Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13362 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 26/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.26/05/2017),  n. 13362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24008/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Nicola Ricciotti n. 9, presso l’avvocato Povia Maria Teresa Elena,

rappresentata e difesa dall’avvocato Zauli Carlo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fimmco S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1611/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Forlì dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. su istanza del creditore Fimmco s.p.a.;

la fallita proponeva reclamo, che la corte d’appello di Bologna rigettava con sentenza in data 4-9-2013;

avverso la decisione è ora proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi;

nè la curatela, nè il creditore istante hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo, con cui è dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di nullità di contratto preliminare posto a base del credito della Fimmco, è manifestamente infondato giacchè la pronuncia risulta implicitamente adottata in base al rilievo secondo il quale il credito vantato dall’istante aveva avuto titolo in un lodo arbitrale esecutivo, che era stato altresì oggetto di valutazione nella competente sede di gravame, dinanzi alla corte d’appello di Venezia, la quale aveva negato la sospensione ritenendo non fondata la tesi esposta dalla società debitrice;

il secondo mezzo, con cui è dedotto il vizio di motivazione in ordine alla questione di validità del contratto preliminare anzidetto, è inammissibile, sia perchè afferente a questione giuridica, notoriamente insuscettibile di essere fatta valere in cassazione deducendo il vizio di motivazione, sia perchè la nullità del contratto non costituiva oggetto del processo di fallimento, condizionato dalla sola verifica di esistenza di un valido titolo a base della legittimazione dell’istante;

il terzo mezzo, col quale è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., artt. 82 e 350 c.p.c., in riferimento alla L. Fall., art. 18, sul rilievo che il curatore del fallimento, sebbene non costituito ancorchè parte necessaria del procedimento di reclamo, era comparso dinanzi alla corte d’appello e aveva reso dichiarazioni poi dalla corte utilizzate a supporto del ragionamento, è infondato, avendo la sentenza dedotto gli elementi rilevanti per la valutazione di insolvenza direttamente dalle risultanze dello stato passivo, debitamente evidenziate “dagli accertamenti disposti dal curatore a seguito della dichiarazione di insolvenza”; consegue che nessuna importanza riveste il fatto che poi, in udienza, i dati patrimoniali siano stati confermati dal curatore semplicemente comparso e non costituito;

il quarto motivo, col quale la medesima doglianza viene ripetuta prospettando un vizio interpretativo relativo all’abuso del diritto, è conseguentemente assorbito;

il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente; si ascrive alla sentenza, rispettivamente, (a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 175 c.p.c., per non aver rilevato l’abuso del creditore istante, il quale aveva assunto l’iniziativa fallimentare nonostante la sua pretesa fosse ancora oggetto di accertamento giudiziale e (b) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 6, in quanto, appunto, il credito era contestato e tanto avrebbe dovuto impedire la declaratoria di fallimento stante il divieto di iniziativa officiosa;

i motivi sono infondati, avendo questa Corte già affermato che, ai sensi della L. Fall., art. 5, lo stato d’insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale nè l’esecutività del titolo; consegue che, per poter chiedere il fallimento, è sufficiente l’esistenza di un qualsivoglia titolo esecutivo (cfr. Cass. Sez. U. n. 1521-13, Cass. n. 11421-14, Cass. n. 576-15) e non può considerarsi abusivo il comportamento del creditore che, munito di un tale titolo, adotti l’iniziativa procedimentale; la categoria giuridica dell’abuso del diritto è infatti collocata a valle del principio di buona fede, donde può essere pertinente evocarla solo ove l’atto di esercizio di un diritto (anche processuale) risulti animato dal mero fine di causare un pregiudizio, a prescindere, cioè, dalla esigenza di soddisfare un interesse serio e attuale;

il settimo mezzo, con cui si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa lo stato di insolvenza, è manifestamente infondato, avendo l’impugnata sentenza esplicitamente accertato che l’insolvenza esisteva, con ciò dunque rendendo la pronuncia che si assume omessa;

l’ottavo motivo, che in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza denunzia invece il vizio di motivazione, è inammissibile perchè generico e risolto in mero sindacato di fatto, avendo la corte d’appello correttamente accertato la riferita condizione alla luce dei dati di bilancio e dell’esistenza di procedure esecutive dall’esito negativo;

egualmente inammissibile è il nono motivo, che denunziando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5, si risolve in un sindacato di fatto in ordine alla valutazione dell’insolvenza;

anche il decimo motivo è inammissibile: si deduce il vizio di motivazione in ordine al collegamento tra i contratti preliminari stipulati dal creditore istante e la fallita, ma la censura si rivela del tutto insondabile quanto al requisito della pertinenza all’accertamento di fatto posto a base della decisione;

l’undicesimo e il dodicesimo mezzo, coi quali infine la ricorrente denunzia l’omessa motivazione della sentenza sulla questione relativa all’eccesso di finanziamento bancario erogato per crediti fondiari e la conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 117 del t.u.b., sono inammissibili perchè danno presupposti fatti che dalla sentenza non emergono: rispetto alla deduzione di tali fatti – peraltro non si capisce in qual senso rilevanti in materia fallimentare – il ricorso non soddisfa neppure il fine di autosufficienza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Consigliere Dott. Terrusi (est.), 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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