Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13364 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13364 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 21556-2012 proposto da:
FIDONE

GIUSEPPA

FDNGPP55P62I535Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo
studio dell’avvocato SILVIO GALLUZZO, rappresentata e
difesa dagli avvocati RAFFAELE ROSSINO, ANTONIO
CUNSOLO giusta procura speciale a margine del
2015

ricorso;
– ricorrente –

1104
contro

CARLI MARCO, MORMINA CARMELO;
– intimati –

Data pubblicazione: 30/06/2015

Nonché da:
CARLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
SCIUME’, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCELLO RANDAZZO giusta procura speciale a margine

– ricorrente incidentale contro

FIDONE

GIUSEPPA

FDNGPP55P62I535Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo
studio dell’avvocato SILVIO GALLUZZO, rappresentata e
difesa dagli avvocati RAFFAELE ROSSINO, ANTONIO
CUNSOLO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

MORMINA CARMELO;

avverso la sentenza n.

intimato

1160/2011 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/09/2011,
R.G.N. 978/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato ANTONIO CUNSOLO;
udito l’Avvocato MARCELLO RANDAZZO;

2

del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZTO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito quello

incidentale;

3

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

Svolgimento del giudizio.

Nel novembre 2004 Marco Carli conveniva in giudizio i coniugi
Giuseppa Fidone e Carmelo Mormina, chiedendo che venisse
dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti, ex articolo 2901
cod.civ., dell’atto 8 febbraio 2000 con il quale il Mormina –

di comunione legale tra i coniugi – aveva ceduto alla Fidone,
senza corrispettivo, la metà indivisa di alcuni immobili
acquistati durante il matrimonio. Assumeva l’attore che tale
cessione fosse suscettibile di azione revocatoria ordinaria
quale atto a titolo gratuito o, subordinatamente, oneroso – perché
posto in essere in pregiudizio del credito risarcitorio (non
interamente coperto dal massimale della polizza assicurativa) che
gli derivava per effetto delle gravissime lesioni permanenti da
lui riportate nell’incidente stradale nel quale era rimasto
coinvolto, il 15 aprile ’98, per colpa esclusiva del Mormina.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la non
revocabilità dell’atto sotto vari profili e, in particolare,
perché costituente adempimento degli obblighi di mantenimento
assunti dal Mormina, nei confronti della moglie e dei figli, in
sede di separazione consensuale chiesta dai coniugi nel novembre,
’99, ed omologata nel febbraio 2000 (in costanza, peraltro, di uno
stato di separazione di fatto risalente al dicembre ’97 e, dunque,
a prima del suddetto sinistro stradale).
Proposta dall’attore altresì domanda di simulazione degli
accordi patrimoniali di separazione personale dei coniugi, così
3izts.5

previo mutamento in separazione del previgente regime patrimoniale

1):
/

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. dei 6 maggio 2015.

esposti, interveniva sentenza n.

315/08 con la quale l’adito

tribunale di Modica dichiarava l’inefficacia ex articolo 2901
codice civile dell’atto di trasferimento 8 febbraio 2000, reputato
atto a titolo oneroso.
Interposto appello principale dalla Fidone ed appello

1160/11 con la quale la corte di appello di Catania, in riforma
della prima decisione: – respingeva la domanda di revoca dell’atto
in questione siccome atto a titolo oneroso (non avendo l’attore
provato la consapevolezza del pregiudizio nella Fidone);
riteneva invece fondata tale domanda, in accoglimento dell’appello
incidentale, siccome atto a titolo gratuito; – compensava tra le
parti le spese.
Avverso questa sentenza viene dalla Fidone proposto ricorso per
cassazione sulla base di

motivi, ai quali resiste con

sei

controricorso il Carli. Questi ha

anche formulato ricorso

incidentale condizionato in ordine alla sussistenza, nella specie,
dei presupposti di revoca dell’atto pur se reputato oneroso; con
riproposizione altresì della domanda di simulazione, ritenuta
assorbita dal giudice di merito. La Fidone ha depositato
controricorso a ricorso incidentale, mentre nessuna difesa è stata
svolta in questa sede dal Mormina. Entrambe le parti hanno
depositato memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione.
§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale la Fidone lamenta

– ex art.360, l^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione degli
4

incidentale condizionato dal Carli, veniva emessa sentenza n.

