Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13363 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO

46, presso lo studio dell’avvocato CORBO SETTIMIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANGIONE FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 195, presso lo studio dell’avvocato MAZZEI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOLCE CRISTIANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/11/2006 R.G.N. 472/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, pronunciando in sede di rinvio, respingeva la domanda di C.V., medico in servizio presso l’AUSL di Palermo, proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di (OMISSIS), con la quale chiedeva condannarsi la convenuta Azienda, in relazione al bando del 25.7.98 per la procedura di mobilità di cui al DPR n. 394 del 1990, art. 82 al suo trasferimento nel richiesto posto di dirigente medico 1 livello oculista.

La predetta Corte, premesso che la Cassazione, con sentenza n. 13965 del 24 luglio 2004, aveva accolto il ricorso dell’azienda in punto di omessa valutazione della esistenza dei requisiti in ordine al titolo ed alla posizione funzionale del medico necessari per il trasferimento, poneva a base del decisum il rilievo, per un verso della mancanza di prova in ordine alle funzioni svolte, e dall’altro della non ricorrenza della dipendenza di ruolo.

A supporto del primo rilievo la Corte del merito osservava che la produzione del documento, attestante la prestazione del servizio quale dirigente medico di 1 livello, risultava avvenuta per la prima volta solo in sede di rinvio, come attestato dalla mancata indicazione, nell’elenco allegato al ricorso di primo grado, del documento stesso. Non trascurava, però, la Corte territoriale di sottolineare che, comunque, il contenuto dell’attestazione di siffatto documento contrastava, sia con il documento nel quale il C. dichiarava di prestare servizio in qualità di coadiutore sanitario oculista, sia con quello rilasciato dal Direttore generale della USL di Palermo nel quale si affermava che il distretto di (OMISSIS) – nel quale il C. prestava servizio – non prevedeva il posto di dirigente medico di 1 livello.

La Corte di Appello, poi,a sostegno del secondo rilievo, rimarcava che, alla data di proposizione della istanza, il C., quale componente della disciolta equipe pluridisciplinare, non poteva essere considerato di ruolo presso l’Azienda di provenienza in quanto, in virtù del disposto di cui alla L. n. 30 del 1993, art. 55 della Circolare dell’Ass. Reg. del 19 marzo 1996 e del Decreto dell’Ass. Reg. alla Sanità del 28 aprile 1995, l’inquadramento definitivo delle soppresse equipes pluridisciplinari era stato rinviato alla emanazione del Piano Sanitario regionale avvenuta soltanto nel 2000.

Avverso tale sentenza il C. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il C. deduce vizio di motivazione ed indica, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., quale fatti controversi:

1. L’omessa motivazione in ordine alla circostanza che il documento dichiarato inammissibile era già allegato con il n. n. 1 al ricorso di primo grado e che esso veniva allegato solo ad abundantiam nel ricorso in riassunzione;

2. la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto la Corte del merito, dei tre documenti allegati unitariamente alla richiesta di mobilità, prodotti solo due con esclusione del terzo.

Con la seconda censura il C., denunciando violazione di legge e norme collettive, pone il seguente quesito di diritto: “Se ai fini della procedura di mobilità interaziendale, il ruolo di coadiutore sanitario oculista ed il ruolo di corresponsabile ospedaliere non erano già equiparati in forza dell’allegato 1 al D.P.R. n. 761 del 1979, e poi dell’allegato 3 al D.P.R. n. 384 del 1990, rivestendo entrambi tali ruoli la medesima posizione funzionale (decima) ed il medesimo livello retributivo (decimo), e se tali ruoli non siano stati unificati poi dalla L. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 in quello oggi unico di Dirigente medico di 1 livello”.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Invero la Corte territoriale fonda il proprio decisum, per quanto attiene l’affermata mancanza di prova in ordine al requisito delle funzioni svolte, sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi rappresentate, da un lato dal rilievo dell’inammissibilità della produzione del documento attestante la prestazione del servizio in qualità di dirigente medico di 1 livello, e dall’altro dal contrasto di tale documento con quello nel quale il C. dichiara di prestare servizio in qualità di coadiutore sanitario oculista e con quello rilasciato dal Direttore generale della USL di Palermo nel quale si afferma che il distretto di (OMISSIS) – nel quale il C. presta servizio – non prevede il posto di dirigente medico di 1 livello.

Orbene le critiche che il C. svolge, con la censura in esame, in ordine al punto in questione, attengono esclusivamente alla prima delle indicate rationes decidendi -ossia quella della inammissibilità della produzione -, e non intaccano minimamente l’alternativa ragione secondo la quale comunque tale documento contrasta con le altre risultanze documentali nell’ambito delle quali è decisiva, per la Corte del merito, la “circostanza che nel distretto di appartenenza del C., si esclude recisamente la esistenza in ruolo di un posto di dirigente medico di 1 livello”.

Conseguentemente non risultando censurata in modo specifico indicata autonoma ratio decidnedi la sentenza va tenuta ferma sulla base di tale ratio.

E’ ius reception, difatti, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).

L’esame del secondo motivo rimane assorbito. Infatti risultando intangibile, per le esposte ragioni, la sentenza impugnata in punto d’insussistenza del requisito delle funzioni svolte è del tutto ultroneo qualsiasi sindacato in ordine alla ricorrenza o meno all’ulteriore requisito della “dipendenza di ruolo” investito dalla critica in esame.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.040,00 di cui Euro 2000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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