Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13365 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14652/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRONTO

32, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MUNDULA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO ARICO’, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controficorrente –

avverso la sentenza n. 6367/46/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 21/10/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Giulio Mandula difensore del resistente che si

riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti del contribuente B.U., che ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria illustrativa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6367/2014 depositata in data 3/12/2014, con la quale confermando la pronunzia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, avente ad oggetto la determinazione di maggior reddito ai fini Irpef D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, per l’anno 2007.

La CTR della Lombardia, nella sentenza impugnata, affermava che l’appello dell’Ufficio non portava elementi nuovi per discostarsi dalla pronuncia di primo grado.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, nonchè dall’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

Il motivo appare fondato.

Premesso che il ricorso in appello deve contenere motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012)1a CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio senza nulla argomentare, limitandosi ad una mera conferma della sentenza della CTP, senza alcuna disamina dell’atto di impugnazione, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. n. 16736/2007).

Non può inoltre ritenersi che la sentenza sia validamente motivata per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, atteso che, come già evidenziato, la CTR si e limitata alla apodittica conferma della sentenza della CTP, senza esprimere, neppure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti ed omettendo di riportare il contenuto, o quanto meno il nucleo essenziale, della sentenza di primo grado, in modo da rendere chiaro il percorso decisionale cui il giudice di appello ha ritenuto di aderire.

Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

L’accoglimento del presente motivo assorbe l’esame del secondo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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