Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13364 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37270-2019 proposto da:

F.A. ed B.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO MORONE, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

S.M.C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza numero 9489/2019 della TRIBUNALE DI ROMA del

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 29/4/2019, il Tribunale di Roma, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il primo giudice, dopo aver accolto la domanda proposta da F.A. per la condanna di S.M.C.V. e della Generali Italia s.p.a. (quale impresa designata per il (OMISSIS)) al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, ha liquidato, in favore del F., le corrispondenti spese di lite;

a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva omesso di liquidare, in favore del F., le spese stragiudiziali dallo stesso rivendicate, e nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite in conformità ai parametri di legge nella specie applicabili;

avverso la sentenza d’appello, F.A., unitamente all’avv.to B.E., propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

la Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;

S.M.C.V. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148 e del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 8 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per la liquidazione, in favore dell’attore, delle spese di assistenza stragiudiziale resesi necessaria nel caso di specie;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 18 luglio 2006, art. 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che la condotta collaborativa della compagnia assicuratrice giustificasse la liquidazione delle spese nella misura avvenuta;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2333 c.c. e del D.M. n. 55 del 2014 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente affermato la congruità della liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice;

tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

osserva il Collegio come, con ciascuno dei motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norma di legge richiamate – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione delle norme di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il F. nella prospetta-zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe di ciascuno dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, avendo il giudice a quo espressamente giustificato il mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali, e non avendo, in ogni caso, l’odierno ricorrente specificato in che modo il giudice a quo abbia effettivamente liquidato le spese di lite al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto delle riduzioni di legge ritenute applicabili nella specie;

si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere altresì attestata della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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