Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13363 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13363 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Motivazione.

ORDINANZA

eT

sul ricorso proposto da:
CAMPILII SABATINO SRL con sede in Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.
Marcello Cordoma, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Piediluco, 9 scala B int.3, presso lo studio
RICORRENTE

dell’Av. Paolo Di Gravio
CONTRO

COMUNE di ROMA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela
Raimondo, dell’Avvocatura Capitolina, elettivamente
domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, 21
CONTRORICORRENTE
AVVERSO

Data pubblicazione: 29/05/2013

la sentenza n.746/01/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 01, in data 10. 1.2009,
depositata il 22 dicembre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott. Perfelice Pratis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.4288/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.740/01/2009, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione
n. 01, del 10.11.2009, DEPOSITATA il 22 dicembre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
della contribuente e confermato la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto e dichiarato fondata la
pretesa dell’Ufficio.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi
di accertamento, relativi ad ICI per gli anni 1999,
2000, 2001, 2002 e 2003, censura l’impugnata decisione,
deducendo che alla stregua della documentazione in atti
era possibile desumere l’insussistenza del presupposto
impositivo.
3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile.
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Antonino Di Blasi;

4 – La decisione di secondo grado ha rigettato
l’appello della società, rilevando, sotto un primo
profilo, la novità della questione relativa
all’impossidenza di beni per essere stata prospettata
solo in secondo grado, ed altresì argomentando che le

5 – Il mezzo investe solo la seconda delle

due

distinte “rationes decidendi”, – ciascuna di per se’
sufficiente a sorreggere la soluzione adottata – e
non anche la prima, basata sulla novità della questione
dedotta in appello; ciò stante, essendo il ricorrente
tenuto ad impugnarle entrambe, il ricorso, sembra,
non possa sfuggire ad una declaratoria di
inammissibilità, sia per mancata impugnazione della
prima ratio (Cass. n.21490/2005, n.24591/2005,
n.5553/1981, n.3236/1985), sia pure perché generico ed
in violazione del principio di autosufficienza (Cass.
n.20454/2005. n. 14075/2002).
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia di inammissibilità.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
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rendite erano state correttamente attribuite.

altri atti di causa;
Considerato che, tenuto conto della realtà fattuale e
degli elementi evidenziati in relazione ed altresì del
mancato deposito, da parte della ricorrente, di copia
della sentenza impugnata, alla stregua dei richiamati e

inammissibile;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di
legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in
complessivi Euro tremilacento, di cui tremila per
onorario e cento per spese vive, oltre spese generali
ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento, in favore del Comune contro
ricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di
complessivi Euro tremilacento, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013.

condivisi principi, il ricorso va dichiarato

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