Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1337 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1337 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA TNIT E R, O e t.ri -CR-A
sul ricorso 22975-2012 proposto da:
SALERNO SARAH SLRSRH55E43Z3520, SALERNO ANNA
SLRNNA50P64Z352H,
SLRGPP53M13Z352J,

SALERNO
MAFFA

GIUSEPPE
ROSA

MARIA

MFFRMR25S49Z352V, SALERNO GIOVANBATTISTA ALDO
SLRGMB26D12Z352S, PUOTI CARLO PTUCRL40C27Z352E, tutti
in qualità di eredi di Puoti Edi (o Edith) Carmela, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che li rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

Contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 22/01/2014

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– controricarrente –

ROMA del 31/05/2011, depositata 1’11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Bellucci Maurizio difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 22975 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 3050/2011 della CORTE D’APPELLO di

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt.
377, 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civi1e iscrittù al R.U, 22D75 del 2012
“CaLlo Puoti,

Edith Puoti, Rosa mafia Muffa e

Niven Pezzi,

zio davanti al Tribunale di Roma il Ministero dell’Economia e
delle Finanze per sentirlo condannare al pagamento della somma di 18.111,72E a titolo di indennizzo per i beni perduti in
Tunisia, ai sensi delle leggi n. 135 del 1985 e 98 del 1994.
Gli attori precisavano che la loro legittimazione e conseguentemente il loro diritto a percepire l’indennizzo spettante ad Anna Bianchi discendevano ex art. 688 cc dal testamento
della defunta, la quale aveva istituito erede la sorella, Dinorah Bianchi, disponendo che alla morte di quest’ultima subentrassero nella qualità di eredi Carlo Puoti, Edith Puoti,
Rosa Maria Moffa e Nives Pezzi.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda avanzata e condannava il MEF al pagamento dell’importo complessivo di
24.078,18g in favore di Carlo Puoti, Edith Puoti, Rosa Maria
Moffa. Si osservava che, sebbene dovesse considerarsi nulla
ex art. 692 cc la sostituzione fedecommissaria operata nel
testamento e dovesse escludersi che Anna Bianchi fosse titolare del diritto di ottenere l’indennizzo preteso, il diritto
in questione doveva ritenersi entrato a far parte del patri-

nella qualità di eredi di Anna Bianchi, convenivano in giudi-

monio di Giacomo Rollo, marito di Anna Bianchi e del quale
erano eredi, in virtù di disposizioni testamentarie di
quest’ultimo, Carlo Puoti, Edith Puoti, Rosa Maria Moffa. Veniva pertanto rigettata la domanda avanzata da Nives Pezzi,

Giacomo Rollo.
Avverso tale pronuncia interponeva appello l’Amministrazione,
denunciando la violazione dell’art. 112 cpc per essere stata
modificata dal giudice di prime cure la causa petendi della
domanda, dal momento che gli attori avevano agito in qualità
di eredi di Anna Bianchi e non di Giacomo Rollo.
Si costituivano in giudizio Carlo Puoti, Edith Puoti, Rosa
Maria Moffa, mentre rimaneva contumace Nives Pezzi.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e per l’effetto rigettava la richiesta di indennizzo degli appellati,
visto che la sentenza di primo grado aveva espressamente accertato che Anna Bianchi non era mai divenuta titolare del
diritto al pagamento dell’indennizzo e che la disposizione
testamentaria era nulla ex art. 692 cc. Osservava il giudice
di secondo grado che gli appellati, se avessero voluto contestare le suddette statuizioni, avrebbe quantomeno dovuto proporre appello incidentale.

in quanto priva di legittimazione per non essere erede di

Avverso tale sentenza Carlo Puoti, Edith Puoti, Rosa Maria
Moffa hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un
unico motivo, nel quale è stata denunciata la violazione
dell’art. 112 cpc per avere il giudice di secondo grado rite-

ricorrenti, pur riconoscendo di avere dichiarato nell’atto
introduttivo del giudizio di agire nella qualità di eredi di
Anna Bianchi, hanno sostenuto che il giudice di primo grado
avrebbe compiuto solo una diversa qualificazione giuridica di
fatti identici posti a fondamento della legittimazione attiva
e che le conclusioni dell’atto di citazione, nel quale si
specificava che l’indennizzo era originariamente dovuto a
Giacomo Rollo, avrebbero giustificato l’ampiezza di indagine
a riguardo.
Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti secondo il costante orientamento di questa Corte, Il giudice ha il poteredovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire
al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da
quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata
in giudizio (da ultimo Cass. n. 13945 del 03/08/2012). Nel

nuto che il Tribunale avesse modificato la causa petendi. I

caso di specie il giudice di primo grado ha modificato la domanda degli attori, in quanto ha posto a suo fondamento un
fatto estraneo alla materia del contendere, qual è il riconoscimento dell’indennizzo in favore di Giacomo Rollo e dei

di” diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della
domanda. Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte
d’Appello, il giudice di primo grado è incorso nel vizio di
ultrapetizione, dal momento che, a fronte di una domanda di
indennizzo promossa dagli eredi di Anna Bianchi, ha accolto
tale richiesta ritenendo erroneamente che gli attori agissero
nella qualità di eredi di Giacomo Rollo. Essendo fatto non
contestato (p. 8 del ricorso per cassazione) che gli attori
avessero presentato la richiesta di indennizzo in quanto successori di Anna Bianchi, non può ritenersi, contrariamente a
quanto sostenuto dai ricorrenti, che il Tribunale si sia limitato ad una semplice riqualificazione della domanda, giacché quest’ultima presuppone che gli elementi oggettivi
dell’azione (petitum, causa petendi) non vengano mutati (cfr.
Cass. n. 455 del 11/01/2011); il che non è avvenuto, per le
ragioni sopra indicate, nel caso in esame.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”.

suoi eredi, introducendo così nel processo una “causa peten-

Ritenuto che il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza
P.Q.M.

dispone la trattazione in pubblica udienza davanti a questa
sottosezione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013
Il Presidente

La Corte,

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