Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13365 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38040-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2982/2019 della Corte d’Appello di Roma

depositata l’8/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 8/5/2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto di G.A. al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di direttiva comunitaria, dallo stesso avanzata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione alla mancata remunerazione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post universitaria (nella specie, con immatricolazioni precedenti l’anno 1991) in ambito medico;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto estinta per prescrizione le pretese dell’originario attore, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della L. n. 370/99, mediante la quale lo Stato italiano aveva provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunerazione e l’entità di tale corrispettivo;

avverso la sentenza del giudice d’appello, G.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistono con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante dall’omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; del Trattato CE, artt. 5 e 189; dell’art. 10 Cost.; del Trattato UE, art. 19, comma 1, seconda parte; della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47; delle direttive dell’Unione n. 682/76, 75/363 e 93/16; delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25/2/1999 e del 3/10/2000; del Protocollo n. 1 Cedu, art. 1, degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.; degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c.; del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; della L. n. 370 del 1999, art. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente individuato il dies a quo relativo alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione della direttiva Europea in materia di remunerazione dei medici specializzandi, con la data dal 27/10/99;

il motivo è inammissibile;

al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa;

in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

nel caso di specie, il giudice a quo ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dall’originario attore, sul presupposto dell’avvenuta consumazione del periodo decennale decorrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunerazione e l’entità di tale corrispettivo;

in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al consolidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01);

rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne ulteriore continuità), l’odierno ricorrente si è sostanzialmente limitato ad esprimere il proprio dissenso, attraverso l’articolazione di deduzioni e argomentazioni da ritenersi non decisive o pertinenti;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

la particolarità delle questioni giuridiche trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

dev’essere infine attestata della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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