Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13361 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13361 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 14-2013 proposto da:
DE

LORENZO

ROSINA

MARIA

DLRRNM40P60C271E,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO DELFINO giusta procura a margine del
2015

ricorso;
– ricorrente –

1076

contro
ANACLERIO ANGELO, PELOSO ANGELO,

ALPI ASSICURAZIONE

SPA IN LCA 02260740150, ESMIT DI MICELLI COSTANTINO &

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

C SNC , REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA , TANGORRA
ACATEMERA, CORONELLI AGATA MARIA, CORONELLI MARIA
PIA, CORONELLI MARCO, CORONELLI GIOVANNI, MARINO
VINCENZO, DONADIO ROSA, CARAMIA ANGELO, GENERALI
ASSICURAZIONI SPA f RAS ASSICURAZIONI SPA

– intimati –

Nonché da:
ALLIANZ SPA (già RAS ASSICURAZIONI SPA) 05032630963,
in persona dei procuratori dott. FABIO SATTLER e
dott. RICCARDO PORFTRI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

DE

LORENZO

ROSINA

MARIA

DLRRNM40P60C271E,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
DONATI,

32,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO DELFINO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

ANACLERIO ANGELO, PELUSO ANGELO, ALPI ASSICURAZIONE

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05032630963;

SPA IN LCA 02260740150, ESMIT DI MICELLI COSTANTINO &
C SNC , REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA , TANGORRA
ACATEMERA, CORONELLI AGATA MARIA, CORONELLI MARIA
PIA, CORONELLI MARCO, CORONELLI GIOVANNI, MARINO
VINCENZO, DONADIO ROSA, CARAMTA ANGELO, GENERALI

– intimati Nonché da:
ALPI ASSICURAZIONI SPA IN LCA 02260740150, in persona
del Commissario liquidatore pro tempore Avv. Prof.
ANDREA GEMMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato
RENATO CLARIZIA, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentalecontro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C. P.A. in qualità di
mandataria e rappresentante di GENERALI ASSICURAZIONI
SPA, in persona dei procuratori speciali MARIO
HUGUENEY RICCO’ e FRANCESCO CAPUANO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso
lo studio dell’avvocato PIERO PAOLO LETTIERI, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
DE

LORENZO

ROSINA

MARIA

DLRRNM10P60C271E,

ASSICURAZIONI SPA ;

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO DELFINO giusta procura a margine del
controricorso;

nonché contro

ANACLERIO ANGELO, PELUSO ANGELO, ESMIT DI MICELLI
COSTANTINO & C SNC , REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA ,
TANGORRA ACATEMERA, CORONELLT AGATA MARIA, CORONELLI
MARIA PIA, CORONELLI MARCO, CORONELLI GIOVANNI,
MARINO VINCENZO, DONADIO ROSA, CARAMIA ANGELO, RAS
ASSICURAZIONI SPA 05032630963;
– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2011 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il
31/10/2011 R.G.N. 67/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato ROBERTO MARINO per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato RENATO CLARIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e di quelli

4

– controricorrenti all’incidentale –

incidentali per tardività degli stessi.

-i

\

5

R.g.n. 14-13 (ud. 5.5.2015)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Rosina Maria De Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione contro
Angelo Anaclerio, Angelo Peluso, la s.p.a. Alpi Assicurazioni in I.c.a., la
s.n.c. Esmit di Miceli Costantino & C., la s.p.a. Reale Mutua di Assicurazioni,
Acatemera Tangozza, Agata Maria Coronelli, Maria Pia Coronelli, Marco

Coronelli e Giovanni Coronelli, in qualità di eredi di Vincenzo e Michele
Coronelli, Vincenzo marino e Rosa Donadio, Angelo Caramia, la s.p.a.
Generali Assicurazioni e la s.p.a. R.A.S. Assicurazioni, avverso la sentenza
emessa in grado di appello dalla Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata
di Taranto, il 31 ottobre 2011 su vari giudizi di appello riuniti.
§2. Tali giudizi erano stati decisi dal Tribunale di Taranto in primo grado
con sentenza del 5 febbraio 2003, che a sua volta aveva deciso su vari giudizi
riuniti, il primo dei quali introdotto nel dicembre del 1993 dalla De Lorenzo
contro la s.p.a. Alpi Assicurazioni ed Angelo Anaclerio al fine di ottenere il
risarcimento dei danni sofferti per la perdita dei figli Domenico e Giuseppe
Briamonte in occasione di un sinistro stradale cagionato l’ 11 agosto del 1988
dall’Anaclerio alla guida del suo autocarro, assicurato presso la detta società
per la r.c.a., e nel quale erano rimasti coinvolti altri tre automezzi ed erano
deceduti anche Vincenzo Coronelli e Lucia Marino, rispettivamente il primo
conducente e proprietario e la seconda trasportata sull’autovettura, sulla quale
si trovavano trasportati anche i Briamonte e che era assicurata per la r.e.a con
la Reale Mutua assicurazioni.
Nei giudizi riuniti erano stati parti altri soggetti nelle qualità di
proprietari e assicurati degli altri veicoli coinvolti.
L’Anaclerio era stato in precedenza condannato per il delitto di cui
all’art. 589 c.p., quale responsabile del sinistro, dal Tribunale di Taranto in
sede penale ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.

