Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13367 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14846/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

CLEMENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato LIANA DI MOLFETTA,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 706/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 14/01/2015, depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti della contribuente B.M.A. –

che resiste con controricorso -, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 706/14/2015, depositata in data 31/3/2015, con la quale, confermando la pronunzia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente ed annullato l’avviso di accertamento nei suoi confronti, di un maggior reddito imponibile, a fini Irpef, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

La CTR della Puglia, nella sentenza impugnata, premesso che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, imponeva di considerare ricavi sia i prelevamenti che i versamenti su conto corrente, salva prova contraria da parte della contribuente, affermava la validità nel processo tributario delle prove costituite da fotocopie, salvo espresso disconoscimento delle stesse da parte della controparte, all’esito del quale il giudice deve dispone la produzione in originale dei documenti esibiti in fotocopia.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo ricorso l’Agenzia lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, deducendo che, a fronte della documentazione prodotta in fotocopia dalla contribuente, la CTR avrebbe dovuto disporre l’esibizione degli originali, assumendo che l’art. 22 dovrebbe essere interpretato nel senso di richiedere l’esibizione degli originali, tutte le volte in cui vi sia contestazione in ordine ai fatti rappresentati nel documento.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, ai sensi dell’art. 2712 c.c., è onere dell’Amministrazione finanziaria contestarne, specificamente, la conformità all’originale, ed in presenza di detta contestazione il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale del cit. D.Lgs. n. 546, ex art. 22, comma 5 (Cass. 8446/2015; 22770/2006).

Non è dunque sufficiente una contestazione sul contenuto dell’atto o del documento, dovendo contestarsi la conformità all’originale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamentando che il giudice di appello abbia omesso di esaminare le contestazioni mosse dall’agenzia in ordine all’efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla ricorrente.

Il motivo non appare fondato.

La CTR ha infatti affermato, in accoglimento dell’impugnazione della contribuente, l’idoneità della documentazione prodotta a superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in ordine alla qualificazione come ricavi dei versamenti e prelevamenti sul conto corrente.

Non appare dunque, sussistente il vizio di omessa pronuncia, che non può farsi discendere dal solo fatto che il giudice abbia omesso di prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame.

Il giudice non è infatti tenuto ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti, risultando necessario e sufficiente che esponga, ex art. 132 c.p.c., n. 4), in maniera succinta gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e l’iter argomentativo seguito (Cass. n. 407/06).

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR omesso di valutare le deduzioni della CTR, aventi natura di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Pure tale motivo è infondato.

Anche in questo caso, infatti, il vizio denunciato non è riconducibile all’omessa pronuncia del giudice su una domanda o un’eccezione, ma alla mancata valutazione di una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame, nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, e quindi, se del caso, ad incompletezza motivazionale, peraltro non più censurabile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione alla contribuente delle spese del presente giudizio, che liquida in 7.000,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese vive in misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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