Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13368 del 28/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14991/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2840/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 15/04/2014, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, nei confronti della contribuente B.S. – che non ha resistito -, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2840/14/14 depositata in data 7/5/2014, con la quale, confermando la pronunzia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente ed annullata la cartella di pagamento ex art. 36 bis, emessa nei suoi confronti, per tardivi versamenti Iva, Irpef oltre ad addizionali e sanzioni relativamente all’anno 2005.

La CTR del Lazio, nella sentenza impugnata, affermava l’inammissibilità dell’appello per tardività.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 327 c.p.c., nonchè della L. n. 742 del 1969, deducendo che la CIR aveva erroneamente affermato la tardività dell’appello per decorso del c.d. termine lungo dell’art. 327 c.p.c., omettendo di computare il periodo feriale.

Il motivo appare fondato.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3 e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Da ciò consegue la tempestività dell’impugnazione dell’Agenzia in quanto, a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 10.4.2012, l’atto di appello risulta spedito per posta il 27.5.2013, vale a dire l’ultimo giorno utile, posto che il 26.5.2013 era domenica.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, innanzi ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA