Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13369 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 13369 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 15817-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;

– ricorrente contro
ABBISSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO
MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SARA MADAMA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANDREA BODRITO giusta procura speciale in calce al
con i roricorm

controrieorrente avverso la sentenza n. 9/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 14/12/2012, depositata il 28/01/2013;

Data pubblicazione: 30/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato Bacosi Giulio difensore della ricorrente che ha chiesto

l’aeonlimerito del r cor3o.

L’Agenzia delle entrate ricorre contro Giuseppe Abbisso per la cassazione della
sentenza n. 9/7/13 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria,
riformando la pronuncia di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento
IVA — IRPEF — IRAP per l’anno 2004 emesso nei confronti del contribuente.
La Commissione Regionale – dopo aver riferito che “L’avviso di accertamento
muove dal presupposto di fatto relativo ai numerosi prelevamenti operati
dall’appellante sul proprio conto corrente. Prelevamenti, e contestuali
versamenti, che l’Ufficio, ritenuta l’attività d’impresa esercitata, li ha qualificati
ai sensi dell’art. 32, comma 10, n. 2, D.P.R. 600/73 come ricavi conseguiti
nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa.” – statuisce l’illegittimità del
provvedimento impositivo sulla base del fatto che “per l’annualità in esame gli
stessi agenti della Guardia di Finanza nel verbale di contestazione hanno
rilevato che “l’Abbisso non ha mai svolto attività nel ramo dei lavoro edili”.
Ossia non sussiste il presupposto giuridico – l’esercizio d’attività d’impresa per ritenere integrata la fattispecie prevista dall’art. 32, comma 2, n. 2, cit.
costituente fondamento unico dell’avviso d’accertamento impugnato”.
Ricorre l’Agenzia con un unico motivo concernente violazione degli artt. 32
D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella
quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa nell’esigere la dimostrazione,
da parte dell’Amministrazione e ai

fini dell’operatività

dell’inversione

dell’onere della prova prevista dalle suddette norme, dello svolgimento di
un’attività di impresa da parte del contribuente.
Si costituisce con controricorso l’intimato, sostenendo la fondatezza della tesi
accolta dal giudice del merito e contestata dall’Ufficio.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc la causa veniva
discussa nell’adunanza della camera di consiglio del 3.12.14, per la quale la

Ric. 2013 n. 15817 sez. MT – ud. 04-03-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ricorrente depositava memoria datata 26.11.14. 11 Collegio rimetteva la causa
alla pubblica udienza e quindi la stessa veniva discussa e decisa all’udienza del
4.3.15, alla quale è intervenuta solo la difesa erariale.

La censura di violazione di legge prospettata nel ricorso non può trovare
accoglimento.
In linea di diritto il Collegio ritiene di dove ribadire il principio invocato dalla
difesa erariale, espresso dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte
(nonostante il dissonante arresto n. 23853/09, richiamato nel controricorso),
che, quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella
dichiarazione dei redditi, i dati risultanti dai conti correnti bancari possono
essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta
(impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale
attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti
bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non
sono fiscalmente rilevanti (sentenze nn. 9573/07, 18111/09, 10578/11
19692/11).
Nella sentenza gravata, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale non
mette in discussione il principio di diritto che i dati risultanti dai conti correnti
bancari possono essere utilizzati per dimostrare l’esistenza di un’eventuale
attività occulta (e non solo per dimostrare l’ammontare dei relativi ricavi,
dovendo l’esistenza dell’attività risultare provata aliunde)

ma – con una

valutazione di fatto censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, e
non censurata in ricorso – ha ritenuto che la presunzione di esercizio di attività
occulta basata sui movimenti dei conti bancari del contribuente, ai sensi degli
articoli 32 d.p.r. 602/773 e 51 d.p.r. 633/72, sarebbe stata nella specie superata
dall’accertamento positivo, operato nel verbale di contestazione della Guardia
di Finanza, che nell’anno in esame il sig. Abbisso non aveva mai svolto attività
nel ramo dei lavori edili.

Ric. 2013 n. 15817 sez. MT ud. 04-03-2015
-3-

MOTIVI DELLA DECISIONE

La censura mossa nell’unico mezzo di ricorso risulta dunque non pertinente alla
ratio decidendi della sentenza gravata, la quale si fonda su un accertamento di
fatto e non su un giudizio di diritto, e pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano.
Non va disposto a carico della ricorrente il versamento un ulteriore importo a

30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 – essendo la ricorrente un’ Amministrazione
esonerata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal versamento
del contributo stesso.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2015

Il Cons. estens

titolo di contributo unificato – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA