Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13368 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13368 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 3737-2012 proposto da:
HUNTSMAN SURFACE SCIENCES ITALIA SRL 05486021008 in
persona dell’ammministratore unico Dr. PIERO
MANISCALCO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati ITALICO PERLINI, e FLAVIO
TAROZZI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

NOVARTIS FARMA SPA in persona dei procuratori OVIDIO
Tvnvrnic

EMANUELA

CARUGATI,

elettivamenle

Data pubblicazione: 30/06/2015

domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo
che la
e difende unitamente agli avyocati

studio dell’avvocato
rappresenta

PIERGIORGIO VILLA,

FRANCESCA LIBANORI, CARLO ADELCHI PIRIA giusta procura
speciale in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 2752/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 07/11/2011, R.G.N. 77/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato LUISA CELANI per delega;
udito l’Avvocato CARLO ADELCHI PIRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto;

2

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Huntsman Surface Sciences Italia srl ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Milano del 7.11.2001, con la
quale – in un giudizio di opposizione dalla stessa proposto al

il pagamento di canoni di locazione ed oneri relativi ad
alcuni locali concessi in locazione all’attuale ricorrente era stato accolto l’appello e rigettata l’opposizione al
decreto ingiuntivo.
Resiste con controricorso illustrato da memoria Novartis Farma
spa.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 27 della legge 27/7/78 n. 392, dell’art.
2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..
Il motivo non è fondato.
I

motivi

del

recesso

dichiarazione stessa,

devono

essere

enunciati

nella

e non possono essere esplicitati

successivamente (v. anche Cass. 17.1.2012 n. 549).
Di qui la correttezza della decisione che ha considerato
irrilevanti quelli indicati successivamente, e non gravi quelli
considerati nella comunicazione di recesso (v. pag. 7 sent.),
con valutazione che compete al giudice di merito e che
3

decreto ingiuntivo emesso in favore di Novartis Farma spa per

correttamente motivata, come nella specie, non è censurabile in
sede di legittimità.
Né alcun pregio ha il sottile “distinguo” che la ricorrente
introduce fra

motivi del recesso

determinato il recesso,

e

ragioni che hanno

posto che i motivi di cui all’art. 27

legittima il recesso (v. anche Cass. ord. 11.3.2011 n. 5911).
I gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27, ultimo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle
previsioni contrattuali, consente in qualsiasi momento il
recesso del conduttore dal contratto di locazione, infatti,
devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore,
imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.
La norma, pertanto, è stata correttamente applicata dalla Corte i
di merito che ha escluso la rilevanza delle ulteriori ragioni
poste dall’attuale ricorrente a giustificazione del recesso, ma
esplicitate successivamente alla sua dichiarazione.
Con il secondo motivo si

denuncia violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 27 della L. 27/7/78 n. 392 in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c..
Il motivo non è fondato.
La Corte di merito, diversamente da quel che sostiene la
ricorrente, non ha negato rilevanza ai motivi indicati nel
recesso, ma – ritenendoli correttamente gli unici da esaminare
4

1. n. 392 del 1978 costituiscono “fatti” la cui esistenza

ne ha escluso soltanto la gravità; con la conseguente
illegittimità del recesso.
Con il terzo motivo si denuncia

violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art.115 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa, insufficiente e
5

c.p.c..
Il motivo non è fondato.
I corrispettivi dovuti alla locatrice per avere tenuto a
disposizione gli immobili locati prescindono dal loro effettivo
godimento; godimento che, nel caso in esame, è venuto a mancare
per una scelta della conduttrice che ha ritenuto di
abbandonarli prima della scadenza naturale del contratto.
La loro debenza discende dall’adempimento delle obbligazioni
contrattuali poste a carico di ciascuno delle parti del
contratto di locazione.
Anche su tale punto condivisibile la statuizione adottata.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e,

liquidate come in

dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi 10.200,00,
di cui E 10.000,00 per compensi, oltre spese generali ed
accessori di legge.

5

contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 n.

Così deciso in Roma, il giorno 25 marzo 2015, nella camera di

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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