Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13368 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 311-2020 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato DIEGO VIGORITA, rappresentato e difeso

dall’avvocato Roberto DENICOLAI;

– ricorrente –

contro

D.B.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELLA ARCURI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3217/2019 della CORTE D’APPELLO DI, depositata

il 15/5/2019.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 15/5/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da D.B.L., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato P.P., in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Equestre Cinque Stelle, al risarcimento dei danni subiti dalla D.B. a seguito della relativa caduta da cavallo verificatasi all’interno del centro equestre gestito dall’associazione convenuta;

a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha ritenuto raggiunta la prova del nesso causale tra la caduta di cavallo e le lesioni riportate dalla D.B., attestando la conseguente responsabilità dell’associazione convenuta ai sensi dell’art. 2052 c.c.;

avverso la sentenza d’appello, P.P., in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Equestre Cinque Stelle, propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

D.B.L. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., P.P. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi d’impugnazione proposti, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ricostruito i contenuti della prova testimoniale acquisita, attribuendo, alle dichiarazioni della teste assunta, il resoconto di circostanze inesistenti, e per avere, in ogni caso, erroneamente proceduto alla relativa interpretazione;

il motivo è inammissibile;

dev’essere preliminarmente osservato, come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denuncia-bile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Sez. 3, Sentenza n. 4893 del 14/03/2016, Rv. 639444 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19921 del 14/11/2012, Rv. 624476 – 01);

ciò posto, deve escludersi l’ammissibilità di eventuali censure che attengano all’errata percezione, da parte del giudice di merito, dei corretti contenuti della fonte probatoria esaminata, dovendo in tal caso assumersi, detto errore, alla stregua di un errore revocatorio denunciabile unicamente con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

ferma tale premessa – e pervenendo all’esame concernente la denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. – osserva il Collegio come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) sia idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);

peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

quanto al denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione D.L n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

ciò posto, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la pretesa omessa valutazione, da parte del giudice a quo, dei contenuti di una fonte probatoria, ovvero di un fatto implicitamente ritenuto privo di rilevanza probatoria idonea a disarticolare il ragionamento sui fatti di prova selezionati e valorizzati nella sentenza impugnata, ovvero di un fatto implicitamente ritenuto privo di rilevanza sul piano della costruzione dogmatica della fattispecie, con la conseguente radicale insussistenza dell’omissione denunciata;

in tal senso, varrà rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle occorrenze di fatto asseritamente dallo stesso trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica anch’essa inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente, nella spiegata qualità, al rimborso delle spese in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere altresì attestata della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA