Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13366 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14009-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 95,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GUERRA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1809 pubblicata il 26.2.18 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello del Ministero della Difesa, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di L.L. di ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, e condannato il Ministero all’erogazione delle relative prestazioni assistenziali;

2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che in data 6.3.1973 L.L., militare di leva artigliere, mentre espletava col proprio plotone un servizio di guardia ad un deposito di esplosivi, veniva attinto in pieno volto da un colpo accidentalmente esploso dall’arma da fuoco di un commilitone;

3. ha ritenuto che fossero integrati tutti i requisiti richiesti dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, lett. c), per essersi l’evento lesivo verificato nell’ambito di una operazione di vigilanza armata (di una polveriera) a cui il L. era stato comandato;

4. avverso tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il L.;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

Considerato che:

6. con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Difesa ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, lett. c); degli artt. 40 e 41 c.p.;

7. ha sostenuto come la lesione derivante da un colpo d’arma da fuoco accidentalmente partito dal fucile di un commilitone non potesse rappresentare la concretizzazione del rischio tipico dell’attività di sorveglianza di infrastrutture civili e militari, di cui alla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563, costituendo un evento eccezionale dovuto all’imperizia del militare in servizio, come tale idoneo a interrompere il nesso causale tra l’attività di vigilanza armata dell’infrastruttura militare e la lesione subita; ha precisato come la lesione dovesse considerarsi verificatasi non in conseguenza dell’attività di vigilanza armata bensì “in occasione” della stessa;

8. il motivo è infondato;

9. la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;

10. il legislatore ha individuato nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563 talune attività ritenute pericolose e che, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i benefici previsti per le vittime del dovere (in tal senso Cass. n. 24592 del 2018);

11. questa Corte, in relazione a fattispecie in tutto sovrapponibili a quella in esame (ad esempio, agente della polizia penitenziaria deceduto a seguito d’un colpo di arma da fuoco accidentalmente esploso mentre era in servizio di guardia presso un istituto penitenziario, così Cass., S.U. n. 10792 del 2016), ha ritenuto applicabile la citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, punto c), relativo agli eventi verificatisi “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”; ha precisato che tale comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato – fra gli altri casi – “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari” (cfr. nello stesso senso Cass., S.U. n. 10791 del 2016), il che significa durante l’attività di vigilanza e quindi in occasione della stessa;

12. posto che la disposizione in esame richiede unicamente che le lesioni siano conseguenti ad eventi verificatisi temporalmente nel corso dell’attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari ed in connessione con essa, deve escludersi che la condotta colposa di terzi (nel caso di specie un colpo d’arma da fuoco accidentalmente partito dal fucile di un commilitone), comunque posta in essere nell’esecuzione dell’attività di vigilanza, possa far venir meno i requisiti anzidetti;

13. la sentenza impugnata, in quanto ha correttamente applicato la citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, punto c), uniformandosi all’indirizzo di legittimità, si sottrae alle censure di violazione di legge oggetto del motivo di ricorso in esame;

14. da ciò discende il rigetto del ricorso;

15. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

16. non è dovuto il versamento d’un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, rt. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto tale disposizione non si applica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA