Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13363 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35483-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2108/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 18/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11 /02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il Tribunale rigettava l’opposizione della parte contribuente all’esecuzione esattoriale fondata sulla dedotta inesistenza della notifica delle cartelle in quanto notificate a mezzo posta direttamente dal concessionario del D.P.R. n. 603 del 1972, ex art. 26;
la Corte d’appello accoglieva l’appello della parte contribuente, ritenendo che l’invio della raccomandata non a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., ma ex art. 140 c.p.c. non possa essere escluso dall’affidamento in via esclusiva a Poste italiane;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, in quanto a partire dal 30 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011, la legge ha affidato in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale – Poste italiane s.p.a. – solo la notifica degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione delle violazioni al Codice della strada, mentre l’atto oggetto della presente controversia non rientra in nessuna di tali categorie;
considerato che nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata (cfr. in questo senso Cass. SU n. 8416 del 2019); peraltro le cartelle di pagamento sono state regolarmente impugnate e che quindi l’impugnazione delle cartelle ha sanato per raggiungimento dello scopo dell’atto il vizio non di inesistenza ma di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata (cfr. anche in questo senso Cass. n. 17198 del 2017 e Cass. Sez. U. n. 299 del 2020);
considerato che dalla sentenza impugnata si desume che non ci siano altre questioni poste dal C. con l’originaria opposizione all’esecuzione proposta all’esito della notifica del pignoramento;
ritenuto pertanto che, in accoglimento del motivo di ricorso, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, c.p.c., comma 2, ultimo periodo, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;
ritenuto che possono essere compensate integralmente tra le parti le spese di tutte i gradi del giudizio, in ragione della definizione della complessa questione relativa alla natura del vizio di cui è colpita la notifica a mezzo di operatore privato mediante una sentenza a sezioni unite pubblicata solo successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione da parte del contribuente.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020