Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13367 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13367 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 14601-2011 proposto da:
MULE’ FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato
MARIO GIANNARINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SILVANA RICCA, giusta procura speciale
del Dott. Notaio GUIDO SALANITRO in Catania del
2015
1108

27/11/2012, rep. n. 2535 unitamente all’avvocato GEA
BASILE giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SINATRA MARIA GRAZIA SNTMRG60A63H163C, considerata

Data pubblicazione: 30/06/2015

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato IGNAZIO GAFA’ con studio in RAGUSA, VIA
ARTMONDI 10, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
SPA,

(già

SPA

R.A.S.

conferitaría

dell’Azienda LLOYD ADRIATICO SPA), in persona del
procuratore dottor ANTONIO PINO CONTE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

controKicorrenti

nonché contro

SINATRA VINCENZO, SAI FONDIARIA SPA;
– Intimati –

avverso la sentenza n. 818/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 05/07/2010, R.G.N. 73/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

ALLIANZ

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

Svolgimento del giudizio.
Maria Grazia Sinatra conveniva in giudizio Francesco

Mulè,

chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti da lei
subiti nell’incidente stradale occorso intorno alle ore 19 del 23
novembre ’91 sulla strada provinciale Acate-Vittoria;

allorquando

quale era trasportata, tamponava il trattore con rimorchio del
convenuto che procedeva, al buio, senza dispositivi luminosi di
segnalazione, e con un carico di paletti di cemento sporgenti.
Nella costituzione in giudizio del Mulè, del Sinatra e della
compagnia assicuratrice di questi, Lloyd Adriatico spa, veniva
emessa sentenza 20 aprile 2004 con la quale il tribunale di
Ragusa, in esito a consulenza tecnica d’ufficio: – poneva la
responsabilità dell’incidente in capo al Mulè per il 70% (mancata
apposizione dei dispositivi di illuminazione; omessa precedenza
all’auto del Sinatra), ed in capo al Vincenzo Sinatra per il 30%

l’autovettura condotta dal fratello Vincenzo Sinatra, e sulla

1:
//
(
(velocità eccessiva di 106 km/h); – condannava conseguentemente in/
solido il Mulè, il Sinatra e la compagnia assicuratrice al
risarcimento dei danni per la somma di euro 123.885,00, oltre
accessori.
Proposto appello dal Mulè, veniva emessa sentenza n. 818/10 con
la quale la corte di appello di Catania, nella contumacia del
Sinatra, rideterminava il concorso di colpa in ragione del 50%
ciascuno tra il Mulè ed il Sinatra medesimo.
Avverso questa sentenza viene dal Mulè proposto ricorso per
cassazione sulla base di cinque motivi, al quale resistono con
3

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

controricorso Maria Grazia Sinatra e la Allianz spa (conferitaria
dell’azienda Lloyd Adriatico). Vincenzo Sinatra non ha svolto
attività difensiva in questa sede. Il Mulè e la Allianz hanno
depositato memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso il Mulè deduce – ex art.360,

l^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 100
cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria
su un punto decisivo della controversia; per avere la corte di
appello dichiarato tardiva l’eccezione di prescrizione in quanto
da lui opposta per la prima volta in appello, nonostante che tale
eccezione fosse stata già tempestivamente opposta dalla convenuta
Lloyd Adriatico (con effetto estensivo a suo favore) fin dalla
comparsa di costituzione in primo grado. La corte di appello, in
particolare, aveva rilevato come di quest’ultima comparsa vi
fossero in atti due copie in pari data e di identico contenuto,
salvo che nell’inciso relativo proprio all’eccezione di
prescrizione; in tale situazione, aveva la corte di merito
immotivatamente ritenuto di dare credito – tra le due versioni
contrastanti dell’atto processuale a quella priva di tale
eccezione.
§ 1.2 La doglianza è infondata.
Va chiarito che qui non si controverte di un’eccezione di
prescrizione direttamente opposta dal Mulè, bensì della stessa
eccezione siccome tempestivamente opposta da un soggetto diverso
(Lloyd), di cui si assume la veste di condebitore solidale; con
4

