Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13362 del 28/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10506/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE EUROPEA SRL IN FALLIMENTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1317/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 29/01/2014, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso presentato dalla società contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRAP 2004; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’appello era stato proposto dopo 366 gg. dalla data di deposito della sentenza impugnata, e quindi oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c..
Il contribuente non resiste.
Il motivo è fondato alla luce del principio, ripetutamente espresso da questa Corte (v. Cass. 15741/2013; 6007/2012), secondo cui “in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta Legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio”; (caso di specie: giudizio di primo grado introdotto dalla contribuente con ricorso notificato all’Agenzia il 9-2-2009; sentenza di primo grado depositata il 23 marzo 2011; appello dell’Ufficio notificato l’8 maggio 2012).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla CFR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016