Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13368 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13368 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso 3737-2012 proposto da:
HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA SRL 05486021008 in
persona dell’ammministratore unico Dr. PIERO
MANISCALCO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati ITALICO PERLINI, e FLAVIO
TAROZZI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
NOVARTIS FARMA SPA in persona dei procuratori OVIDIO
Tvnvrnic
EMANUELA
CARUGATI,
elettivamenle
Data pubblicazione: 30/06/2015
domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo
che la
e difende unitamente agli avyocati
studio dell’avvocato
rappresenta
PIERGIORGIO VILLA,
FRANCESCA LIBANORI, CARLO ADELCHI PIRIA giusta procura
speciale in calce al controricorso;
–
avverso la sentenza n. 2752/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 07/11/2011, R.G.N. 77/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato LUISA CELANI per delega;
udito l’Avvocato CARLO ADELCHI PIRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto;
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– controricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Huntsman Surface Sciences Italia srl ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Milano del 7.11.2001, con la
quale – in un giudizio di opposizione dalla stessa proposto al
il pagamento di canoni di locazione ed oneri relativi ad
alcuni locali concessi in locazione all’attuale ricorrente era stato accolto l’appello e rigettata l’opposizione al
decreto ingiuntivo.
Resiste con controricorso illustrato da memoria Novartis Farma
spa.
moTrvI
DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 27 della legge 27/7/78 n. 392, dell’art.
2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..
Il motivo non è fondato.
I
motivi
del
recesso
dichiarazione stessa,
devono
essere
enunciati
nella
e non possono essere esplicitati
successivamente (v. anche Cass. 17.1.2012 n. 549).
Di qui la correttezza della decisione che ha considerato
irrilevanti quelli indicati successivamente, e non gravi quelli
considerati nella comunicazione di recesso (v. pag. 7 sent.),
con valutazione che compete al giudice di merito e che
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decreto ingiuntivo emesso in favore di Novartis Farma spa per
correttamente motivata, come nella specie, non è censurabile in
sede di legittimità.
Né alcun pregio ha il sottile “distinguo” che la ricorrente
introduce fra
motivi del recesso
determinato il recesso,
e
ragioni che hanno
posto che i motivi di cui all’art. 27
legittima il recesso (v. anche Cass. ord. 11.3.2011 n. 5911).
I gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27, ultimo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle
previsioni contrattuali, consente in qualsiasi momento il
recesso del conduttore dal contratto di locazione, infatti,
devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore,
imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.
La norma, pertanto, è stata correttamente applicata dalla Corte i
di merito che ha escluso la rilevanza delle ulteriori ragioni
poste dall’attuale ricorrente a giustificazione del recesso, ma
esplicitate successivamente alla sua dichiarazione.
Con il secondo motivo si
denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 27 della L. 27/7/78 n. 392 in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c..
Il motivo non è fondato.
La Corte di merito, diversamente da quel che sostiene la
ricorrente, non ha negato rilevanza ai motivi indicati nel
recesso, ma – ritenendoli correttamente gli unici da esaminare
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1. n. 392 del 1978 costituiscono “fatti” la cui esistenza
ne ha escluso soltanto la gravità; con la conseguente
illegittimità del recesso.
Con il terzo motivo si denuncia
violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art.115 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa, insufficiente e
5
c.p.c..
Il motivo non è fondato.
I corrispettivi dovuti alla locatrice per avere tenuto a
disposizione gli immobili locati prescindono dal loro effettivo
godimento; godimento che, nel caso in esame, è venuto a mancare
per una scelta della conduttrice che ha ritenuto di
abbandonarli prima della scadenza naturale del contratto.
La loro debenza discende dall’adempimento delle obbligazioni
contrattuali poste a carico di ciascuno delle parti del
contratto di locazione.
Anche su tale punto condivisibile la statuizione adottata.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e,
liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi 10.200,00,
di cui E 10.000,00 per compensi, oltre spese generali ed
accessori di legge.
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contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n.
Così deciso in Roma, il giorno 25 marzo 2015, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.