.5 1.1

Ric.n. 14601/11 rg. Ud. dei 6 maggio 2015

conseguente asserita estensione dei suoi effetti favorevoli anche
agli altri co-obbligati.
Orbene, la decisione con la quale la corte di merito ha escluso
tale effetto estensivo (avendo il Mulè opposto personalmente
l’eccezione di prescrizione per la prima volta in appello e,

deve ritenersi incensurabile.
Sul piano della congruità e logicità motivazionale, la corte di
appello ha rilevato che, nella inspiegata presenza agli atti di
causa di due diverse ‘copie’ della comparsa di costituzione in
primo grado di Lloyd (di cui una soltanto conteneva l’eccezione di
estinzione del diritto dell’attrice:

“essendo prescritto”),

l’ineguivoca ed espressa volontà della parte circa la deduzione in
giudizio dell’evento estintivo non poteva che essere indagata con
riguardo, non già alle ‘copie’, ma all”originale’ del medesimo
atto, nel quale l’inciso di prescrizione non c’era (sent. pag.9).
Correttamente la corte di merito ha dunque ritenuto “dirimente” i/
contenuto dell’ ‘originale’ della comparsa di costituzione e
risposta di Lloyd: non solo perché conforme a quanto espressamente
dichiarato da quest’ultima in corso di causa
eccepito la prescrizione”),

(“di non aver mai

ma anche perché, nell’incertezza che

si era obiettivamente determinata sulla base delle copie versate
in causa, soltanto dall’atto originale potevano trarsi argomenti
di concludenza, specificità ed univocità della volontà processuale
della parte; la cui esatta ricostruzione è, del resto, demandata
alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
5

dunque, in violazione del divieto di novità ex articolo 345 cpc)

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. dei 6 maggio 2015

Sul piano della conformità normativa, va poi aggiunto che al
medesimo risultato della inammissibilità dell’eccezione di
prescrizione opposta per la prima volta dal Mulè in appello,
doveva qui pervenirsi in applicazione del principio di diritto
(non applicato dalla corte di appello, e tuttavia qui recepito in

sentenza impugnata) secondo cui l’eccezione di prescrizione da
parte di un condebitore solidale – sempre ammesso che Lloyd
l’avesse davvero ritualmente opposta, e che essa avesse veste di
condebitore in solido con il Mulè – non giova automaticamente a
favore degli altri condebitori, avendo costoro l’onere di farla
esplicitamente propria sollevandola tempestivamente in giudizio
(Cass. n. 7800 del 31/03/2010; Cass. n. 25724 del 05/12/2014).
Si tratta di aspetto che la censura non prende nemmeno in
considerazione, dando per scontato un effetto estensivo in realtà
qui insussistente, non avendo il Mulè contestato di aver fatto
propria tale eccezione per la prima volta in appello e, comunque,
successivamente allo spirare delle preclusioni processuali.

l/lí

§ 2.1 Con il secondo motivo di ricorso Mulè lamenta insufficiente

e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, insito nell’erroneo recepimento della valutazione
resa dal ctu dell’apparato fotografico fornito dal proprio
consulente tecnico di parte, in ordine alla effettiva apposizione,
sul rimorchio del trattore, del triangolo posteriore di pericolo
di colore rosso.

6

sede di integrazione dell’impostazione giuridica adottata dalla

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. dei 6 maggio 2015

Con il

terzo motivo

di ricorso il Mulè lamenta omessa

motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato
dalla valutazione probatoria sulla dinamica del sinistro, così
come desumibile, tra il resto, dalle deposizioni testimoniali
raccolte nel diverso giudizio già pendente tra esso Mulè ed il

rimorchio di un regolare triangolo catarifrangente posteriore.
§ 2.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria

in quanto entrambi basati – nella comune prospettiva della carenza
motivazionale – sull’erronea valutazione probatoria offerta dalla
corte di appello in ordine alla dinamica dell’incidente e, in
particolare, all’effettiva apposizione da parte del Mulè, sul
retro del rimorchio del suo trattore, di un triangolo
catarifrangente di avvistamento e pericolo.
La corte territoriale – nel rideterminare in quote paritetiche
del 50% il concorso di colpa del Mulè e del Sinatra – ha in
effetti reputato che il sinistro fosse derivato, oltre che
dall’eccessiva velocità di quest’ultimo,
dispositivi

