Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13364 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13364 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

biliare – Limiti x
valore.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIESA PAOLO residente a Gassino Torinese,rappresentato
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.
Claudio

Lucisano,

elettivamente

domiciliato

relativo studio in Roma Via Crescenzio, 91

nel

RICORRENTE

CONTRO
EQUITALIA

NOMOS

SPA,

in

persona

rappresentante pro tempore,

del

legale

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.82/12/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino Sezione n. 12, in data
23.11.2009, depositata il 23 dicembre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.

3US
-43

Data pubblicazione: 29/05/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.4512/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.82/12/2009, pronunziata dalla CTR di Torino, Sezione
di n. 12, del 23.11.2009, DEPOSITATA il 23 dicembre
2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del
contribuente e confermato la decisione di primo grado,
che aveva ritenuto e dichiarato fondata la pretesa
dell’Ufficio.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di
iscrizione ipotecaria sulla base di cartella di
pagamento, relativa ad ICI, censura l’impugnata
decisione, sulla base di quattro motivi.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La decisione di secondo grado ha respinto l’appello
del

contribuente,

correttezza

delle

rilevando,
modalità

per un verso,
di

la

comunicazione

dell’iscrizione ipotecaria, sotto altro aspetto,
l’osservanza dell’obbligo di indicare il responsabile
del servizio e comunque la non incidenza dell’omissione
sulla validità degli atti prodotti prima dell’entrata
2

l

in vigore della legge, infine, l’irrilevanza del fatto
che il titolo posto a base dell’iscrizione ipotecaria
fosse stato notificato oltre un anno prima.
4 bis – E’ stato affermato che “In

tema

di

dall’art.

77

del

d.P.R.

n.

rappresentando un atto preordinato

602

del 1973,

e

strumentale

all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi
limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del
medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall’art.
3 del d.l. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248
del 2005, e non puo’, quindi, essere iscritta se il
debito del contribuente non supera gli ottomila
euro (Cass. SS.UU. n.4077/2010).
5 – Sembra, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia di accoglimento del secondo mezzo, per
manifesta fondatezza, assorbiti gli altri.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio, il ricorso va accolto, nei termini indicati
3

riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista

in relazione, e, per l’effetto, va cassata l’impugnata
decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Piemonte,

richiamato principio, deciderà nel merito ed anche
sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie

il

secondo

motivo

del

ricorso,

con

assorbimento delle altre doglianze, cassa l’impugnata
decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del
Piemonte.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2013.

procederà al riesame e quindi, adeguandosi al

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