Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13369 del 26/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.26/05/2017),  n. 13369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.D.G. e C.G. (

G.F.S.), rappr. e dif. dall’avv. Paolo Pacifici e dall’avv.

Gianfranco (Giovanni Francesco) Cualbu, elett. dom. in Roma, via

Antonio Vallisneri, n. 11 presso lo studio del primo, come da

procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DEI PROPRIETARI DI PUNTA SARDEGNA E PORTO RAFAEL, in

persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Martino U. Chiocci e

dall’avv. Alessandra Ruggiero, elett. dom. presso lo studio del

primo, in Roma, via Rodi n. 32, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Cagliari, sez. distacc.

Sassari, 5.3.2014 n. 94/14 in RG 291/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi gli avvocati C. Pacifici per i ricorrenti e M. Chioccia per il

contro ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G.D. e C.G. impugnano la sentenza App. Cagliari (sez. distacc. Sassari) 5.3.2014, n. 94/2014 con cui era stato rigettato il proprio appello avverso la sentenza Trib. Tempio Pausania 21.10.2008, n. 331 che aveva rigettato la loro domanda di invalidità o inefficacia della Delib. dell’assemblea straordinaria 14 settembre 2004 (riproduttiva di altra del 14.8.2001) del Consorzio dei Proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael, che si era espressa riconoscendo la natura di consorzio di urbanizzazione dell’ente, la fonte organizzativa nel suo statuto e la conseguente conformità della delibera di proroga della durata.

2. Ritenne la corte territoriale che: a) il Consorzio era sopravvissuto alla data di prevista scadenza, per via del patto statutario (art. 3) che ne differiva l’operatività fino all’assunzione da parte del Comune di Palau delle opere di organizzazione, demandando lo scioglimento a delibera assembleare da assumere solo dopo tale circostanza, in ciò negandosi che il collaudo di alcune opere avesse integrato l’evento, avendo fatto difetto la presa in carico formale delle infrastrutture di urbanizzazione; b) i C. non erano divenuti estranei al consorzio (nè vi era stata Delib. di costituzione di consorzio nuovo) dopo il recesso del marzo 1999, essendosi limitata l’assemblea a fissare una durata di contro alla precedente clausola senza limite e nemmeno in realtà era possibile il recesso ad nutum, da armonizzare alla titolarità individuale della proprietà dei beni e dunque alla perdurante obbligazione propter rem di contribuire alle relative spese; d) era poi inammissibile la contestazione sul verbale dell’assemblea straordinaria, per mancata riproposizione della censura ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

3. Il ricorso è su quattro motivi, ai quali resiste con controricorso il consorzio. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 24 c.c., comma 2, artt. 27, 30 c.c., art. 11 disp. att. c.c., artt. 1325, 1418, 2604 c.c., L. 17 agosto 1942, n. 1150, oltre che il vizio di motivazione, avendo trascurato la corte che con la convenzione del 1977 i proprietari degli immobili di Palau avevano dato vita ad un consorzio volontario di lottizzazione, soggetto del tutto autonomo rispetto al consorzio, da intendersi associazione non riconosciuta, formata nel 1970 per gestire i servizi di zona.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 24 c.c., comma 2, art. 27 c.c., comma 1, art. 30 c.c. e art. 11 disp. att. c.c., nonchè il vizio di motivazione, stante l’omessa considerazione del recesso dei ricorrenti dal primo consorzio e l’inesistenza di un titolo di subentro in obbligazioni propter rem, potendo esse sorgere per contratto solo nei casi e limiti espressi di legge.

3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 24 c.c., comma 2, art. 27 c.c., comma 1, art. 30 c.c. e art. 11 disp. att. c.c., nonchè il vizio di motivazione, avendo la corte trascurato che i ricorrenti erano receduti con il decorso del termine decennale di proroga già contrattualmente previsto dal consorzio, a seguito della modifica dell’assemblea straordinaria del 1979 e per il caso di mancata assunzione dei servizi da parte del Comune di Palau, conseguendone che comunque il 11.7.2000 il consorzio era cessato.

4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 24 c.c., comma 2, art. 27 c.c., comma 1, art. 30 c.c. e art. 11 disp. att. c.c., nonchè il vizio di motivazione, avendo errato la sentenza ove ha negato la riproposizione delle contestazioni di validità della delibera con i motivi d’appello, invece specifici quanto ad oggetto sociale (in contrasto con norme imperative), verifica delle deleghe (omessa dal notaio e rimessa ad un terzo), quorum deliberativo (non provatamente raggiunto), pretesa attribuzione di validità ad altra del 2001 (redatta senza notaio).