6
Est. Co

aele Frasca

R.g.n. 14-13 (ud. 5.5.2015)

La R.A.S. a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa della
Alpi subentrava nel corso del giudizio di primo grado a seguito di
riassunzione quale impresa designata dal F.G.V.S.
§3. La sentenza di primo grado veniva sottoposta a separati appelli dalla
Tangorra e dai Coronelli nella qualità, da un lato, e dalla De Lorenzo
dall’altro. Venivano infine svolti appelli incidentali dalla R.A.S. dalla Alpi

Assicurazioni, dalla Esmit in via condizionata, nonché da Vincenzo Marino e
Rosa Donadio. Resistevano la Società reale Mutua di Assicurazioni, Le
Assicurazioni Generali s.p.a., il Peluso e il Caramia, mentre restava
contumace l’ Anaclerio.
§4. Al ricorso della De Lorenzo hanno resistito con separati controricorsi
la Allianz s.p.a., qualificatasi come già R.A.S. s.p.a.) e la Alpi Assicurazioni
s.p.a. in 1.c.a., che entrambe hanno svolto ricorsi incidentali.
Ha notificato controricorso anche la Generali Business Solutions S.C.
p.a. qualificandosi mandataria e rappresentante della s.p.a. Assicurazioni
Generali s.p.a.
§5. La Allianz ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. I due ricorsi incidentali debbono trattarsi congiuntamente a quello
principale, in seno al quale sono stati proposti.
§2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059 c.c.”.
Il motivo dichiara di censurare la sentenza impugnata là dove,
nell’esame dell’appello della ricorrente principale, la Corte territoriale ha
rubricato il suo decisum “Sulla chiesta personalizzazione del danno morale,
tenendo in conto la gravità della perdita subita anche sotto il profilo del
rapporto parentale” ed all’esito delle relative argomentazioni, nella dichiarata
X
Est. C

Raffaele Frasca

R.g.n. 14-13 (ud. 5.5.2015)

volontà di accogliere parzialmente l’appello sulle «voci di danno in
questione», a suo dire tutte riconducibili a pregiudizi non suscettibili di
immediata valutazione economica ed <>; bb) che l’immotivatezza della stima sarebbe stata
ancora più grave perché non avrebbe tenuto conto del criterio di valutazione
adoperato dal Tribunale, che nella motivazione aveva osservato che «per le
altre voci di danno, morale ed economico, c si richiama e riporta ai parametri
di liquidazione adottati ed in vigore presso questo Tribunale»; cc) che la
liquidazione non sarebbe stata fatta secondo le tabelle milanesi, fatte proprie
tra l’altro nel 2011 dal Tribunale di Taranto, sebbene — si dice — con alcuni
correttivi e nemmeno rispetterebbe le c.d. tabelle del Tribunale di Roma, che
pure si dice, con una certa contraddizione, sarebbero applicate “per la parte
relativa alla morte di un congiunto”; dd) che la liquidazione nemmeno
sarebbe stata conforme alle tabelle in vigore presso il Tribunale di Taranto al
momento in cui esso pronunciò; ee) che, d’altro canto, Cass. n. 12408 del
2011 ha ritenuto doveroso il riferimento alle tabelle milanesi nella
liquidazione del danno non patrimoniale.

Est. Cons. lIaeVFrasca

44

R.g.n. 14-13 (ucl. 55.2015)

L’assunto, nei passaggi relativi alle varie tabelle, è sostenuto da calcoli,
che dovrebbero evidenziare come gli importi liquidati siano stati inferiori a
quelle da essa indicati.
§5.1. Anche tale motivo, ancorché debba concedersi che la sentenza
impugnata sia stata piuttosto assertoria nello spiegare il criterio di calcolo
della liquidazione effettuata, è inammissibile.

Lo è sempre perché risente della valutazione di inammissibilità già
mossa al primo motivo sotto il profilo che si è totalmente omesso di indicare
in che termini la questione cui si è correlata la liquidazione disposta dalla
Corte territoriale in parziale accoglimento dell’appello risultava ad essa
devoluta. Sicché, è del tutto impossibile apprezzare se il motivo di ricorso
risulti, sebbene astrattamente, correlarsi a quanto era stato devoluto al giudice
d’appello e se veramente la liquidazione effettuata meriti le critiche che le
sono rivolte. In particolare, non si sa se l’assertorietà fosse o meno giustificata
dal tenore dell’appello. Parte ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi per
sciogliere l’incertezza e, quindi, dare effettività al motivo.
Lo è, poi, in modo gradato, perché nuovamente ignora che la
liquidazione effettuata dalla Corte territoriale non ha in alcun modo
ricompreso, come s’è già veduto, la parte di danno non patrimoniale
riconducibile al concetto del vecchio danno biologico jure proprio, che è
rimasto stabilito nell’ammontare in conto capitale di £ 20.000.000
riconosciuto dalla sentenza di primo grado, su cui la sentenza di appello ha
attribuito gli accessori. E’ palese che gli importi indicati alla stregua delle
tabelle evocate fanno riferimento al danno non patrimoniale siccome
comprensivo anche del c.d. danno biologico, onde ogni confronto con quelle
liquidate dalla sentenza leccese è ingiustificato.
Tanto si rileva non senza rimarcare che nulla è dato sapere sul se
l’ammontare del danno jure proprio fosse stato oggetto di motivo di appello.
Sia il fatto che la Cotte territoriale non se ne sia occupata, avendo, come s’è