/

Ric.n. 21556/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

articoli 1362 e segg. cod.civ., nonché motivazione illogica ed
insufficiente; per avere la corte di appello ritenuto la gratuità
dell’atto 8 febbraio 2000 basandosi esclusivamente sul criterio
letterale di interpretazione, e senza considerare il comportamento
complessivo (antecedente e successivo) delle parti, dal quale si

attuativo dell’ accordo patrimoniale precedentemente intercorso
tra i coniugi in sede di separazione personale.
1.2

La censura è infondata.

La corte di appello (sent. pag.8) ha dato compiutamente conto
delle ragioni per cui l’atto di attribuzione patrimoniale oggetto
di revoca dovesse considerarsi a titolo gratuito, non già oneroso
come erroneamente affermato dal tribunale.
Questo convincimento è stato in primo luogo correttamente
fondato, ex articolo 1362 cod.civ., sulla lettera del rogito di
trasferimento 8 febbraio 2000, nel quale si dava espressamente
conto del fatto che l’intestazione per intero alla Fidone delle
unità immobiliari già apprese alla comunione legale tra i coniugi
doveva avvenire “senza alcun corrispettivo”; e che il Mormina non
aveva “prima d’ora” mai effettuato “donazioni a Giuseppa Fidone”.
Ha poi osservato la corte territoriale come significativamente,
sempre sul piano testuale, l’atto in questione non facesse
benché minimo accenno al procedimento di separazione già
instaurato tra le parti; essendosi i coniugi comparenti limitati,
in esso, a dichiarare di aver contratto matrimonio in una certa

5

doveva desumere che l’atto aveva in realtà natura onerosa perché

Ric.n. 21556/12 rg. — Ud. del 6 maggio 2015.

data, e di non aver stipulato alcuna particolare convenzione
matrimoniale.
Ricorre in proposito il principio per cui

“in tema di

interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della
comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento

espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso
ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle
parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni
adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una
volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione
letterale va poi verificato alla luce dell’intero contesto
contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in
correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo
coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ. e con riguardo a
tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in
ogni parte e parola che la compone, dovendo 11 giudice collegare e
raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il
significato” (Cass. n. 18180 del 28/08/2007).
Va del resto considerato che, nell’indagare “quale sia stata la

comune intenzione delle parti”

ex articolo 1362 cit., il giudice

di appello ha preso anche in considerazione – diversamente da
quanto vorrebbe la presente censura – il contesto complessivo nel
quale l’atto di trasferimento venne stipulato; segnatamente, sotto
il profilo della sua funzionalità all’attuazione degli accordi di
separazione (ancorché, come detto, in esso non richiamati). In
6

è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

esito a questa verifica, ha sostenuto la corte territoriale che
tale collegamento non implicasse necessariamente l’onerosità del

trasferimento; anche in ragione della parziale diversità degli
immobili oggetto dei rispettivi atti negoziali, nonché del fatto
che, al momento della stipulazione dell’atto oggetto di revoca (8

giuridicamente cogenti tra le parti, in quanto non ancora
omologati dal tribunale di Modica (omologa intervenuta il 18
febbraio 2000).
Non giova alla ricorrente il richiamo di quanto affermato da
questa corte di legittimità (Cass. n. 5473 del 2006; Cass.
del 2004), secondo cui

n. 5741

“gli accordi di separazione personale fra

i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno
nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non
risultano collegati necessariamente alla presenza

di uno specifico

corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri
della ‘donazione’, e – tanto più per quanto può interessare ai
fini di una eventuale loro assoggettabilità all’azione revocatoria
di cui all’art. 2901 c.c – rispondono, di norma, ad un più
specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei
rapporti in occasione dell’evento di ‘separazione consensuale’ (il ‘
fenomeno acquista ancora maggiore
distinta sede del

tipicità

normativa nella

divorzio congiunto), 11 quale, sfuggendo – in

quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di_

‘donazione’ vero e proprio

(tipicamente estraneo, di per sè, ad un

contesto – quello della separazione personale – caratterizzato
7

febbraio 2000), gli accordi di separazione non erano ancora

11

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

proprio

dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e

dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto
l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua
‘tipicità”. Questo orientamento, infatti, non fa discendere da
tale ‘tipicità’ – quale conseguenza necessaria ed indefettibile –

gratuità ed onerosità debba, ex articolo 2901 cc,
tratti dell’una o dell’altra

“colorarsi” dei

“in ragione dell’eventuale ricorrenza

– o meno – nel caso concreto, dei connotati di una sistemazione
‘solutorio-compensativa’ più ampia e complessiva, di tutta
quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto
frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi)
patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga)
quotidiana convivenza matrimoniale”.