5. Il primo motivo, in tutti i suoi profili, è inammissibile. La censura contravviene al principio, qui condiviso, per cui “Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione” (Cass. 9888/2016). Anche nella presente vicenda il ricorrente non ha riportato per estremi essenziali ovvero trascritto quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell’atto introduttivo del gravame, dei motivi pretesamente non esaminati dalla corte, nè ha riepilogato i fatti – relativi all’appartenenza al consorzio volontario di lottizzazione – che ne avrebbero connotato la separazione di responsabilità rispetto a quello originario fra proprietari. In ogni caso, al di là della denominazione redazionale (peraltro generica nell’indistinto collegamento delle norme alle specifiche violazioni che di esse avrebbe fatto la decisione), il ricorrente censura l’apprezzamento di fatto cui è motivatamente pervenuto il giudice di merito, il quale ha compiutamente dato conto di tutti gli elementi che conducono ad integrare la continuità del soggetto consortile quale ente di gestione dei servizi sul territorio, dunque non integrandosi violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 12928/2014).

6. Nè sul punto può invocarsi per efficacia preclusiva la sentenza di questa Corte n. 11035/2015 che, nel cassare con rinvio altra sentenza fra le parti D. – C. e Consorzio, ha censurato per difetto di motivazione la sentenza App. Cagliari – Sassari n. 165/20112, rinviando ad un più preciso riscontro di una “valida manifestazione di volontà” per poter predicare la partecipazione o l’adesione ad un consorzio fra proprietari immobiliari. La stessa pronuncia non ha escluso che il consorzio, all’altezza del fenomeno associativo, possa implicare la prova di detta volontà anche da presunzioni o fatti concludenti, come la consapevolezza di acquistare un immobile già compreso in un consorzio ovvero l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti. Può semmai essere rilevato che, con sentenza n. 261/2013, ancora questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso altra sentenza App. Cagliari – Sassari n. 254/2006 che, in accoglimento dell’appello incidentale del Consorzio (convenuto da altri consorziati), aveva rigettato la domanda di nullità dell’assemblea straordinaria e proprio della Delib. 14 agosto 2001, di proroga dell’ente, escludendo che lo spirare del termine di durata ne avesse cagionato l’automatica estinzione, effetto invece da collegarsi alla venuta meno dei soci.

7. Il secondo e terzo motivo – da trattare congiuntamente per connessione – sono infondati, avendo evitato il ricorrente di esplicitare come l’invocato recesso da un consorzio formato da e fra proprietari potesse rendersi efficace benchè unilaterale e prescindente dal legame, di cui non si predica la cessazione, con la proprietà immobiliare individuale stessa, e dunque svincolato dalle responsabilità per i servizi anche individualmente fruibili in virtù della originaria e volontaria appartenenza al citato sodalizio. Va così data continuità al principio, espresso da Cass. 7427/2012 e con ratio estensibile al caso di consorzio emerso agli atti, per cui “I consorzi di urbanizzazione consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicchè il giudice, nell’individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell’appartenenza al consorzio per l’intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell’acquirente nei diritti e negli obblighi dell’alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione “propter rem”, senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall’art. 24 c.c., in materia di associazioni” (conf. Cass. 18939/2016). Sulla portata del contratto di consorzio, va ripetuto il limite di autosufficienza e specificità esposto al primo motivo e ribadito che l’interpretazione della sequenza con cui i consorziati, anche nelle assemblee, hanno mantenuto la originaria organizzazione, rinvia ad un risultato di apprezzamento del fatto, in questa sede insindacabile, ove la corte ha strettamente ricostruito la sopravvivenza del consorzio alla mancata presa in carico, da parte del Comune di Palau o altro ente pubblico, dei servizi previsti dal piano di lottizzazione convenzionale, evento mai verificatosi. Occorre perciò ribadire che “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. 2465/2015, 10891/2016).

8. Il quarto motivo è infondato, avendo la corte territoriale dato conto di una impugnazione non rispettosa della regola della necessaria specificità dei motivi d’appello, non potendo integrare tale precetto l’avere gli appellanti riportato per extenso il testo di parte narrativa della contestazione, quale dedotta avanti al tribunale, dei vizi della delibera. Va invero ribadito che “L’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 c.p.c., non è assolto con il semplice richiamo “per relationem” alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro, la generica “relatio” a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice “ad quem” un’opera d’individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida” (Cass. 1248/2013). Proprio perchè un conto è la contestazione dell’atto, di cui si predica la invalidità ovvero l’inefficacia (secondo le censure avanzate al medesimo con la citazione avanti al giudice di primo grado), un altro conto sono le critiche da appuntare avverso la pronuncia del giudice che abbia già preso in esame quelle censure, può dirsi che il mezzo d’impugnazione, avendo per oggetto – per restare alla vicenda di causa – non più le Delib. assembleari, bensì la sentenza di primo grado, deve declinarsi in termini specifici siccome contestazione di insoddisfazione del risultato processuale conseguito con la domanda. Ne consegue che effettivamente “L’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. 20261/2006), “in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata” (Cass. 21816/2006). Si tratta di circostanza che non appare essere stata integrata, già per come la stessa parte ha riepilogato il fatto processuale.

9. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA