Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13365 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, (ud. 27/01/2017, dep.26/05/2017),  n. 13365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29334/2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tevere n. 44

presso l’avvocato Di Giovanni Francesco, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di M.N. e B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2658/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANDREA RECCHIA, con delega avv.

Di Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 18 luglio 2007, il Tribunale di Matera ha respinto il reclamo proposto da B.A. avverso il decreto del 9 gennaio 2007 con cui il giudice delegato al fallimento dei coniugi M.N. e B.A. aveva disatteso l’istanza di quest’ultima intesa ad ottenere, per il periodo successivo alla morte del marito, avvenuta nel (OMISSIS), e sino al giugno 2006, la corresponsione della somma di Lire 1.000.000 mensili, per un totale di Lire 82.000.000 (Euro 42.349,47).

In particolare, il Tribunale ha osservato che la pretesa della fallita non aveva consistenza di diritto soggettivo; che l’attivo del fallimento non poteva essere depauperato in quanto il passivo non era del tutto stabilizzato; che non sussisteva lo stato di bisogno della fallita (sia in considerazione delle esigenze del suo nucleo familiare sia in considerazione del fatto che la stessa disponeva di un trattamento di quiescenza di Euro 1.800,00 mensili del quale era stata autorizzata la corresponsione); che, infine, le somme in questione non erano state acquisite dal fallimento ed anzi erano suscettibili, almeno in parte, di essere corrisposte alla B. a titolo di pensione di reversibilità.

Considerazione quest’ultima che imponeva la trasmissione di copia dell’ordinanza all’INPDAP al fine di acquisire le somme dette alla massa fallimentare.

2. – Contro detto decreto ha proposto ricorso per cassazione B.A., deducendo:

-) la violazione della L. Fall., art. 47, in quanto i provvedimenti che avevano determinato le quote di stipendi e pensioni attribuite ai coniugi erano stati emessi nell’interesse non loro personale, ma della loro famiglia ed in quanto era irrilevante l’eventuale riduzione delle aspettative di soddisfacimento dei creditori;

-) il vizio di ultrapetizione del provvedimento nella parte in cui aveva disposto la trasmissione di copia del provvedimento all’INPDAP per l’acquisizione alla massa fallimentare delle somme spettanti alla reclamante a titolo di pensione di reversibilità.

Il fallimento non ha svolto attività.

3. – Questa Corte, con sentenza dell’11 febbraio 2015, n. 2658 ha rigettato il ricorso osservando:

-) che l’importo chiesto dalla B. corrispondeva alla quota della pensione della quale era stato autorizzato il pagamento al M., ai sensi della L. Fall., art. 46, comma 1, n. 2;

-) che il primo motivo era infondato, seppure il suo esame comportava una correzione della motivazione del decreto impugnato, giacchè il provvedimento con il quale il giudice delegato determina, ai sensi della L. Fall., art. 46, comma 2, i limiti entro i quali sono esclusi dal fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia ha carattere meramente dichiarativo in quanto destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto del fallito che ad esso preesiste (Cass. 27 settembre 2007, n. 20325; Cass. 31 ottobre 2012, n. 18843); pertanto, il decreto in questione, pur tenendo presenti le necessità della famiglia del fallito, dichiara i limiti di un diritto che appartiene esclusivamente a quest’ultimo; ne discende che nel caso di corresponsione di pensione il diritto si estingue con la morte del fallito per la conseguente cessazione del rapporto pensionistico del quale lo stesso era titolare, senza che si possa prospettare un trasferimento del diritto in favore del coniuge sotto forma di pensione di reversibilità, il cui trattamento costituisce oggetto di un autonomo diritto, seppure con presupposti derivanti dal rapporto pensionistico del coniuge deceduto;

-) che il secondo motivo era inammissibile in quanto relativo ad attività amministrativa, priva di carattere decisorio, svolta dal Tribunale quale organo “investito dell’intera procedura fallimentare” (L. Fall., art. 23).

4. – Contro la sentenza la B. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c. , n. 4.

Il Fallimento non ha spiegato attività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’errore revocatorio commesso dalla Corte di cassazione consisterebbe in ciò, che la sentenza impugnata per revocazione avrebbe dato per presupposto che essa B. avesse richiesto l’importo di un milione di lire mensili, precedentemente corrisposte al marito, a titolo di pensione di reversibilità: viceversa il Tribunale aveva, con il proprio provvedimento a monte, determinato in due milioni di lire mensili, poi elevate a Lire 2.200.000, la somma da lasciare nella disponibilità dei falliti e della loro famiglia, somma interamente ritratta dallo stipendio percepito dall’odierna ricorrente e da corrispondere per Lire 1.200.000 mensili alla B. e per Lire 1.000.000 mensili al M..

Sicchè, in definitiva, la B. non avrebbe richiesto la somma di Lire 1.000.000 mensili quale pensione di reversibilità del M., bensì quale parte del suo stesso stipendio che, per il complessivo importo di Lire 2.200.000 il Tribunale aveva lasciato nella disponibilità dei falliti e della loro famiglia.

p. 6. – Il ricorso è inammissibile.

Quantunque la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391 bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg., non debba contenere la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione, non v’è dubbio che essa, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, debba recare l’esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 (Cass., Sez. U., 20 novembre 2003, n. 17631), sicchè il ricorso per revocazione, che deve rispettare a pena di inammissibilità le stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, è sottoposto all’osservanza del principio dell’autosufficienza (Cass. 3 settembre 2002, n. 12816).

Nel caso in esame, sia il giudizio dinanzi al Tribunale, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata per revocazione, sia il giudizio di cassazione si sono svolti sul presupposto che la B. avesse chiesto la somma in discorso a titolo di pensione di reversibilità: mentre la stessa B. assume oggi di aver chiesto tale importo non quale pensione di reversibilità del defunto coniuge, bensì quale parte del suo stesso stipendio.

Va da sè, dunque, che la ricorrente avrebbe dovuto indicare le conclusioni prese dinanzi al Tribunale ed avrebbe dovuto rappresentare di aver sottoposto tali conclusioni altresì alla Corte di cassazione, investita del ricorso contro il decreto del Tribunale, così da dimostrare il proprio assunto svolto in sede di revocazione, ossia il fraintendimento da parte della Corte del fatto oggetto del contendere.

Viceversa, dal ricorso per revocazione non risulta nulla di tutto ciò, dal momento che l’esposizione dei fatti di causa contenuta in ricorso altro non è che la trasposizione integrale della precedente sentenza qui impugnata, sicchè non emerge affatto (neppure, beninteso, dalla lettura del motivo) quale fosse la domanda spiegata dalla B..

3. – Nulla per le spese.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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