Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13369 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15130/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corre di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARIO CARUSO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAGUSA UFFICIO

TERRITORIALE MODICA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lA rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3523/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 3/7/2014,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, cCostituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente B.M. ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria della Sicilia n. 3523/12/14, depositata il 17 novembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione del contribuente avverso la cartella esattoriale notificatagli in data 20.9.2006, relativa ad Irpef ed Ilor per l’anno 2002, per intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione.

La CIR, in particolare, ha escluso che l’Agenzia fosse incorsa in decadenza, ritenendo che le ordinanze di sospensione dei termini emesse dal Ministero della Protezione civile e successive proroghe (anni 1990-1993) degli obblighi contributivi e tributari per i contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, avevano fissato dapprima al 31.7.1993 e successivamente a 1 dicembre 1995 il termine finale per l’adempimento degli obblighi suddetti: in pendenza di detti termini, dunque, l’Ufficio non avrebbe potuto iniziare alcuna procedura di recupero.

Le successive leggi: L. n. 388 del 2000, L. n. 289 del 2002 e la L. n. 156 del 2005, avevano ulteriormente prorogato i termini per l’adempimento degli obblighi tributari e conseguentemente per l’emissione dell’atto impositivo, onde fino alla scadenza dei termini fissati dalle leggi su menzionate non si era determinata alcuna decadenza in capo all’Amministrazione finanziaria.

Da ciò la tempestività della cartella.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, ribadendo l’intervenuta decadenza dall’azione di riscossione in capo all’Agenzia delle Entrate, rilevando che la disposizione citata aveva unicamente consentito ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, ma non aveva per ciò solo prorogato il termine di emissione dell’atto impositivo da parte dell’Ufficio.

Il motivo è fondato e va accolto.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dal comma 1 della disposizione suddetta.

Tale disposizione, dunque, non può valere a far rivivere obbligazioni tributarie per le quali, come nel caso di specie, alla menzionata data del 15.12.2002 l’amministrazione finanziaria fosse già decaduta dall’azione di riscossione.

La L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, infatti, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha per ciò solo prorogato il termine entro cui dev’essere emesso dall’Ufficio l’atto impositivo.

A tali principi non si è conformata la CTR nell’impugnata sentenza, ritenendo che la L. n. 388 del 2000, nonchè le successive disposizioni normative sopra richiamate, avessero ulteriormente prorogato i termini per l’emissione dell’atto impositivo.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Considerato che l’orientamento di questa Corte su menzionato si è affermato successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, appaiono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi di merito.

L’Amministrazione va invece condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.000,00 Euro per compensi oltre ad accessori di legge e rimborso spese vive in misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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