Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13366 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13366 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 21638-2012 proposto da:
GAIARDO ANTONIO GRDNTN48H04B006J, PECORARO NADIA
PCRNDA51H44L090V, elettivamente domiciliati in

ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BEATRICE TOMASONI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

CASSA RURALE VALSUGANA e TESINO, – Banca di Credito
Cooperativo – Società Cooperativa, (giusto atto di

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

fusione per incorporazione della Cassa Rurale di
Castel Tesino -Banca di Credito Cooperativo- Società
Cooperativa e della Cassa Rurale Centro Valsugana Banca di Credito Cooperativo- Società Cooperativa),
in persona del Presidente del CDA e legale

domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO LEONARDI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVA
FRONZA giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 173/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 22/05/2012, R.G.N. 193/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;
udito l’Avvocato SERGIO LEONARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

rappresentante Stefani Silvio, elettivamente

Ric.n. 21638/12 rg.- Ud. del 6 maggio 2015.

Svolgimento del giudizio.
Il 23 luglio 2009 la Cassa Rurale Centro Valsugana coop.

conveniva in giudizio i coniugi Antonio Gaiardo e Nadia Pecoraro,
chiedendo che venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti, ex
articolo 2901 cod.civ., l’atto costitutivo di fondo patrimoniale

pregiudizievole alle proprie ragioni creditorie, avendo

i

convenuti rilasciato, fin dal 1989, successive fideiussioni a
favore della Isolriv snc, società debitrice di essa Banca per
affidamenti ed altri rapporti.
Nella costituzione in giudizio dei convenuti, interveniva
sentenza n. 38/11 con la quale l’adito tribunale di Trento,
sezione distaccata di Borgo Valsugana, accoglieva la domanda,
pronunciando l’inefficacia dell’atto.
Con sentenza n.

173/12 la corte di appello di Trento

i

confermava tale decisione.

Avverso quest’ultima sentenza viene proposto dai coniugi
Gaiardo ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, al
quale resiste con controricorso la Cassa Rurale Centro Valsugana
coop.. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione.
§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, l^

ce. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 2901 codice
civile e delle disposizioni concernenti il regime di autonomia e
responsabilità patrimoniale delle società personali; nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto
3

posto in essere dai convenuti il 29 luglio 2004; in quanto

Ric.n. 21638/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

controverso e decisivo per il giudizio. Ciò in quanto la corte di
appello avrebbe nella specie ravvisato il requisito dell’eventus

damni,

nonostante che: – al momento della costituzione del fondo

patrimoniale, la Isolriv snc, della quale essi ricorrenti erano
soci, si trovasse in ottime condizioni economiche; – il compendio

residuando ad essi un patrimonio ancora assai consistente, anche
perché comprensivo sia degli utili sociali Isolriv, sia del valore
della quota di partecipazione.
.5 1.2

La doglianza sollecita la riconsiderazione di elementi

fattuali, concernenti

l’eventus danni,

rientranti nella

delibazione discrezionale del giudice di merito; ed insindacabile
in sede di legittimità ove – come nella specie (sent. app. pag.7)
congruamente motivata.
Sul piano strettamente normativo, la corte di appello ha fatto
applicazione di principi giurisprudenziali consolidati, secondo
cui l’azione revocatoria ex articolo 2901 codice civile è posta a
tutela, mediante inefficacia relativa dell’atto dispositivo nei
4
confronti del creditore procedente, non necessariamente di un
credito già certo, liquido ed esigibile, il cui mancato pagamento
denoti di per sé un conclamato stato di insolvenza; ma anche
soltanto di una ragione di credito non ancora esigibile, o ancora
controversa (tra le molte: Caso. n. 16722/09; n. 17356/11; n.
17257/13).
Ciò premesso, e vertendosi nella specie in materia di garanzia,
doveva

effettivamente

ritenersi
4

ininfluente

ai

fini

immobiliare conferito nel fondo fosse di valore modesto,

Ric.n. 21638/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

dell’accertamento dell’eventus damni – la circostanza (esterna al
rapporto giuridico oggetto di revoca, ed estranea allo scopo di
tutela del credito mediante la conservazione dell’integrità
patrimoniale ex art. 2740 cc direttamente in capo al garante
disponente) che il debitore principale si trovasse, al momento

grado di far fronte, con mezzi propri, al debito.
La decisione è inoltre conforme alla regola secondo cui il
requisito , in particolare, dell’