luminosi sul

percezione del pericolo”

rimorchio che

“dalla
hanno

mancanza di

ritardato la

(sent. pag.11). Questa conclusione è

stata avvalorata dalla convergenza istruttoria della consulenza
tecnica d’ufficio

e

del verbale dei Carabinieri intervenuti sul

posto, in base ai quali “il Mule circolava a bordo del trattore
con il rimorchio agricolo privo dei dispositivi

luminosi e delle

segnalazioni atte ad indicare il rimorchio stesso; così da non

7

Sinatra; deposizioni testimoniali attestanti la presenza sul

Ric.n. 14601/11 rg. Ud. del 6 maggio 2015

permettere al Sinatra di percepire il rimorchio per tempo e poter
mettere in atto le manovre di emergenza del caso” (sent. pag.10).
Ciò posto, le censure in oggetto non possono trovare
accoglimento; risultando finanche inammissibili per almeno due
ragioni.

suscitare nella presente sede di legittimità una nuova e più
gradita valutazione del compendio istruttorio; ciò in vista di una
diversa ricostruzione fattuale della vicenda (dinamica del
sinistro e ripartizione delle responsabilità). Senonchè,
principio consolidato che alla cassazione della sentenza per vizio
della motivazione possa pervenirsi solo se risulti che il
ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla
sentenza, sia incompleto, incoerente ed illogico, non quando il
giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi
considerati un valore ed un significato difformi dalle aspettative
e dalle deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 14
febbraio 2003 n. 2222; SSUU 27 dicembre ’97 n. 13045). Ne deriva
che il controllo di legittimità da parte della corte di cassazione
non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla
rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo che
questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento con una
motivazione immune da vizi logici e giuridici. Nella fattispecie,
non si ravvisa l’addotto vizio motivazionale, ed i motivi si
risolvono nella semplice richiesta di diversa valutazione nel
merito delle circostanze (anche mediante riproposizione delle
8

Sotto un primo profilo, esse ad altro non mirano che a

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

deposizioni testimoniali raccolte); cosa che, come detto, non può
trovare ingresso in sede di sindacato di legittimità.
Sotto un secondo profilo, poi, le doglianze in esame non
colgono nemmeno appieno la ratio decidendi sottesa alla decisione
impugnata; la quale ha affermato la concorrente responsabilità del

pericolo (aspetto sul quale, soltanto, si soffermano le censure),
ma anche di dispositivi di illuminazione idonei a porre i
conducenti provenienti da tergo in condizione di avvistare in
tempo utile il veicolo. Dispositivi ritenuti dal giudice di merito
tanto più necessari attesa la lentezza con la quale il trattore
procedeva, e l’oscurità nella quale si verificò l’impatto (su
strada di campagna, intorno alle ore 19 di un giorno di fine
novembre); sicché, indipendentemente dal triangolo di segnalazione
del rimorchio e della sporgenza del carico, un consistente profilo
di responsabilità del Mulè doveva desumersi proprio dalla mancanza /
dei dispositivi luminosi in questione, ritenuti necessari.
Il ragionamento del giudice di merito non può, per altro verso,
ritenersi contrastante con il principio di esclusione, in materia
di tamponamento, della presunzione di pari colpa di cui
all’articolo 2054, secondo comma, cod.civ. (Cass.

n.

6193 del

18/03/2014; Cass. n. 19493 del 21/09/2007), sulla base del
disposto dell’art. 149, primo coma, del codice della strada
(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), secondo cui il conducente di un
veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto
tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che
9

Mulé per l’assenza sul rimorchio non soltanto del ‘triangolo’ di

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

precede; per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del
conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza

della distanza di sicurezza.
Il conflitto con tale principio è escluso poiché quest’ultimo
ammette comunque il conducente tamponante alla prova liberatoria,

dell’automezzo, e la conseguente collisione con il veicolo che
precedeva, sono stati determinati da cause in tutto o in parte ad
esso non imputabili; evidentemente inclusa, tra queste, anche la
condotta di guida del soggetto tamponato.
Senonchè, il giudice di merito ha qui ritenuto nella specie
raggiunta tale prova, insita nel fatto che la mancanza dei
dispositivi luminosi sul rimorchio – nella considerazione di tutte
le altre circostanze di tempo e di luogo – aveva impedito
Sinatra di percepire il rimorchio per tempo e poter
atto le manovre di emergenza del caso”

