Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13363 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10080/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo

studio dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO MIRMINA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POIN SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

DIERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente successiva –

avverso la sentenza n. 841/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 13/01/2015,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Sicilia confermava la sentenza della CTP di Siracusa che aveva annullato il ruolo relativo a cartella di pagamento impugnato dalla Poin srl. Secondo la CTR il concessionario aveva omesso di depositare in giudizio la copia della cartella impugnata. Peraltro, la notifica della cartella era inesistente, in quanto effettuata ad indirizzo diverso da quello della sede legale e senza successivo invio della raccomandata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.

La Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito la parte contribuente con controricorso. Anche l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Col primo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 145 c.p.c.. Si deduce che era stato prodotto in giudizio l’estratto conto contenente gli estremi della cartella il cui originale era stato notificato, non potendosi ravvisare alcun onere aggiuntivo in capo al concessionario. Deduce la ricorrente, ancora, la regolarità della notifica effettuata presso la sede della società quando non era stato ancora reso pubblico il cambio di sede, mediante consegna al soggetto dichiaratosi incaricato della ricezione degli atti, nemmeno occorrendo l’invio della raccomandata.

Con il secondo motivo deduce l’errore della sentenza impugnata per avere ritenuto impugnabile il ruolo.

La parte contribuente ha dedotto l’infondatezza del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate ha prospettato la correttezza delle censure esposte dalla ricorrente.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Ed invero, duplice è stato I errore in cui è incorsa la CTR. Ed infatti, il giudice di merito, chiamato a verificare la sussistenza o meno del difetto di notifica della cartella al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale, ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente senza esaminare i documenti che la società concessionaria aveva indicato a conferma della regolarità della stessa notifica puntualmente indicati a pag. 4 del ricorso per cassazione – invece valorizzando elementi non pertinenti rispetto a siffatta verifica, quali la non conformità dell’originale della cartella – che il concessionario non possiede più dopo la notifica della cartella al destinatario – con la copia prodotta in giudizio dal medesimo.

Ha ancora errato la CTR nel ritenere l’illegittimità della notifica della cartella operata a soggetto incaricato della ricezione atti senza considerare che le attestazioni dell’ufficiale giudiziario in ordine alla sede effettiva della società ed alla riferibilità del soggetto addetto alla ricezione degli atti della società in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale – cfr. Cass. n. 21817/2012; Cass. n. 12754/2005; Cass. n. 3516/2012.

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito, il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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