eventus damni

non coincide

necessariamente con la totale compromissione della consistenza
quantitativa del patrimonio del debitore, ben potendo ravvisarsi
anche in un atto che renda più incerta o difficile, anche a
seguito di una variazione meramente qualitativa di tale
patrimonio, la prospettiva di soddisfacimento del credito. Sicchè,
una volta provata la diminuzione patrimoniale indotta dall’atto /
revocato, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza di tal .e
requisito, l’onere di provare, in ragione delle entità
patrimoniali residue, l’insussistenza di un rischio siffatto
(Cass. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. n. 3470 del 15/02/2007 ed
altre).
Nel caso di specie, ha osservato il giudice di merito che i
convenuti, con l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, avevano
inciso sul loro intero patrimonio immobiliare, avendo essi
soltanto dedotto, ma non dimostrato, la titolarità di altri
immobili capienti.

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dell’atto dispositivo, ancora in buone condizioni economiche ed in

Ric.n. 21638112 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

Né potrebbe fondatamente contestarsi la revocabilità dell’atto
costitutivo del fondo patrimoniale in quanto tale (da ultimo, tra
le tante: Cass. n. 2530/15, ord.).
§ 2.1

Con il

secondo motivo

di ricorso si deduce violazione

dell’articolo 2901 codice civile e carenza motivazionale; per

l’elemento soggettivo del dolo generico mentre, trattandosi nella
specie di atto dispositivo antecedente alla garanzia rilasciata a
favore della società, occorreva dimostrare in capo ad essi il dolo
specifico ovvero

l’animus nocendi.

In ogni caso, aveva errato il

giudice di merito nel ritenere provato il dolo generico, senza
considerare le ottime condizioni economiche in cui si trovava la
società garantita al momento dell’atto di disposizione.
Con il

terzo motivo

di ricorso si deduce violazione degli

articoli 2727-2729 cod.civ. e degli articoli 115-116 cod.proc.civ.
nonché carenza motivazionale; per avere la corte di appello
ritenuto raggiunta la prova dell’elemento soggettivo della revoca
sulla base di un solo indizio (la stratificazione negli anni dei
rapporti finanziari tra le parti), là dove sarebbero stati
necessari plurimi indizi; ed anche per non avere la corte di
appello considerato gli elementi probatori di segno contrario alla
sussistenza di tale elemento soggettivo (solidità economica e
finanziaria della società garantita, al tempo della costituzione
del fondo patrimoniale; progressiva diminuzione dell’esposizione
debitoria sociale e concessione di ulteriore credito da parte
della banca; lungo lasso di tempo intercorso tra la costituzione
6

avere la corte di appello ritenuto nella specie sufficiente

Ric.n. 21638/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

del fondo ed il rilascio della fideiussione; modesto valore degli
immobili inclusi nel fondo, non gli unici di proprietà dei
fideiussori).
2.2

Si tratta di motivi suscettibili di considerazione

unitaria in quanto entrambi basati – nella prospettiva della

affermata insussistenza, nella specie, del requisito soggettivo
della revoca.
La corte di appello, confermando la decisione del tribunale, ha
affermato che nella specie si verteva di atto dispositivo
anteriore al sorgere del credito, per cui (sent. pag.7):

Viè

sufficiente ad integrare l’animus nocendi richiesto dall’articolo
2901, primo comma, n. 1 il mero dolo generico; e cioè la mera
previsione, da parte del debitore, del pregiudizio per i
creditori; non è necessaria, quindi, la ricorrenza del dolo
specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di
pregiudicare le ragioni dei_ medesimi creditori”.
Questa affermazione corrisponde al principio di diritto più
volte affermato in sede di legittimità (Cass. n.24757 del
07/10/2008; Cass. n. 21338 del 15/10/2010, cit. anche nella
“in tema di azione revocatoria,

sentenza impugnata), secondo cui:

quando l’atto di disposizione é anteriore al sorgere del credito,
ad integrare l’flanimus nocendi” richiesto dall’art. 2901, comma
primo n. l, cod.civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè
la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio del
creditori, e non é, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo
7

violazione di legge e della carenza motivazionale sulla

Ric.n. 21638/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

specifico, e cioè la
pregiudicare le ragioni

consapevole
del

volontà del debitore di

creditore. Trattandosi

atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico

di

un

va provato dal

soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il
ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice

congrua motivazione”.

