Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13365 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13984-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministero pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA

GRECIA 39, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GUERRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 488 pubblicata il 27.2.18 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello di D.P.I. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del predetto di ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, ed ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento della relativa indennità e a tutte le conseguenze di legge;

2. la Corte territoriale ha ritenuto pacifiche le circostanze di fatto allegate dall’appellante (in data 11.2.1987 il D.P., militare di leva, nel corso di una esercitazione di assalto di plotone presso l’ex aeroporto militare di Manduria, era stato incaricato di iniziare la prova di trafilamento di campo minato; in concreto il predetto doveva attraversare, per primo e in assetto tattico da combattimento, una striscia di terreno delimitata da fumogeni che rappresentava un campo minato per piazzare la mitragliatrice di reparto, destinata a coprire i fucilieri che avrebbero dovuto seguirlo; l’ufficiale di comando ordinò al D.P. di iniziare il percorso prima del segnale d’inizio rappresentato dall’esplosione di una castagnola nascosta sotto la sabbia; la miccia della castagnola venne accesa e il militare si trovò in prossimità della stessa al momento dello scoppio, essendo risultati vani, per i fumogeni ed il forte vento, i tentativi del comandante di fermare l’avanzata del militare) e le menomazioni dal medesimo riportate (anacusia destra e lieve ipoacusia sinistra);

3. ha ritenuto che l’evento dannoso si fosse verificato durante una “missione”, come definita dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, e intesa dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie costituita da una esercitazione militare, con utilizzo di fumogeni e ordigni interrati, avente carattere straordinario rispetto alla normale attività di un militare in servizio obbligatorio di leva; ha sottolineato come l’incidente fosse avvenuto in conseguenza di eventi eccedenti il rischio ordinario e istituzionale connesso alle funzioni del D.P. e per cause dal medesimo non prevedibili, come il comando di avanzata impartito dal superiore prima del segnale di inizio dell’esercitazione;

4. avverso tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il D.P.;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Difesa ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, e del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, lett. c);

7. ha sostenuto come la condizione di “vittima del dovere” sussiste solo in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario ed istituzionale connesso alle funzioni svolte, costituendo un quid pluris rispetto alla situazione che dà luogo al riconoscimento della causa di servizio; che ai fini della missione implicante “particolari condizioni ambientali e operative” non è sufficiente che il militare sia impegnato in attività istituzionale, occorrendo altresì che tali missioni espongano il dipendente a rischio superiore rispetto a quello ordinariamente connesso con l’incarico istituzionale; che nel caso di specie, l’erroneità di un ordine militare (avanzamento prima della programmata esplosione di una castagnola interrata) non potesse costituire fattore eccezionale, essendo possibile il verificarsi di errori nell’ambito di una esercitazione militare; che quindi le lesioni derivanti dall’esplosione di una castagnola interrata nel corso di un’esercitazione militare in situazioni ambientali di forte vento, di rumore e fumogeni, fossero correlate al rischio ordinario connesso a qualsiasi esercitazione militare che prevedesse l’utilizzo di castagnole interrate da far esplodere;

8. il motivo è infondato;

9. la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;

10. il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”;

11. il comma 565 affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti;

12. il regolamento emanato con D.P.R. n. 243 del 2006 e all’art. 1 ha stabilito: “Ai fini del presente regolamento, si intendono b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

13. questa Corte di legittimità ha sottolineato la portata estensiva dell’espressione usata dal legislatore nella citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, “missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali”, come riferita a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, dentro o fuori dai confini nazionali (Cass. n. 24592 del 2018) ed ha ricompreso nel concetto di missione, ad esempio, la partecipazione del militare di leva ad una esercitazione nel corso del periodo di addestramento (così Cass., S.U. n. 23396 del 2016; SU n. 15055 del 2017);

14. nel delineare l’ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall’ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all’andamento regolare e corretto delle attività di servizio;

15. ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell’amministrazione militare (cfr. Cass., S.U., n. 23396 del 2016 cit.; S.U. n, 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017);

16. la Corte d’appello si è uniformata a tali principi laddove ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento dei benefici in oggetto sul rilievo che l’esercitazione con utilizzo di fumogeni e ordigni interrati, a cui prese parte il militare di leva, costituisse una missione e che ricorressero particolari condizioni ambientali e operative rappresentate da un errore organizzativo, il comando di avanzata impartito dal superiore prima del segnale di inizio dell’esercitazione, che aveva esposto il militare ad un rischio superiore ed eccedente rispetto a quello ordinariamente connesso all’attività del servizio di leva, come tale straordinario;

17. le considerazioni svolte portano ad escludere la denunciata violazione di legge ed a respingere il ricorso;

18. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

19. non è dovuto il versamento d’un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto tale disposizione non si applica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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