Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13363 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.26/05/2017),  n. 13363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10356/2012 proposto da:

Consorzio Simegas, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, presso

l’avvocato Meduri Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Di

Chiara Maurizio, giusta procura a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare L.M. S.r.l., già Immobiliare L.M. di

L.M.E. & C. S.a.s., in proprio e nella qualità di capogruppo

dell’Associazione Temporanea di Imprese tra la stessa e l’impresa

R.G., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 48, presso

l’avvocato Corvasce Francesco, rappresentata e difesa dall’avvocato

Siragusa Pietro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 61/2012, notificata il 17 febbraio 2012, veniva respinto l’appello proposto dal Consorzio Simegas avverso la decisione n. 1/2007, con la quale il Tribunale di Cefalù aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ente avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2003, che intimava al Consorzio il pagamento, a favore dell’Immobiliare L.M. s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituita tra la medesima e l’impresa R.G., della somma di Euro 19.397,66, oltre accessori di legge e spese, a titolo di saldo dei lavori di realizzazione della rete del metano nel Comune di Lascari;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio Simegas, affidato a sette motivi, ai quali l’Immobiliare L.M. s.r.l., in proprio e nella qualità, ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso, il ricorrente – denunciando la violazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 28, commi 3 e 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 197, 199 e 205, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura l’impugnata sentenza, per avere la Corte d’appello disatteso il motivo di gravame, concernente la decurtazione del saldo del compenso spettante all’Immobiliare L. s.r.l. per i lavori di realizzazione della rete del metano nel Comune di Lascari, oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes in data 28 novembre 2000, in conseguenza della cattiva esecuzione dell’opera da parte dell’impresa appaltatrice, facendo erronea applicazione – trattandosi di appalto di opera pubblica, soggetto alla normativa speciale in materia – degli artt. 1665 e 1666 c.c., secondo i quali la presa in consegna dell’opera ed il pagamento della rata di saldo costituirebbero presunzione di accettazione della medesima, con conseguente insorgenza del diritto al compenso in capo all’appaltatore, ed omettendo di prendere in esame i documenti concernenti tali decurtazioni, prodotti dal Consorzio SIMEGAS;

la doglianza è infondata;

nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello non ha affatto applicato alla fattispecie il disposto degli artt. 1665 e 1666 c.c., ma ha disatteso la censura reputando le contestazioni circa l’esecuzione dei lavori inopponibili all’impresa, non essendo stata la medesima avvisata, in violazione di una specifica previsione contrattuale, dell’effettuazione delle operazioni di collaudo, sicchè il motivo di ricorso non riveste i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. ex plurimis, Cass. 25/09/2009, n. 20652; Cass. 17/07/2007, n. 15952; Cass. 06/06/2006, n. 13259), mentre la pretesa omissione di pronuncia per mancato esame di documenti, non concernendo domande o eccezioni che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, ma solo risultanze istruttorie, non è ravvisabile nella specie (Cass. Sez. U. 18/12/2001, n. 15982; Cass. 18/03/2013, n. 6715; Cass. 05/07/2016, n. 13716);

con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio Simegas – denunciando la violazione della L. n. 109 del 1994, art. 2 e art. 28, comma 4 – lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che l’Immobiliare Lomonaco non fosse stata avvisata dello specifico collaudo concernente le opere oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti il 28 novembre 2000, ma solo del collaudo dell’intera opera pubblica oggetto della convenzione stipulata tra il Consorzio SIMEGAS ed il Comune di Lascari, talchè i vizi dell’opera eseguita non potevano essere opposti all’ATI;

il motivo è da ritenersi fondato;

le concessioni amministrative aventi ad oggetto la costruzione di opere pubbliche hanno, invero, effetto traslativo di pubbliche funzioni indipendentemente da apposita previsione nei medesimi atti amministrativi o in quelli negoziali accessori, con il solo limite della inerenza di tali poteri all’attività organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione dell’opera pubblica, mentre, ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 28 comma 4 e art. 2, comma 6, lett. c), è riservata alle amministrazioni aggiudicatrici e non ai concessionari la nomina delle commissioni di collaudo e, quindi, la certificazione del buon esito di quest’ultimo (Cons. Stato 14/4/2000, n. 2241; Cass. 17/01/2003, n. 663), sicchè – nella specie – il Consorzio concessionario non avrebbe dovuto effettuare nessuno specifico collaudo dei lavori affidati all’ATI, essendo stata quest’ultima messa in condizione di partecipare al collaudo generale dell’intera opera appaltata;

