Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13370 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. I, 17/06/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 17/06/2011), n.13370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi 35,

presso l’avv. Ariella Cozzi, rappresentato e difeso dall’avv.

Baldassini Rocco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

e sul ricorso 29259/07 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente incidentale –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, in data 11 ottobre

2006, nel procedimento iscritto al n. 54261/05 Ruolo Generale Affari

Diversi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 gennaio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso

principale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che in data 27 marzo 2009 è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. F.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 11 ottobre 2006, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del menzionato ricorrente della somma di Euro 6.000,00, titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al TAR Lazio, con ricorso depositato il 2 marzo 1990, definito in primo grado con sentenza in data 11 giugno 1992 e in grado di appello con sentenza del 26 settembre 2001, a cui facevano seguito procedimento per correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, definito con sentenza del TAR Lazio del 13 dicembre 2002, e giudizio di ottemperanza instaurato nel 2005 e ancora pendente, come riferito nel decreto della Corte di appello di Roma impugnato in questa sede;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di sei motivi;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 6.000,00, avendo accertato una durata del processo superiore di sei anni al termine ragionevole;

3. il ricorrente ha censurato il decreto impugnato, lamentando che la Corte di appello:

3.1. abbia seguito un criterio di riparazione del danno senza tener conto di tutte le fasi della procedura, compresa quella di correzione di errore materiale della sentenza e quella del giudizio di ottemperanza, considerando altresì solo il periodo eccedente la durata ragionevole, della natura non complessa della controversia, della mancanza di comportamenti dilatori delle parti, dell’oggetto della controversia (causa di lavoro) e del criterio della posta in gioco;

3.2. abbia considerato non vincolanti e non direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico nazionale i parametri di determinazione della ragionevole durata del processo e dell’ammontare dell’indennizzo stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, così da rendere il rimedio previsto dalla L. n. 89 del 2001 non effettivo e adeguato e comunque in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

3.3. abbia riconosciuto, sulla somma liquidata, gli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda;

4. la ricorrente incidentale ha censurato il decreto impugnato, deducendo che la Corte di appello:

4.1. erroneamente ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato proposto oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, in considerazione della pendenza del giudizio di ottemperanza costituente un unico iter procedimentale con il giudizio di cognizione;

4.2. erroneamente non ha provveduto alla sospensione del giudizio di equiparazione, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di ottemperanza ed abbia comunque pronunciato sul giudizio di equa riparazione in mancanza di allegazione e prova da parte del ricorrente della fondatezza del giudizio di ottemperanza, al fine di valutare la tempestività della domanda;

4.3. ha omesso di motivare sul fatto se la pretesa fatta valere nel giudizio di merito fosse realmente insoddisfatta al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza;

4.4. non ha tenuto conto dell’intervallo di tempo decorso tra la sentenza che ha concluso il giudizio amministrativo di merito, pronunciata il 26 settembre 2001, e l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, introdotto con ricorso del 28 aprile 2005;

4.5. non ha motivato la ritenuta unitarietà tra giudizio amministrativo di merito e giudizio di ottemperanza;

4.6. non ha sufficientemente motivato, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, sul comportamento della parte, che ha atteso tre anni e mezzo prima di iniziare il giudizio di ottemperanza;

5. Per ragioni di priorità logica va prima esaminato il ricorso incidentale, che appare manifestamente infondato. Infatti “in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, poichè con il giudizio amministrativo di ottemperanza si realizza lo scopo di dare piena ed effettiva soddisfazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza da adempiere, con un provvedimento che spesso si palesa integrativo di tale sentenza e che comunque ne specifica il contenuto, devesi ritenere che, nell’ipotesi in cui venga esperito tale strumento di tutela, “il momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva” – considerato ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 e che non coincide necessariamente con quello del passaggio in giudicato della sentenza, ma con quello in cui il diritto azionato ha trovato la sua pratica attuazione – va identificato con il compimento dell’attività sostitutiva di quella dell’amministrazione, vale a dire con la statuizione della misura attuativa del giudicato, fermo restando che il dies a quo va identificato con la data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza da adempiere” (Cass. 2005/7978; v. anche Cass. 2002/14885);