Si tratta di orientamento che sottolinea,

inoltre, come la consapevolezza del pregiudizio sia integrata
dalla previsione nel debitore, non necessariamente di totale
incapienza del suo patrimonio al momento della futura esigibilità
del credito, ma anche soltanto della maggior difficoltà ed
incertezza satisfattiva che l’atto dispositivo comporterà per le
ragioni creditorie.
Ora, ferma restando la correttezza dell’assunto giuridico preso
a riferimento dalla corte territoriale, va qui osservato come la
decisione impugnata sia immune da censura anche sotto il profilo/
motivazionale.
Nell’ambito di

una

tipica

valutazione

di merito,

il

convincimento su tale consapevolezza è stato dalla corte di
appello supportato con il richiamo di una pluralità di elementi e
circostanze della fattispecie concreta: – la qualità di soci
illimitatamente responsabili rivestita dai coniugi disponenti
nella società garantita, di cui conoscevano perfettamente la
situazione economica e finanziaria; – il rilascio continuativo a
favore della banca, fin dal 1989, di fideiussioni del tutto
analoghe a fronte dell’esposizione debitoria complessiva della
8

di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di

Ric.n. 21638/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

società; – il rilascio della fideiussione nel 2007 nell’ambito di
una più generale ristrutturazione del debito della società verso
la Banca, e per il quale erano ancora in essere le garanzie
fideiussorie precedentemente rilasciate dai convenuti.
Si tratta di circostanze obiettive che hanno indotto il giudice

nell’ambito di un rapporto consolidato di credito tra la società e
la Banca; tale da porre i coniugi disponenti (soci-garanti) in un
ruolo fondamentale sul piano sia della gestione della società
medesima, sia del suo supporto finanziario presso il sistema
bancario. Sicchè doveva essere ben noto ai convenuti che in tanto
la Banca avrebbe protratto l’erogazione di credito a favore della
società, in quanto quest’ultima potesse continuare a contare,
negli anni, sulla garanzia generica costituita dal patrimonio
personale dei soci (messo a sua disposizione attraverso la
fideiussione); e, al tempo stesso, che la sottrazione
determinati cespiti a tale garanzia generica (quelli costituiti
fondo patrimoniale) avrebbe reso quantomeno più difficoltoso ed
incerto il soddisfacimento della banca nell’evoluzione del
rapporto creditizio.
Ciò che, secondo il giudice di merito, risultava nella specie
dirimente non era dunque tanto la situazione finanziaria della
società al momento dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale,

quanto

“la sicura conoscenza dei disponenti riguardo agli

affidamenti della società e la ragionevole previsione della
perdurante necessità di garantirne la concessione, essenziale per
9

di merito – in maniera del tutto logica – ad inquadrare la vicenda

Ric.n. 21638/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

la vita dell’impresa; e dunque la consapevolezza che anche per il
futuro essi sarebbero stati chiamati a confermare gli impegni

personali, come poi è avvenuto” (sent. pag.8).
Come detto, il convincimento circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo della revoca può basarsi anche su elementi presuntivi.

proposito – con affermazione contrastata dai ricorrenti – che il
convincimento del giudice di merito può ben fondarsi anche su una
sola presunzione, purché grave e precisa (con ciò recependo
l’orientamento di legittimità di cui in Cass. n. 17574/09, Cass.
n. 656/14 ed altre).
E’ tuttavia dirimente osservare come – nella concretezza della
fattispecie ed indipendentemente dall’affermazione di principio
così resa dalla corte di appello (valevole in realtà quale mero
obiter)

la sussistenza dell’elemento soggettivo della revoca,

nei termini suindicati, è stata qui ritenuta dimostrata dal /
giudice di merito sulla base di plurimi e convergenti elementi
indiziari (qualità di soci illimitatamente responsabili; gestijne
e conoscenza della situazione economica della stessa; pregresse
fideiussioni già in essere al momento dell’atto dispositivo e loro
necessaria rinnovazione continuativa nel tempo); non già di uno
soltanto. Il che priva di ogni rilevanza la questione teorica
sulla quale i ricorrenti si diffondono.
Ciò posto, gli elementi presi a riferimento dalla corte di
appello costituiscono fatti noti ed obiettivi, dai quali
correttamente il giudice di merito ha tratto la convinzione sulla
10

Ora, è vero che la sentenza impugnata (pag.9) sostiene in

Ric.n. 21638/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

sussistenza del fatto ignoto, secondo il procedimento logico
secondo cui:

“per la

configurazione di

una presunzione

giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto
rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo
un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta

fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua
di un giudizio di probabilità basato sull'”id quod plerumque
accidít” (in virtù della regola dell’inferenza probabilistica),
sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento
dall’apprezzamento

prescelti, purché

discrezionale

dotati

degli

elementi

indiziari

dei requisiti legali della gravità,

precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa
attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati
meramente Ipotetici” (Cass. n. 2632 del 05/02/2014 ed altre).
§ 3.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, l^
co. nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. – violazione degli articoli 112-244
codice procedura civile, nonché carenza motivazionale; per no
avere la corte di appello pronunciato sull’eccezione da es
appellanti opposta circa la genericità e la natura valutativa del
capitolo di prova dedotto dalla banca sub n. 23), ammesso dal
tribunale; ed anche per avere la corte di appello reputato non
contestato che la garanzia fideiussoria del 2007 fosse stata
rilasciata in concomitanza con un piano di ristrutturazione
globale del debito della società verso la Banca.
§ 3.2

La censura non può trovare accoglimento.
11

della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal

Ric.n. 21638/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

Il capitolo di prova in oggetto concerneva il rilievo di
anomalie gestionali ed economiche nell’utilizzazione degli
affidamenti bancari da parte della Isolriv snc, in occasione
dell’annuale procedura di revisione degli affidamenti tenuta dal
consiglio di amministrazione della banca nell’autunno 2006.

fatti storici, e non a valutazioni soggettive del dichiarante,
rileva – in linea di principio – che il giudizio sulla genericità
o sulla mancata specificazione e pertinenza dei fatti dedotti
nella formulazione dei capitoli di prova costituisce apprezzamento
di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione, di
natura discrezionale, non è soggetta a sindacato di legittimità,
quando sia sorretta da motivazione esente da vizi logici e
giuridici.
Ciò premesso, non può non osservarsi come, per le già indicate
ragioni, ciò che è stato ritenuto dirimente a riprova
dell’elemento soggettivo della revoca non è stata tanto la
consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e
finanziarie della società in epoca sostanzialmente coeva all’atto
dispositivo (situazione sottesa al capitolo di prova contestato),
quanto il diverso aspetto della consapevolezza nei convenuti della
funzionalità del patrimonio personale loro proprio, assunto nella
sua integralità ed indipendentemente dal regime di responsabilità
illimitata che derivava loro dal rapporto societario, a garantire
attraverso un sistema continuativo di fideiussioni il credito

12

Ora, al di là del fatto che tale capitolo aveva riguardo a

Ric.n. 21638/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

bancario del quale la società necessitava; e, di conseguenza,
della incidenza dell’atto dispositivo su tale funzionalità.
Ne consegue che l’ammissione del capitolo di prova orale in
oggetto, quand’anche fosse stata in ipotesi disposta in violazione
delle modalità di deduzione di cui all’articolo 244 cpc, non

convincimento del giudice di merito. L’omessa pronuncia qui
lamentata risulta in definitiva irrilevante, alla stregua del
ragionamento complessivamente seguito dal giudice di appello nella
valutazione di elementi istruttori differenti.
Quanto alla concomitanza del rilascio della fideiussione del
2007 con la predisposizione di un piano di ristrutturazione
dell’esposizione debitoria della società nei confronti della banca
(piano di ristrutturazione che non sarebbe poi valso ad evitare il
fallimento della società stessa), si osserva come la corte di
appello abbia tratto tale elemento da un dato non presuntivo, e
nemmeno testimoniale; bensì essenzialmente documentale, risultando
tale circostanza storica dal testo stesso della fideiussione
(doc.30 banca, sent. pag.8).
Vale tuttavia anche in proposito rilevare la divergenza tra la
censura e la vera

ratio decidendi accolta dalla corte di appello

in punto elemento soggettivo della revoca; correttamente
riguardato

al

momento

dell’atto

dispositivo,

non

della

fideiussione.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di
13

avrebbe sortito alcuna decisiva conseguenza sulla formazione del

Ric.n. 21638/12 rg. — Ud. del 6 maggio 2015,

cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM
10 marzo 2014 n.55.
Pqm

La Corte
rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente

al

pagamento delle spese del

giudizio di cassazione che liquida in euro 8.000,00, di cui euro
200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre
rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 6 maggio 2015•

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