Sicchè

pur in presenza di

un collegamento attuativo ‘tipico’ tra l’atto di disposizione e
l’accordo patrimoniale di separazione tra i coniugi – spetta in

“accertare se, in concreto, la

ogni caso al giudice di merito

cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo
oneroso”.
Con l’ulteriore conseguenza – del resto connaturata ai limiti
generali del sindacato di legittimità in materia di
interpretazione della volontà contrattuale delle parti che
l’opzione in proposito accolta dal giudice di merito, se basata
sull’esame delle risultanze processuali ed assistita da congrua e
logica motivazione, non può trovare differente soluzione in sede
di cassazione.
8

l’onerosità dell’atto; stabilendo soltanto che l’alternativa tra

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. dei 6 maggio 2015.

Nel caso di specie, la corte catanese non ha dunque smentito
questo orientamento, nel momento in cui ha in sostanza delineato
una situazione nella quale la sistemazione complessiva dei
rapporti patrimoniali tra i coniugi in fase di separazione era
avvenuta, limitatamente ai beni immobili in questione, tramite un

“a titolo

di

liberalità”;

evenienza di per sé non illogica, in un contesto di risoluzione
bonaria delle pendenze correlate alla crisi del rapporto
coniugale.

2.

Con il

secondo motivo

di ricorso si lamenta violazione

dell’articolo 112 cod.proc.civ. per non avere la corte
territoriale accolto il motivo di appello con il quale essa aveva
lamentato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il primo
giudice; il quale aveva esteso, senza domanda attorea, la
pronuncia di revoca dell’atto (ritenuto oneroso) anche agli
accordi di scioglimento della comunione legale ed a quelli
omologati in sede di separazione.
La doglianza è inammissibile perché involgente una questione
priva di qualsivoglia rilevanza decisoria.
E’ infatti dirimente osservare che la corte di appello ha

non

confermato, ma – riformato la decisione asseritamente affetta dal
vizio di ultrapetizione ancora qui dedotto. Con la conseguenza che
la pronuncia ‘estesa’ di revoca ex articolo 2901 cc resa dal
tribunale con riguardo altresì agli accordi di scioglimento della
comunione legale ed a quelli omologati in sede di separazione,
deve ritenersi comunque ormai oaducata dalla decisione di secondo
9

trasferimento effettuato dal Mormina

Ric.n. 21556/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

grado; la quale, pur dopo aver motivatamente disatteso il motivo
di gravame proposto dalla Fidone sul punto (sent. pag.4), ha
tuttavia infine pronunciato la revoca (in esito a diversa
qualificazione giuridica del trasferimento) con esclusivo
riferimento

“all’atto pubblico in notaio Manenti dell’8 febbraio

Con ciò certamente rimanendo nell’ambito della domanda attorea,
e di fatto emendando qualsiasi possibile originaria violazione
dell’articolo 112 cod.proc.civ.
3.1 Con il terzo motivo di ricorso la Fidone lamenta violazione
o falsa applicazione dell’articolo 2901 codice civile, per avere
la corte di appello ritenuto revocabile l’atto, nonostante che
quest’ultimo integrasse adempimento dell’obbligo legale di
mantenimento del coniuge e dei figli, all’epoca non ancora
economicamente indipendenti.
§ 3.2 La doglianza dà per scontato che l’attribuzione patrimoniale
in oggetto, contestuale al passaggio dal regime di comunione a
quello di separazione dei beni, rispondesse all’adempimento dell’
obbligo di mantenimento a carico del Mormina.
Si tratta di affermazione che non trova riscontro nella
valutazione del giudice di merito il quale, come si è detto, ha
invece ricostruito la volontà negoziale delle parti in termini di
liberalità, e non di obbligo di mantenimento. Il che, d’altra
parte, non trova dirimente smentita negli accordi omologati di
separazione, nei quali si dava atto della circostanza che il
trasferimento alla Fidone della metà indivisa avvenisse non già a
10

2000”.

