Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13364 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.26/05/2017),  n. 13364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28533/2012 proposto da:

M.M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, Via Monte Zebio n. 19, presso l’avvocato Vita Massimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati Gaeta Giovanni, Gaeta Rosella,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Anas S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 360/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che conclude per

l’accoglimento per quanto di ragione dei ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 24/5/2012, in riforma delle sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale di Camerino, rigettò la domanda proposta da M.M.G., nei confronti dell’ANAS volta al risarcimento del danno da espropriazione sostanziale, ritenendola prescritta, per esser decorso il termine quinquennale dalla data di realizzazione della strada, percorribile sin dal 1981.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso M.M.G., affidato a tre mezzi. L’ANAS non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., va accolto per le seguenti considerazioni. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno affermato che l’istituto dell’occupazione acquisitiva non è conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e, superando il pregresso indirizzo conservativo, hanno escluso la sua idoneità a comportare l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e lo hanno considerato un illecito a carattere permanente, che non è pescrittibile e viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

2. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio, restando assorbiti i primi due motivi, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche, per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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