Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13364 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32133-2018 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO FEDELI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

contro

INARCASSA – CASSA NAZIONALDE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI E ARCHITEITI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 845/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omessa motivazione e comunque omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione (ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) per essersi la Corte d’appello limitata a prendere atto della giurisprudenza di questa Corte di legittimità;

che con il secondo motivo il ricordo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, così come interpretato autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di merito ritenuto che sussista l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione al D.Lgs. 10 febbraio 1996, art. 8, comma 3 per non aver tenuto conto nell’interpretazione della normativa del versamento obbligatorio del contributo integrativo; di cui, in via subordinata, si chiedeva la restituzione da parte dell’INARCASSA nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori doglianze.

che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati; anzitutto perchè il richiamo della conforme giurisprudenza è sufficiente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. 17640/2017) a fondare la legittimità della motivazione della sentenza relativamente alla soluzione delle questioni giuridiche su cui si è pronunciata la giurisprudenza richiamata. In secondo luogo, per quanto concerne il merito, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite); non sussiste pertanto neppure alcun obbligo di restituzione della contribuzione integrativa che trova fondamento in un distinto obbligo di legge;

che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione al momento della instaurazione del giudizio;

che, in considerazione del rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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