Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13365 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13365 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 21624-2012 proposto da:
TENCONI
LUIGI
TNCLGU68L01E411S,
elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZA S. GIOVANNI IN LATERANO 18B, presso lo
studio
dell’avvocato ENNIO CALBI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO
CANNIZZARO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
COSSU SALVATORE in proprio e nella sua qualità di
legale rappresentante della YADE DI COSSU SALVATORE E
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Data pubblicazione: 30/06/2015
C. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO ZACCHIA, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GUIDO MARIA DE GEORGIO,
ROBERTO TORETTI giusta procura in calce al
– controricorrentenonchè contro
TROPICAL DI ANNA MANCINI & C SAS ;
– intimata –
Nonché da:
TROPICAL DI ANNA MANCINI & C. SAS in persona della
socia accomandataria MANCINI ANNA, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZA S. GIOVANNI IN LATERANO 18B, presso lo studio dell’avvocato ENNIO CALBI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO SCAMBIA
giusta procura speciale a margine del ricorso
incidentale;
ricorrente incidentale
contro
TENCONI LUIGI TNCLGU68L01E411S, COSSU SALVATORE in
proprio, YADE DI COSSU SALVATORE E C. SAS ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1676/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2012, R.G.N.
3472/2009;
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controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ENNIO CALBI per delega non scritta;
udito il P.M.
in persona del
Sostituto
Procuratore
rigetto di entrambi i ricorsi;
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Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
Ric.n. 21624/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.
Svolgimento del giudizio.
Nel luglio 2003 Salvatore Cossu
in proprio e quale
rappresentante di Yade sas di Salvatore Cossu & c. – conveniva in
giudizio Luigi Tenconi e la Tropical di Anna Mancini & c. sas,
chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, ex
in pregiudizio delle sue ragioni creditorie, il primo si era
spogliato della propria azienda di bar-tabaccheria, cedendola alla
seconda.
Nella costituzione in giudizio dei convenuti, veniva emessa
sentenza n. 8949/09 con la quale l’adito tribunale di Milano, in
accoglimento della domanda, dichiarava l’inefficacia dell’atto di
trasferimento aziendale in questione.
Interposto appello, veniva emessa la sentenza n. 1676/12 con la
quale la corte di appello di Milano confermava la prima decisione.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso principale da
Tenconi nonché ricorso incidentale, sulla base di analoghi motivi,
da parte di Tropical sas. Resiste con controricorso il Cossu, in
proprio e nella qualità.
Motivi della decisione.
1.1
Con il primo motivo del ricorso principale e del ricorso
incidentale, si deduce ex art.360, 1″ co. nn. 3 e 5
cod.proc.civ. – violazione ,degli articoli 112, 81, 83, e 125
cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione; per non avere la corte di appello (come già il
tribunale) considerato che:
a.
il Cossu in proprio non aveva
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articolo 2901 cod.civ., dell’atto 20 dicembre 2000 con il quale,
Ric.n. 21624/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.
legittimazione attiva ex articolo 2901 codice civile, perché non
titolare di alcun credito nei confronti del Tenconi (credito
viceversa riconoscibile, in forza di transazione 2 aprile 2001, a
favore della sola Yade sas ); b. il Cossu aveva agito in giudizio
in assenza di valida procura alle liti, posto che quella
da lui sottoscritta unicamente nella qualità di legale
rappresentante di Yade sas, non anche in proprio.
§ 1.2
n primo profilo delle doglianze in oggetto mostra di non
aver colto l’esatta
ratio decidendi della corte di appello, la
quale è interamente basata sulla distinzione tra la legittimazione
ad agire
(legitimatio ad causam) e l’effettiva titolarità in capo
all’attore del diritto dedotto in giudizio.
Vanno, in materia, ribaditi i seguenti principi (desumibili,
tra le molte, da Cass. n. 6132 del 06/03/2008; n. 14468 del
30/05/2008; n. 14177 del 27/06/2011):
causam’,
a.
la
‘legitimatio ad
attiva e passiva, consiste nella spettanza in capo alla
parte non già del diritto o dell’obbligo sostanziale dedotto in
giudizio, bensì del potere o del dovere di promuovere o subire un
rilasciata a margine dell’atto introduttivo del giudizio era stata
giudizio in ordine a tale diritto od obbligo, e secondo l24
prospettazione fattane dall’attore;
b.
in quanto tale, essa deve
venire accertata, sulla base di una valutazione preliminare e
formale della domanda, allorquando si ponga il dubbio che l’attore
faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio;
ovvero che egli pretenda di ottenere una pronuncia contro il
convenuto, pur deducendone l’estraneità al rapporto sostanziale
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Ric.n. 21624/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.
controverso;
siffatto accertamento, pertanto, deve rivolgersi
c.
alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la
domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato
titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro
il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è
quel diritto;
d.
a differenza della legittimazione attiva così
intesa, la titolarità, attiva o passiva, della situazione
giuridica sostanziale dedotta in giudizio si configura quale
tipica questione attinente al merito della lite, involgendo non
già il diritto potestativo della parte di ottenere una qualsiasi
pronuncia di merito (ovvero il suo obbligo di sottostarvi), bensì
la valutazione di fondatezza della domanda, dal cui esito positivo
discende l’ottenimento di una pronuncia di accoglimento;
che solo la legittimazione ad agire e contraddire
causam)
e. posto
(legitimatio ad
concreta una condizione dell’azione correlata
all’interesse ad agire ed alla corretta instaurazione del
contraddittorio, soltanto essa deve essere verificata, anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del processo; mentre la
affermato soggetto passivo del diritto, o comunque violatore di
titolarità del diritto, attenendo a questione di fondatezza nel
merito della pretesa, deve essere vagliata nei limiti di esercizio írjA
del potere dispositivo e dell’onere deduttivo e probatorio della
parte interessata.
Orbene, nel caso di specie non si poneva una questione di
carenza di legittimazione attiva in capo al Cossu, posto che
questi aveva agito per far valere un credito prospettato come
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Ric.n. 21624/12 rg, – Ud. del 6 maggio 2015.
proprio (oltre che della società da lui rappresentata). Per
contro, ancora nella presente doglianza le parti ricorrenti
censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato che: –
“non
vi era alcun diritto di credito” in capo al Cossu; – questi “non
risulta in alcun modo creditore del Tenconi”; –
“eppertanto legittimazione attiva nel
giudizio per difetto di qualsivoglia diritto in Capo al medesimo”.
E’ dunque evidente la sovrapposizione di piani operata dai
ricorrenti, i quali non si fanno carico del fatto che – a fronte
della deduzione in giudizio del Cossu di essere creditore anche in
proprio nei confronti di parte convenuta – si poneva qui un
problema non già di legittimazione attiva del medesimo, ma
soltanto di fondatezza/infondatezza della sua pretesa sostanziale.
Sicchè altro non spettava al giudice che di delibare quest’ultima
nel merito, come è accaduto.
§ 1.3 Per quanto concerne il secondo aspetto delle doglianze, va
fatta applicazione del principio (Cass. n. 6405/02; n. 9491/02; n.
13018/06; SSUU 25036/13) per cui la procura alle liti deve essere
interpretata in relazione al contesto dell’atto cui accede.
Sicchè, in presenza di dubbi sulla identità e qualificazione del
soggetto che la rilascia, in tanto tali dubbi possono determinare
i
l’invalidità dell’atto e la carenza di potere defensionale, in
quanto essi non siano suscettibili di essere risolti –
aliunde –
con riguardo all’intestazione ed al tenore dell’atto introduttivo
del giudizio al quale la procura alle liti accede.
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proprio non avrebbe titolo
il Cossu in
Ric.n. 21624/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.
Nel caso di specie risultava – nell’ambito di quel ‘contesto
documentale unitario’ che la corte di merito ha a tale scopo
esaminato – la certa volontà del Cossu di agire e di rilasciare la
relativa procura alla lite, non solo in veste di legale
rappresentante e socio accomandatario della società attrice, ma
dall’atto di trasferimento aziendale di cui, anche in proprio,
chiedeva la pronuncia di inefficacia ex articolo 2901 cc). Una
siffatta ricostruzione della volontà della parte – contenuta
nell’atto di citazione e poi formalizzata con la comparsa 29
settembre 2004 costitutiva dei nuovi difensori di parte attrice deve ritenersi: – del tutto univoca e congrua sulla base del
tenore sostanziale dell’atto introduttivo; – aliena da qualsiasi
concreto ed apprezzabile pregiudizio del diritto di difesa in capo
ai convenuti; – conforme al summenzionato principio di diritto.
§ 2.1 Con il
secondo motivo del ricorso principale e del ricorso
incidentale si deduce – ex art.360, 1^ co. nn. 3, 4) e 5
cod.proc.civ. – violazione o falsa applicazione degli articoli
112, 115, 116, 183 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., nonché omessa
motivazione; per avere la corte di appello precluso, senza darne
ragione, l’assunzione delle prove testimoniali di parti convenute,
dalle quali sarebbe emersa l’insussistenza dei presupposti della
revoca dell’atto di cessione; a partire dalla insussistenza, al
momento di quest’ultimo, di un credito dell’attore (a tutto
concedere insorto soltanto con la suddetta transazione del 2
aprile 2001, successiva all’atto di trasferimento).
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anche in proprio (in quanto creditore personalmente pregiudicato
Ric.n. 21624/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.
§ 2.2 Si tratta di doglianze per più versi inaccoglibili.
In primo luogo, le censure sono in realtà finalizzate a
suscitare nella presente sede di legittimità, anche con ricorso
alla rivisitazione di incombenti istruttori acquisiti o da
acquisire, una diversa ricostruzione della fattispecie concreta;
lacune logiche e motivazionali.
In secondo luogo, le doglianze non contestano specificamente
l’argomento della corte di appello secondo cui la sussistenza in
concreto dei presupposti della revoca ex articolo 2901 codice
civile deve essere riguardata al momento dell’atto di disposizione
patrimoniale. Atto che nella specie è stato posto in essere nel
dicembre 2000 e, dunque, alcuni mesi prima di una transazione che
attestava comunque, essa stessa, la risalente sussistenza degli
stessi crediti – tanto personali del Cossu per prestiti, quanto
della Yade sas a titolo di locazione – vantati dagli attori nei
confronti delle parti convenute in revocatoria. Né vengono
esplicitate le ragioni logiche per cui l’ammissione delle prove
orali dedotte dalle parti convenute nelle proprie memorie
istruttorie in primo grado, sarebbe stata di per sé in grado di
senz’altro sovvertire l’esito decisorio della lite; posto che le
stesse riguardavano l’asserita conoscenza in capo al Cossu, al
momento della transazione, dell’avvenuta cessione aziendale dal
Tenconi alla Tropical sas. Vale a dire, una circostanza che,
quand’anche provata, non avrebbe di per sé privato il Cossu e la
sua società del diritto, in ipotesi di mancato pagamento, di
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attività riservata, come è noto, al giudice di merito ove priva di
Rk.n. 21624/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.
rendere inefficace, ex articolo 2901 cod.civ., tale cessione.
Nella impostazione accolta dal giudice di merito, logicamente e
giuridicamente corretta, il dato essenziale di causa era
rappresentato, in definitiva, dalla preesistenza all’atto di
cessione aziendale dei crediti tutelati con l’azione revocatoria.
come detto,
di
quanto dichiarato dalle parti nella scrittura di
transazione; e che, per altro verso, non potrebbe trovare di per
sé smentita nella circostanza (che i convenuti chiedono di essere
ammessi a provare) che il Cossu fosse stato a conoscenza, al
momento della transazione stessa (fatta tra l’altro oggetto di
accertamento anche in sede penale, in quanto strumento di
commissione del reato di truffa in danno del Cossu), dell’avvenuto
trasferimento aziendale.
Sul piano della correttezza giuridica della decisione, infine,
ricorre il pacifico orientamento secondo cui l’azione revocatoria
ordinaria è posta a tutela, mediante inefficacia relativa
dell’atto dispositivo nei confronti del creditore procedente, non
necessariamente di un credito già certo, liquido ed esigibile; ma
anche soltanto di una ragione di credito, ancorché non accertata
giudizialmente, o ancora controversa (tra le molte: Cass. n.
16722/09; n. 17356/11; n. 17257/13); così com’era nella specie.
Ne segue il rigetto del ricorso principale e
di quello
incidentale, con condanna delle parti ricorrenti, tra loro in
solido,
alla rifusione a favore di parte controricorrente delle
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Preesistenza che il giudice di merito ha confermato sulla scorta,
Ric.n. 21624/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.
spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come
in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014 n.55.
Pqm
La Corte
rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
a
favore
di parte controricorrente delle spese del giudizio di
cassazione che liquida in euro 7.800,00, di cui euro 200,00 per
esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso
forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 6 maggi 2015.
condanna le parti ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento