Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13362 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24722-2018 proposto da:
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE
II N. 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE G.L. TAZZARI SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato EDORE CAMPAGNOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento ICI per l’anno 2005 e 2006 in cui l’imponibile era stato determinato tenendo conto dell’intervenuta edificabilità nel corso dell’anno;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello della parte contribuente annullando l’accertamento ICI relativo al 2005 osservando che ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, la base imponibile ICI per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione ed essendo intervenuta nel caso di specie nel corso dell’anno 2005 la delibera comunale che rende edificabile l’area, la qualificazione giuridica dell’area ai fini dell’ICI al primo gennaio è di area agricola.
Il comune di Castel Guelfo di Bologna proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Castel Guelfo di Bologna lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, per avere la CTR qualificato come agricolo un terreno inserito a seguito di variante nel piano regolatore generale a prevalente destinazione industriale, seppure solo nel corso dell’anno 2005 e non dal primo gennaio 2005, senza tenere conto dalla delibera comunale che rese edificabile l’area nel corso dello stesso anno.
Il motivo è infondato.
Infatti, secondo questa Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, sicchè i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e della determinazione del “quantum” dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo (Cass. n. 14114 del 2017; Cass. n. 22124 del 2010).
La CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha preso come riferimento per il calcolo dell’ICI la rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, senza tenere conto della delibera comunale che rese edificabile l’area, intervenuta nel corso dello stesso anno.
Ritenuto, pertanto, che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020