principio enunciato nella decisione impugnata appare evidente sol che si consideri la ratio della disposizione, che pure è stata correttamente individuata dal tribunale, che è quella di assicurare la tutela giurisdizionale al richiedente la protezione, persona inevitabilmente in disagiate condizioni esistenziali, consentendogli di adire l’autorità giudiziaria più vicina al luogo di dimora, compatibilmente con la necessità di concentrare i procedimenti presso alcuni uffici giudiziari specializzati.

Ma se tale è la ratio non vi è dubbio che l’elemento fattuale che radica la competenza per territorio in deroga a quella ordinaria è l’effettiva presenza dello straniero presso un centro di accoglienza (che il legislatore prevede comunque possa prolungarsi rispetto ai termini indicati: D.Lgs. n. 140 del 2005, art. 11 richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 36), essendo per contro del tutto irrilevante se tale presenza sia contenuta nei limiti previsti dalla disposizione citata o ecceda tali limiti per decisione o tolleranza della struttura (comunque soggetta a controllo pubblico: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, comma 5), dal momento che il favor mostrato dal legislatore in considerazione della difficoltà presumibili dello straniero ad accedere ad uffici giudiziari lontani dal luogo di dimora non può venir meno per il solo protrarsi di adempimenti burocratici o per l’adesione alle sua necessità di mantenimento.

Nè varrebbe osservare che la favorevole deroga alla competenza territoriale è accompagnata da una riduzione dei termini di impugnazione in quanto proprio l’assicurata vicinanza dell’ufficio competente sul gravame consente di abbreviare i termini rispetto a quelli concessi a coloro che devono accedere ad uffici in ipotesi anche lontanissimi dal luogo di dimora in quanto collegati all’ubicazione della Commissione territoriale”.

La difesa di parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3.

p2. Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Pertanto, va affermata la competenza del Tribunale di Lecce e il provvedimento impugnato deve essere cassato.

Le spese processuali del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Lecce. Condanna l’Amministrazione intimata a rimborsare al ricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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