-4 f
Est. Co ns. Raffaele Frasca

R.g.n. 14-13 (ud. 5.5.2015)

visto, esaminato solo la questione degli accessori (ed essendosi, invece,
occupata di altra questione relativa al danno biologico jure hereditatis per la
morte non istantanea dello sfortunato Giuseppe Briamonte), sia il fatto che nei
motivi evocati come s’è già detto in precedenza alle pagine 5-6 del ricorso
non una traccia anche minima di censura al riguardo, palesano, poi, che se
anche la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale risultante dalle

due somme liquidate dalla Corte territoriale maggiorate ciascuno dell’importo
in euro dell’equivalente di 1100.000 di lire, in ipotesi si riveli al di sotto di
quanto avrebbero giustificato i sistemi tabellari, ciò potrebbe essere imputato
alla mancata impugnazione siccome insufficiente della liquidazione dei
20.000.000 di lire.
Si deve, in fine, aggiungere che i rifermenti del motivo ai criteri adottati
dal Tribunale di Taranto nella sentenza di primo grado ed alle tabelle in uso
successivamente presso quel foro sono privi di indicazione specifica ai sensi
dell’art. 366 n. 6 c.p.c., il che implica ulteriore profilo di inammissibilità del
motivo.
Si rileva, da ultimo, che nulla ha detto l’illustrazione del motivo sul se,
anche indipendentemente dalla deduzione con l’appello, qualcuna di dette
tabelle fosse stata invocata anche nel corso del giudizio di appello ed in
funzione della decisione, onde anche per tale ragione le suggestioni che
caratterizzano l’illustrazione quando evoca le tabelle si risolvono in una
inammissibile pretesa di considerare il giudizio di legittimità come giudizio
nel quale si introducono questioni che si è omesso di far valere nel giudizio di
appello.
Si ricordano, in proposito, le considerazioni che Cass. n. 4447 del 2014,
nell’individuare in che senso la violazione delle tabelle milanesi può essere
dedotta come vizio ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ha svolto per
evidenziare come deve avvenire l’accesso in sede di legittimità della relativa

413
Est. C

affaele Frasca

R.g.n. 14-13 (ud. 5.5.2015)

censura quando ci si muove sul versante della cattiva applicazione del criteri
della c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
§6. Essendo inammissibili tutti i suoi motivi il ricorso principale è
dichiarato inammissibile.
§7. Entrambi i ricorsi incidentali, a questo punto, debbono dichiararsi
inefficaci a nonna del secondo comma dell’art. 334 c.p.c., in quanto essi

hanno assunto il carattere di impugnazioni incidentali tardive, giacché sono
state proposte ben oltre il termine c.d. lungo di cui al’art. 327 c.p.c., nel testo
anteriore alle modifiche di cui alla 1. n. 69 del 2009.
Infatti, il perfezionamento della notifica del controricorso recante il
ricorso incidentale della Alpi è avvenuto dal punto di vista della notificante il
22 gennaio 2013. Quello del controricorso recante ricorso incidentale della
Allianz sempre da quel punto di vista è avvenuto il 21 gennaio 2013.
Dette date si situano ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della
sentenza impugnata, maggiorato dell’interruzione per la sospensione dei
termini per il periodo feriale dal 1° agosto 2012 al 15 settembre 2012.
Quel termine scadeva infatti il 17 dicembre 2012 (dato che il 16 era
domenica).
§8. Nei rapporti processuali fra ricorrente principale e ricorrenti
incidentali si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione, nonostante che le due società ricorrenti incidentali siano state
.. provocate all’impugnazione incidentale dalla ricorrente: la ragione la si
individua nella sussistenza nella sentenza impugnata di una qualche
assertorietà della liquidazione, che, tenuto conto della natura della vicenda da
cui origina il diritto oggetto del giudizio (che ha visto una madre perdere due
figli in età ancora giovanile: 24 e 28 anni), costituisce giusto motivo per la
compensazione (alla stregua dell’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile alla
controversia ratione temporis).

Est. Con

fae1e Frasca

43

R.g.n. 14-13 (nd. 5.5.2015)

Poiché l’impugnazione non era rivolta contro la s.p.a. Assicurazioni
Generali, cui il ricorso principale è stato notificato, a tutto voler concedere, ai

sensi dell’art. 332 c.p.c., così come quelli incidentali, e poiché detto

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