“al

mettere in

(sent. pag.10.). La

mediante dimostrazione che il mancato tempestivo arresto

distribuzione paritetica di responsabilità da parte del giudice di 4:
merito non è dunque derivata dalla meccanica applicazione,
specie, della presunzione di cui al 2^ co.art.2054 cc,

nella /

bensì dal’

vaglio di tutti gli elementi probatori della fattispecie.
Non vi è dunque spazio, in questa sede, per una diversa
valutazione; non senza considerare come il medesimo sinistro sia
già stato fatto oggetto (v.ric., pagg.4-5) di un diverso giudizio,
al quale la Sinatra è rimasta estranea, in esito al quale le
rispettive quote di responsabilità tra il Mulè ed il Sinatra sono
state anche in quel caso determinate in ragione del 50% (sentenza
10

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

corte di appello di Cagliari n. 136/06; confermata dalla sentenza
corte di cassazione n. 10317/12).
§ 3.1 Con il quarto motivo di ricorso il Mulè deduce insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia; per avere la corte di appello disatteso,
quantificazione del

risarcimento del danno subito dalla Maria Grazia Sinatra. Censura
incentrata sull’incongruenza del riconoscimento a favore di
quest’ultima di un danno da diminuita capacità lavorativa
specifica determinato dal CTU

“sulla base della retribuzione

globale percepita a seguito dell’impugnativa del licenziamento
intimato da COMIP”,

atteso che tale riferimento “doveva ritenersi

improprio in quanto la causale del licenziamento non era stata la
perdita di capacità lavorativa ma una motivazione risultata poi
priva di giustificazione, in quanto l’asserita perdita di capacità
lavorativa specifica doveva ritenersi esclusa proprio dal fatto
che la Sinatra avesse svolto successivamente al sinistro attività
incompatibili con tale perdita, mentre la causale del danno è
risultata

falsamente attribuita dalla controparte alla perditl

stessa mentre trae origine dall’annullamento del licenziamento”
(ric., pag.25; idem in memoria ex art. 378 cpc).
§ 3.2

La formulazione della censura – intrinsecamente equivoca –

non permette di svolgere in questa sede il dovuto controllo di
legittimità della decisione della corte di appello.
Sul punto, la corte territoriale si è fatta correttamente
carico – nella liquidazione del danno subito dalla Maria Grazia
11

travisandola, la sua censura sulla

Ric.n. 14601/11 rg. Ud. del 6 maggio 2015

Sinatra – della riduzione della capacità lavorativa specifica da
quest’ultima subita per effetto dell’incidente; tenendo al
contempo in considerazione il fatto che la stessa avesse ottenuto
la dichiarazione giudiziale di illegittimità del licenziamento
intimatole dal suo datore di lavoro successivamente al sinistro e

di merito ha affermato (sent. pag.13) essere

“pacifico che il

risarcimento del danno biologico, contenente anche la voce del
risarcimento del danno conseguito alla riduzione della capacità
lavorativa specifica, non è una duplicazione del risarcimento del
danno liquidato dal giudice del lavoro, che si fonda sul diverso
ed autonomo titolo del danno conseguente alla illegittimità del
licenziamento. Pertanto, derivando il danno ed il vantaggio da
titoli

diversi, non può trovare applicazione il principio della

‘compensatio lucri cum damno'”.
Dal motivo di ricorso si desume che effettivamente il Mulè si
era lamentato, come osservato dalla corte territoriale, del fatto
che il primo giudice avesse attribuito alla Maria Grazia Sinatra
“una duplicazione risarcitoria”,

dal momento che “I/

dann

patrimoniale per una parte non c’è stato, e per l’altra è stato
solo presupposto sulla base di una retribuzione globale che non
sarà mai percepita dalla Ma ria Grazia Sinatra per motivi diversi
dalle lesioni subite nell’occorso, con conseguente indebito
arricchimento”

(ric.pagg.24-25, con riproduzione testuale

dell’atto di appello).