Ric.n. 21556/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

titolo di adempimento dell’obbligazione di mantenimento della
moglie e dei figli, bensì_ a titolo di

“maggiore garanzia”

di

quest’ultima; la quale trovava, dunque, una diversa ed autonoma
fonte negoziale che il trasferimento immobiliare in questione non
valeva, di per sé, a soddisfare o estinguere.

trasferimento sarebbe pur sempre revocabile ex articolo 2901
codice civile quand’anche comprovatamente finalizzato
all’adempimento dell’obbligo di mantenimento.
Soccorre in proposito l’orientamento di legittimità (Cass. n.
24757 del 07/10/2008; Cass. n.15603 del 26/07/2005), secondo cui:
“l’art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti

i

suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a

prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino
dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e del
figli minori; contemporaneamente, l’art. 2901 cod. civ. tutela
creditore, rispetto agli

atti

il

di disposizione del proprio

patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine
circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento
dell’atto dispositivo; sono pertanto soggetti all’azione
revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e
morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio,’
obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge’,
abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la
proprietà di un bene”.

11

Ciò che è tuttavia decisivo, sul punto, è che l’atto di

Ric.n. 21556/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

Si tratta, del resto, di un principio reiteratamente applicato
nell’ipotesi in cui il creditore agisca ex articolo 2901 codice
civile per far valere l’inefficacia nei propri confronti di un
tipico atto di disposizione finalizzato al perseguimento di un
interesse superindividuale e di mantenimento, qual è quello

nell’interesse della famiglia (da ultimo, Cass.ord. n. 2530 del
10/02/2015).
4. Con il quarto motivo di ricorso la Fidone lamenta violazione
o falsa applicazione dell’articolo 2901 codice civile, per

avere

la corte di appello ritenuto revocabile l’atto, nonostante la sua
anteriorità rispetto al credito risarcitorio del Carlí ; insorto
soltanto con la sentenza del tribunale di Milano 2 marzo 2004 che
l’aveva accertato.
L’errore di fondo che inficia la censura è rappresentato dal
fatto che l’azione revocatoria ex articolo 2901 codice civile è
posta a tutela, mediante inefficacia relativa dell’atto
dispositivo nei confronti del creditore procedente, non
necessariamente di un credito già certo, liquido ed esigibile; ma
anche soltanto di una ragione di credito, ancorché non accertata
giudizialmente, o ancora controversa (tra le molte: Cass. n.
16722/09; n. 17356/11; n. 17257/13). Dal che consegue, tra il
resto, che la pendenza del giudizio di accertamento del credito
non costituisce motivo di sospensione, per pregiudizialità, del
giudizio di revoca ex art.295 cpc.

12

costitutivo del fondo patrimoniale, ex articolo 167 cod.civ.,

Ric.n. 21556/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

Nel caso di specie, è pacifico che il Carli abbia agito per far
valere un credito risarcitorio antecedente di quasi due anni

all’atto revocato, perché derivantegli dalle lesioni da lui
riportate in occasione del sinistro stradale cagionato dal Mormina
il 15 aprile 1998 (lesioni di entità tale da venire coperte solo

corretto presupposto che il credito tutelato sia insorto con il
fatto illecito generativo del danno risarcibile, non già con il
suo accertamento giudiziale; non senza osservare, peraltro, come
tale accertamento (sentenza definitiva tribunale di Milano 2 marzo
2004) sia nella specie comunque intervenuto prima
dell’introduzione del presente giudizio (19 novembre 2004).
5.

Con il

quinto motivo

di ricorso la Fidone lamenta

insufficiente motivazione in ordine all’eventus damní,

non avendo

la corte di appello adeguatamente considerato che, pur dopo il
trasferimento immobiliare dedotto in giudizio, il Mormina
continuava a detenere un patrimonio immobiliare capiente.
La

doglianza

incentrata

esclusivamente

sul

vizio

motivazionale ex art.360, l” co. n. 5 cod.proc.civ. è
inaccoglibile, poiché questo aspetto è stato specificamente
affrontato dalla corte territoriale là dove (sent. pag.7) ha
osservato che, a fronte di un credito risarcitorio del Carli di
oltre C 618.000,00, all’esito dell’atto di disposizione dell’ ,8
febbraio 2000, il residuo patrimonio immobiliare del Mormina era
costituito da due cespiti assolutamente inidonei a consentire il
soddisfacimento delle suddette ragioni creditorie.
13

per circa la metà dal massimale dell’assicurazione RCA). Ciò sul

Ric.n. 21556/12 rg. Ud. del 6 maggio 2015.

