Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13362 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.14159-2020 proposto da:

B.D., C.N., C.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, alla via FEDERICO CONFALONIERI, n. 5, presso lo studio

dell’avvocato CUGINI ANGELO, rappresentati e difesi dagli avvocati

CAFORIO MASSIMILIANO e DEPASQUALE VINCENZO SIMONE;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., D’OSTUNI ALESSANDRO;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del GIUDICE di PACE

di MANDURIA, depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano.

 

Fatto

Premesso che:

con ordinanza del 20/02/ 03/03/2020 il Giudice di pace di Manduria “visti gli art. 295 c.p.c. e l’art. 75 c.p.p.” ha disposto la sospensione del processo civile vertente tra C.L., C.N. e B.D. nei confronti di Unipolsai Assicurazioni S.p.a. e di D.A., per pregiudizialità penale, in quanto il D. risultava imputato in procedimento penale, la cui prima udienza era stata fissata al 14/01/2020;

avverso detta ordinanza di sospensione ricorrono gli attori nel processo civile e ne chiedono l’annullamento;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che chiede raccoglimento del ricorso.

Diritto

Osserva quanto segue:

il ricorso è fondato, non sussistendo ipotesi (residuale allo stato della legislazione vigente) di sospensione per pregiudizialità penale.

Come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 18918 del 15/07/2019, la cui motivazione è in questa sede ripresa), al di fuori delle previsioni di cui all’art. 75 c.p.p., nessuna delle quali ricorre in questa sede, non vi è alcuno spazio per la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale.

In base all’attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 22/06/2017 Rv. 644464 – 01).

Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finchè quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono gli artt. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p. e art. 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso: Cass. n. 27787 16/12/2005 Rv. 586367 – 01; Cass. n. 15641 del 03/07/2009 Rv. 608762 – 01 ed altre successive in termini).

Nel caso in scrutinio alcun riferimento vi è a detta residuale ipotesi di pregiudizialità penale.

Il ricorso avverso l’ordinanza di sospensione è, pertanto, accolto e deve essere disposto procedersi oltre nel processo dinanzi al Giudice di Pace, con rimessione della regolazione delle spese alla causa di merito.

Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater, solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e ordina procedersi oltre nel processo dinanzi al

Giudice di pace di Manduria e rimette la regolazione delle spese del regolamento al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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