12

per ragioni da questo indipendenti. Su tale premessa, il giudice

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

Nel cercare di porre in evidenza il ‘completo travisamento’ da
parte della corte territoriale della propria censura in appello,
il Mulè non chiarisce in che cosa consisterebbe il vizio
denunciato (che, si osserva, è di sola carenza motivazionale, non
anche di violazione o falsa applicazione delle norme che

asserito errore avrebbe concretamente inciso sulla quantificazione
del risarcimento per ridotta capacità lavorativa specifica.
Vero è che la corte di merito si è fatta carico, ad escludere
la paventata locupletazione, della accertata illegittimità del
licenziamento quale autonoma fonte risarcitoria; sicché la
valutazione del

quantum debeatur

infine da essa operata (pur

tenendo conto, come detto, della non ascrivibilità del
licenziamento, poi ritenuto illegittimo dal giudice del lavoro,
alle lesioni riportate) non appare qui sindacabile; vieppiù
nell’assenza di una contestazione specifica che renda senz’altro
evidente l’incompatibilità logica tra

la situazione

lavorativa //

della danneggiata ed il criterio di valutazione discrezionale

del

danno adottato dal giudice di merito sulla scorta delle emergenze
peritali. Criterio in linea di principio applicabile pur a fronte
della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, e delle
sue conseguenze risarcitorie ed indennitarie.
.5 4.1 Con il quinto motivo di ricorso il Mulè lamenta motivazione
insufficiente e contraddittoria sul

quantum

del danno biologico

riconosciuto dalla corte di appello alla Maria Grazia Sinatra,
mediante apodittico recepimento della consulenza tecnica
13

presiedono alla liquidazione del danno); né in che misura tale

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

d’ufficio, e senza tenere conto della consulenza tecnica di parte
prof.Alberghina.

§ 4.2

Si verte, anche in tal caso, di una censura che sollecita –

sotto il profilo della quantificazione del danno risarcibile – la
riconsiderazione del quadro probatorio attraverso, in special

raffronto tra le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente
tecnico d’ufficio, e quelle sottoposte alla sua attenzione dal
consulente tecnico di parte prof.Alberghina.
La doglianza si risolve essenzialmente nella riproposizione del
motivo di appello (ric.pag.26) il quale si limitava a sua volta a
contestare al consulente tecnico d’ufficio di

“aver esaminato

soltanto la documentazione medica relativa all’intervento,
omettendo di riscontrare le patologie in corso,

e di verificare le

reali ed attuali condizioni di salute dell’àppellata e le attività
ludiche e sportive da essa svolte senza limite alcuno. Non meno
infondati risultano i presunti danni estetici riconosciuti dal
giudice di prime cure in capo alla Maria Grazia Sinatra atteso che
anche con riguardo a tali voci di danno la consulenza espletata si
àppalesa approssimativa e lacunosa”.
A fronte di tale censura la corte di appello ha ritenuto (sent.
pag.13) del tutto congrua l’analisi del consulente tecnico
d’ufficio, sicché la quantificazione del danno da quest’ultimo
proposta non poteva reputarsi eccessiva; men che meno, a fronte
della genericità degli argomenti addotti dall’appellante, come
sopra riportati.
14

modo, una nuova delibazione delle risultanze peritali nel

Ric.n. 14601/11 rg. – Ud. del 6 maggio 2015

Soccorre pertanto, in proposito, il principio per cui: “Il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei
rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della
motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento,

e

allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non
espressamente confutate, restano implicitamente disattese

perché

incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione,
in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si
risolvono in mere argomentazioni

difensive”

(Cass. ord. n. 1815

del 02/02/2015).
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di
cassazione a favore delle parti controricorrenti; spese che si
liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014
n.55.
Pqnt

La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione a favore delle parti controricorrenti che
liquida, per ciascuna, in euro 6000,00, di cui euro 200,00 per
esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborsor
forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 6 maggio 015.

non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie

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