5.1. alla stregua del principio enunciato, applicabile alla fattispecie e a cui si è richiamata anche la Corte di appello, appaiono prive di fondamento le censure di cui ai punti 4.1., in quanto il giudizio di cognizione che ha portato all’emissione della sentenza e il giudizio di ottemperanza finalizzato a realizzare l’esecuzione di detta sentenza non sono autonomi uno dall’altro, ma costituiscono fasi di un unico iter processuale, 4.2. e 4.3., poichè non sussiste pregiudizialità tra giudizio di equa riparazione e giudizio di ottemperanza, nè compete al giudice dell’equa riparazione valutare, anche ai soli fini dell’accertamento della tempestività della domanda, la fondatezza del giudizio di ottemperanza e la mancata realizzazione, al momento dell’introduzione del giudizio di ottemperanza, della pretesa fatta valere, 4.4. e 4.6., atteso che l’intervallo di tempo decorso tra la sentenza che ha concluso il giudizio amministrativo di merito e l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e la protratta inerzia della parte prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza rilevano, non sotto il profilo dell’ammissibilità del giudizio di equa riparazione, ma semmai con riferimento all’addebitabilità alla parte stessa di una condotta causalmente concorrente al superamento del termine ragionevole di durata, ed infine 4.5., avendo la Corte di merito adeguatamente motivato, con la puntuale e specifica menzione dell’orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, la ritenuta unitarietà tra giudizio amministrativo di merito e giudizio di ottemperanza;

6. quanto al ricorso principale – e con riferimento al primo motivo (punto 3.1.) – è manifestamente fondata, avuto riguardo al principio enunciato al precedente punto 5, soltanto la censura in ordine al mancato computo, ai fini della determinazione della durata complessiva del giudizio e del termine ragionevole di durata del medesimo, anche del giudizio di ottemperanza, che la stessa Corte di merito nel decreto impugnato dichiara essere pendente; sono invece manifestamente infondate le doglianze relative al mancato computo della procedura di correzione di errore materiale, non avendo il ricorrente nè allegato nè provato che l’errore materiale fosse tale da rendere la sentenza ineseguibile (Cass. 2005/19435), alla presa in considerazione del solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo, essendo vincolante per il giudice nazionale il disposto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a) (Cass. 2005/21597; 2008/14), alla mancata considerazione della natura non complessa della controversia, della assenza di comportamenti dilatori delle parti, dell’oggetto della controversia (causa di lavoro) e del criterio della posta in gioco, trattandosi di elementi di cui la Corte di merito ha espressamente tenuto conto con adeguata motivazione, considerato altresì che, anche a fronte della maggiore brevità dei termini processuali che caratterizzano la scansione temporale del processo del lavoro, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’eventuale loro inosservanza, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione sulla base degli elementi previsti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204;2005/19352);

6.1. il secondo motivo (punto 3.2.) è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito esplicitamente fatto riferimento ai parametri di determinazione della ragionevole durata del processo stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e fissato l’ammontare dell’indennizzo in misura conforme ai parametri quantitativi indicati dalla stessa Corte europea;

6.2. è invece manifestamente fondato il terzo motivo (punto 3.3.), decorrendo gli interessi legali dalla domanda e non dalla data del decreto (Cass. 2006/8712; 2007/2248);

7. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) considerato che:

1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando l’impugnazione del medesimo decreto;

– a seguito della discussione sui ricorsi tenuta nella camera di consiglio, il collegio, in difformità dalla relazione in atti, ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo del ricorso incidentale alla luce dell’orientamento enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze 24 dicembre 2009 n. 27348 e 24 dicembre 2009 n. 27365, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza;

– l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta la dichiarazione di assorbimento dei restanti motivi del medesimo ricorso, tutti riguardanti, sotto differenti profili, la questione della intempestività del ricorso per equa riparazione, e del ricorso principale, avente ad oggetto censure sulla determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, sulla quantificazione dell’equo indennizzo e sulla decorrenza degli interessi legali dovuti sulla somma liquidata, questioni attinenti tutte al merito del giudizio per equa riparazione;

2- in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, il decreto impugnato deve essere annullato con riferimento alla censura accolta, avendo la Corte di appello di Roma erroneamente disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per equa riparazione, sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere stato il ricorso medesimo proposto nel 2005, come risulta dall’epigrafe del decreto impugnato, oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato del 26 settembre 2001, con il quale era stato definito il giudizio amministrativo presupposto;

– non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso del ricorso per equa riparazione, in quanto, da un lato e con riferimento al doppio grado del giudizio presupposto, tardivamente proposto oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di appello del Consiglio di Stato che ha definito detto giudizio, e sotto altro profilo riferito al giudizio di ottemperanza, non essendo stato violato il termine ragionevole di durata di tale autonomo processo, promosso e definito nel corso del 2005, come risulta dallo stesso ricorso del F., e quindi protrattosi per una durata non superiore ad un anno;

– le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso e il ricorso principale.

Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso per equa riparazione proposto da F.M. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di detta Presidenza delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, e delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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