Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13366 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/05/2017),  n. 13366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FREE STYLE di C.M. e S.M. s.n.c. in liquidazione,

(già Free Style s.n.c. di C.M., S.M. & Z.

M.L.), in persona del liq. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Anna Pan,

elett. dom. in Bassano del Grappa, vicolo Teatro Vecchio n. 17,

presso lo studio della Stessa, come da procura in calce all’atto;

– ricorrenti –

contro

M.B. FASHION GROUP S.P.A., IN LIQUIDAZIONE IN AMM.STR., in

pers. dei commissari straordinari;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Reggio Emilia 14.7.2011, n. 2684

in R.G. n. 920/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23 marzo 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

Il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. FREE STYLE di C.M. e S.M. s.n.c. in liquidazione (già Free Style s.n.c. di C.M., S.M. & Zampini M.L.) impugna il decreto Trib. Reggio Emilia 14.7.2011 n. 2684 Rep. in R.G. 920/2011, con cui è stato respinto il proprio reclamo avverso l’ammissione solo parziale dei suoi crediti, insinuati nell’amministrazione straordinaria di B. Fashion Group s.p.a., a titolo di rapporto di agenzia;

2. per il tribunale, non avendo l’opponente prodotto nel giudizio di opposizione i documenti a supporto del maggior credito, nemmeno ricorreva la condizione per acquisire, come richiesto ed ex art. 210 c.p.c., quelli inclusi nella originaria insinuazione oltre ad altra documentazione afferente al rapporto, trattandosi di documenti che l’opponente poteva acquisire in copia e di propria iniziativa, oltre che già esaminati dalla stessa parte;

3. per altri, non nella disponibilità, era negata la conferenza alla domanda, così come erano inidonee alla prova le deposizioni dei testi;

4. il tribunale in ogni caso negava ingresso ad ogni acquisizione d’ufficio, posto che la parte non aveva versato i documenti unitamente al deposito del ricorso;

5. con quattro motivi si deduce l’erroneità del provvedimento: a) per violazione dell’art. 210 c.p.c., poichè la parte non aveva sollecitato un’acquisizione officiosa del tribunale presso terzi, bensì l’acquisizione di atti già nella disponibilità dello stesso ufficio; b) per vizio di motivazione stante la correlazione tra il fascicolo non acquisito e i mezzi di prova dedotti; c) per violazione dei principi sull’omessa contestazione da parte della procedura quanto al rapporto e ai titoli del credito; d) per omessa dichiarazione di contumacia dei commissari, costituitisi solo all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è stato redatto mediante riproduzione cartolare pressochè integrale degli atti del giudizio di merito, senza un articolato collegamento illustrativo coerente con il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 3 e dunque va operata una preliminare constatazione di insufficienza della necessaria sommarietà nel riepilogo del processo e delle contestazioni ora poste, ciò influendo sulla stessa possibilità, esclusa a questa Corte (Cass. 3385/2016), di rinvenire detto requisito che “a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure (può) essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi”;

2. il primo motivo è infondato, poichè la censurata esclusione dell’acquisizione del fascicolo da parte del tribunale, con il richiamo all’art. 210 c.p.c., corrisponde ad indirizzo più volte ribadito da questa Corte, anche nei precedenti ove ha consentito al cennato ingresso, purchè infatti esso sia stato non solo oggetto di una rituale domanda della parte, da formularsi con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, ma si correli ad una specifica indicazione dei documenti (“tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione”) che, contenuti nel fascicolo dell’insinuazione tempestiva, ancora andranno ad integrare il corredo probatorio del reclamo (Cass. 16101/2014, 26639/2016);

3. osserva infatti il Collegio che una generale lettura restrittiva dell’impianto organizzativo della prova, nei giudizi di cui alla L. Fall., artt. 98-99, promana sia dalla specialità di quel processo, sia dall’accurata valorizzazione normativa di un principio di completezza che deve riguardarne l’atto introduttivo, una volta e per come depositato;

4. è vero infatti che già con il ricorso si instaura il rapporto processuale con il giudice e se le eccezioni, nonchè l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, debbono essere contenute nel ricorso (L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4), a pena di decadenza, ciò significa che solo la citata completezza iniziale realizza il contemperamento del giudizio ora individuale con il contesto della concorsualità nel quale comunque la domanda continua ad operare; infatti la L. Fall., art. 99, comma 8, permette in detto processo anche l’intervento di interessati (creditori o non, Cass. 6802/2012), ponendo loro un limite temporale, dato dallo spirare del termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, cioè entro 10 giorni prima dell’udienza data a queste ai sensi del comma 3 art. cit.;

5. ne consegue che, almeno quanto ai documenti i quali, come anche nella fattispecie, siano nella condizione di ritiro e disponibilità della parte, un differimento del loro ingresso in giudizio, anche solo rimesso ad un atto di prelievo del tribunale, provoca una obiettiva e non prevista dilazione dell’iter formativo dell’atto di impugnazione, quale sarà alfine esaminato dal tribunale, con effetti per tutti i creditori e nell’interesse dei quali anche la norma è dettata, solo una sua lettura rigorosa permettendo a quelli la gestione del proprio interesse ad intervenire in giudizio; eventualità che, nell’ottica della durata ragionevole del processo, impone la necessaria concentrazione nella fase iniziale dell’oggetto della lite e dei suoi presupposti probatori, dunque anche ed in ogni caso della specifica elencazione dei documenti di cui l’opponente intende giovarsi;

6. il secondo motivo è inammissibile, avendolo la stessa parte ancorato ad una diversa considerazione della prima questione (non accolta), attinente all’acquisizione del fascicolo dell’insinuazione ed inoltre avendo omesso, in questa sede, di indicare la decisività dei mezzi di prova non ammessi dal tribunale in relazione alla propria pretesa;

7. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, avendo omesso il ricorrente di collegare in modo puntuale ai crediti residualmente non ammessi i fatti di prova solo genericamente ivi richiamati;

8. Il quarto motivo è inammissibile, posto che, da un lato, la principale ratio di esclusione del credito vantato in opposizione attiene alla denegata acquisizione del fascicolo dell’insinuazione, decisione adottata dal tribunale nel riconoscimento autonomo di propri limiti processuali, mentre – dall’altro lato – la costituzione della procedura, per quanto attuata solo all’udienza, ben può declinarsi come resistenza al ricorso, con sviluppo di mere difese, sufficienti a giustificare la condanna alle spese in suo favore, stante la soccombenza del ricorrente.

Il ricorso è, pertanto, infondato.

PQM

 

– La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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