Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13366 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13366 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
2T
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANTALEO FRANCESCA residente a Bitonto, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Mauro Fusaro, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Gregorio VII,
466/A presso lo studio dell’Avv.
RICORRENTE
Alessandra Giordano,
CONTRO
COMUNE TORITTO, in persona del legale rappresentante
INTIMATO
pro tempore,
AVVERSO
la sentenza n.14/05/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 05, in data 16.11.2009,
depositata il 23 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
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Data pubblicazione: 29/05/2013
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.6370/2011 è stata
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.14/05/2010, pronunziata dalla CTR di Bari, Sezione
n. 05, del 16.11.2009, DEPOSITATA il 23 febbraio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
Comune di Toritto e riformato la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto e dichiarato infondata la
pretesa dell’Ufficio.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad ICI per l’anno 2003,
censura l’impugnata decisione, sulla base di tre mezzi.
3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – I Giudici di secondo grado hanno accolto l’appello
del Comune di Toritto, ritenendo e dichiarando,
contrariamente a quanto affermato dalla decisione di
primo grado, che l’atto impositivo doveva considerarsi
adeguatamente motivato, avuto riguardo al fatto che il
valore dell’area risultava legittimamente fissato sulla
base di criteri predeterminati con apposita delibera
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depositata in cancelleria la seguente relazione:
del Consiglio Comunale, pubblicata e quindi legalmente
conosciuta dalla generalità, e tenuto conto della
circostanza che l’immobile in questione, a vocazione
edificatoria, era stato inserito nel PRG del Comune di
Toritto.
dedotto che il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto
rilevare l’inammissibilità dell’appello, per non essere
stato lo stesso debitamente notificato.
La questione posta dal ricorso sembra doversi risolvere
in base al principio secondo cui “Nel processo
tributario, le variazioni del domicilio eletto o della
residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma
1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono
efficaci nei confronti delle controparti costituite
dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata
loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere
di notificazione e’ previsto per il domicilio
autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione
del domicilio dalla medesima parte operata presso lo
studio del procuratore ha la mera funzione di
indicare
la sede dello studio del procuratore
difensore domiciliatario
medesimo. In tale caso il
non ha l’onere di comunicare il cambiamento
indirizzo del proprio studio ed e’
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di
onere del
5 – La contribuente, con l’unico motivo del ricorso, ha
notificante
di effettuare apposite ricerche per
individuare il nuovo luogo
di
notificazione,
ove
quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo
la
notificazione
effettuata
essere
al domicilio
reale del procuratore anche se non vi sia
controparte, ai sensi dell’art 17, comma terzo, del
d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. n. 26313/2005,
n.19134/2010).
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia di accoglimento.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio il ricorso va accolto,
fondatezza e,
per l’effetto,
per manifesta
cassata l’impugnata
sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese
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stata rituale comunicazione del trasferimento alla
del
giudizio
di
legittimità,
offrendo
congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013.
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.