con il terzo motivo di ricorso, l’istante – denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si duole del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare i documenti dai quali si sarebbe potuto evincere che l’impresa L. era stata avvisata del collaudo;

il mezzo è da reputarsi inammissibile;

come dianzi detto, il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza ai sensi delle norme succitate, si configura, infatti, esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze o a risultanze istruttorie, anche a carattere documentale;

con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente – denunciando la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis) – lamenta che la Corte territoriale abbia, per un verso, affermato che vi sarebbe stata agli atti documentazione concernente l’avviso per il collaudo finale “dell’intera opera oggetto della convenzione stipulata dalla SIMEGAS con il Comune di Lascari”, per altro verso, statuito che “nessun avviso della estensione delle operazioni di collaudo oltre il termine di sei mesi (superato nel caso di specie) è stato portato a conoscenza della società”;

la censura è infondata;

il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre, invero, solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato (Cass Sez. U. 22/12/2010, n. 25984; Cass. 18/2/2015, n. 3270), laddove, nel caso di specie, le due proposizioni – in quanto si riferiscono a fattispecie diverse (riferibilità della documentazione in atti all’intera opera appaltata, estensione delle operazioni di collaudo oltre il termine di sei mesi) – non sono logicamente inconciliabili tra loro;

con il quinto motivo di ricorso, il Consorzio Simegas – denunciando la violazione del D.P. R. n. 554 del 1999, art. 192 e D.M. 19 aprile 2000, n. 145, art. 37 – si duole del fatto che la Corte d’appello abbia fatto discendere, in violazione delle disposizioni succitate e senza motivazione, dall’estensione delle operazioni di collaudo oltre il termine di sei mesi “la conseguenza della implicita accettazione dell’opera”;

il motivo è infondato;

la Corte territoriale non ha affatto affermato che il superamento del termine suindicato comporti l’accettazione dell’opera, ma si è limitata a rilevare che all’impresa non era stato dato nessun avviso neppure in ordine al superamento del termine di sei mesi per l’effettuazione del collaudo, in violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 192 e tale omissione non comporta l’accettazione dell’opera da parte dell’appaltatore, come dedotto dal ricorrente, ma soltanto che l’ente committente deve essere ritenuto inadempiente, con la duplice conseguenza che l’appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l’Amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass. 16/08/2011, n. 17314, riferito alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5, sostituito dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 192);

con il sesto motivo di ricorso, il Consorzio Simegas – denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censura la decisione di appello per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame proposto dal Consorzio SIMEGAS, con il quale l’ente chiedeva la condanna della Immobiliare L. al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per le riparazioni dei danni subiti da terzi, non eseguite dall’ATI appaltatrice, e ciò per non avere il Consorzio comunicato all’impresa capogruppo per iscritto e con raccomandata, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, la richiesta di danni ricevuta dai terzi, omettendo la Corte di esaminare le diverse comunicazioni inoltrate dall’ente all’appaltatrice;

la doglianza è inammissibile;

il vizio di omessa pronuncia – come dianzi detto – si configura, infatti, esclusivamente con riferimento a domande o eccezioni che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze o a risultanze istruttorie, anche di carattere documentale;

con il settimo motivo di ricorso, l’istante – denunciando la violazione dell’art. 345 c.p.c. e l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – censura la decisione di appello nella parte in cui non ha ammesso l’interrogatorio formale, articolato per la prima volta in secondo grado, del titolare dell’impresa Russo, mandante nell’ATI della quale è capogruppo l’Immobiliare L., perchè ritenuto non indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nonchè la prova testimoniale articolata in prime cure e non ammessa;

il mezzo è infondato;

il capo di interrogatorio formale trascritto nel ricorso si rivela, invero, – come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale – non decisivo ai fini della risoluzione della controversia, avente ad oggetto la conferma di una foto allegata ad un, non meglio precisato, verbale di collaudo del 19 giugno 2002, non riferibile con certezza – stando all’articolazione del capitolo – al collaudo dell’opera oggetto del contratto di appalto per cui è causa, e tenuto conto del fatto che era stato chiamato a renderlo un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ATI appaltatrice, mentre, in relazione alla prova testimoniale non ammessa nè in primo nè in secondo grado, il ricorrente ha omesso di trascriverne i capitoli, al fine di consentire alla Corte – nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 30/07/2010, n. 17915; Cass. 31/07/2012, n. 13677; Cass. 03/01/2014, n. 48) – di stabilire se gli stessi fossero indispensabili, o meno, per la decisione, e se tali capitoli rivestissero, oppure no, il carattere valutativo attribuito loro nei giudizi di prime e seconde cure;

in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso e rigetta il quarto, il quinto ed il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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