Questa affermazione non è qui censurabile, in quanto frutto non
già di un ragionamento apodittico, ma della disamina delle
risultanze processuali. Risultanze dalle quali emergeva che: – il
Carli aveva intrapreso azione esecutiva su uno dei due immobili
che residuavano nel patrimonio del Mormina, ritraendone

immobile in proprietà
consentire il

del debitore non poteva in nessun caso

soddisfacimento del credito risarcitorio,

“trattandosi di bene immobile di scarso valore economico ed
appartenente al Mormina

soltanto in

comproprietà

indivisa con

terzi”.
Si è dunque in presenza di una motivazione del tutto logica ed
argomentata, oltre che radicata su risultanze fattuali rientranti
nella delibazione discrezionale del giudice di merito e che, nella
loro obiettività, non sono state contestate nemmeno dalla
ricorrente.
Piuttosto, va qui ribadito il principio per cui il requisito ex
art.2901 cd dell’

eventus damni non coincide necessariamente con

la totale compromissione della consistenza quantitativa del
patrimonio del debitore, ben potendo ravvisarsi anche in un atto
che renda più incerta o difficile, anche a seguito
qualitativa

di

tale

di una /

patrimonio,

la ,

variazione

meramente

prospettiva

di soddisfacimento del credito. Sicchè, una volta

provata la diminuzione patrimoniale indotta dall’atto revocato,
incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza di tale requisito,
l’onere di provare, in ragione delle entità patrimoniali residue,
14

l’assegnazione del solo importo di euro 120.000; il secondo

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. dei 6 maggio 2015.

l’insussistenza di un rischio siffatto Cass. n. 1902 del
03/02/2015; Cass. n. 3470 del 15/02/2007 ed altre). E ciò va
affermato a fortiori in una fattispecie, come la presente, nella
quale è pacifico che il debitore si sia spogliato, con un solo
atto dispositivo, di quattro proprietà immobiliari costituenti la

.5 6. Con il sesto motivo di ricorso la Fidone deduce il mancato
rilievo da parte della corte di appello della nullità della
sentenza del tribunale, stante la mancanza materiale di parte
della motivazione a pagina 18 della stessa; con conseguente
menomazione del suo diritto di difesa.
Si verte, all’evidenza, di una censura relativa ad una sentenza
(quella del tribunale) ormai superata, perché riformata in sede di
gravame.
Per il che valgono considerazioni analoghe a quelle già svolte
nella disamina del secondo motivo di ricorso.
Né la ricorrente è stata in grado di specificare – a fronte di
quanto osservato nella sentenza di appello (pag.4) sulla
sostanziale ininfluenza della lacuna lamentata sulla possibilità
di cogliere la portata sostanziale ed effettiva dell’iter logicogiuridico seguito dal primo giudice – in che cosa sia consistito
il pregiudizio del suo diritto di difesa; trovando la disciplina
del rapporto controverso ormai fondamento in una decisione
tutt’affatto diversa da quella priva ‘della porzione di frase a
pagina 18’.

15

maggior parte del suo patrimonio.

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. dei 6 maggio 2015.

§ 7.

Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato il

Carli deduce violazione degli articoli 2901, 2697 e 2729 codice
civile, per non avere la corte di appello considerato che l’atto 8
febbraio 2000 doveva essere revocato ancorché di natura onerosa,
posto che plurimi elementi di causa comprovavano, almeno

arrecato dall’atto alle ragioni creditorie.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato viene
riproposta la domanda di simulazione degli accordi di separazione
tra i coniugi, di cui al decreto di omologa invocato dai
convenuti.
Si tratta di motivi di natura incidentale dichiaratamente
subordinati all’accoglimento totale o parziale del ricorso
principale; non verificandosi tale evenienza, essi risultano
assorbiti.
Ne segue il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di
quello incidentale. Parte ricorrente principale deve essere
condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio di
cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM
10 marzo 2014 n.55.
Pqm

La Corte

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello

incidentale;

condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese

del giudizio di cassazione che liquida in euro 7.200,00, di cui
16

presuntivamente, la consapevolezza nella Fidone del pregiudizio

Ric.n. 21556/12 rg. – Ud. del 6 maggio 2015.

euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile

in data 6 maggio/2015.

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