Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13367 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 195-2020 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato TIZIANA STEFANELLI;
– ricorrente –
contro
R.G. e R.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 477/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,
depositata il 17/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 17/5/2019, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto da R.G. e R.F., anche quali eredi di M.A.A., ha rigettato la domanda originariamente proposta da A.F., per la condanna di M.A.A., R.F. e R.G., al risarcimento dei danni subiti dal fondo dell’attore a seguito di un incendio sviluppatosi presso il vicino fondo dei convenuti;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la mancata dimostrazione, da parte dell’originario attore (cui è succeduta, nel corso del giudizio, l’erede C.A.) di alcun diritto sul fondo danneggiato, nè di alcun rapporto materiale con lo stesso riconducibile ad alcuna fattispecie possessoria;
avverso la sentenza d’appello, C.A., in qualità di erede di A.F., propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione sottoscritta in data 21/1/2021, regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore);
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
PQM
Dichiara estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021