Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13361 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13361 Anno 2013
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 201-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente nonchè contro
VERTUANI ROBERTO & C. SAS, LAVARINO MARIA TERESA,
VERTUANI FABRIZIO MASSIMO GIANLUCA, VERTUANI
ROBERTO;
– intimati –
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Data pubblicazione: 29/05/2013
avverso la sentenza n. 121/44/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 4/10/2010, depositata
il 25/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Vertuani Roberto e C. sas e i relativi soci,
sigg. Roberto Vertuani, Fabrizio Vertuani e Maria Teresa Lavarino, per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la
sentenza di primo grado che - sull'impugnativa della società e dei soci avverso gli avvisi di
accertamento che per gli anni di imposta 2003 e 2004 avevano determinato il reddito della
società (e quindi i redditi da partecipazione dei soci) in misura maggiore del dichiarato - aveva
giudizialmente rideterminato il reddito della società nella misura (intermedia tra quanto
dichiarato e quanto accertato dall'Ufficio) di euro 80.000 per l'anno 2003 e di euro 85.000 per
l'anno 2004.
La difesa erariale denunzia:
col primo mezzo, il vizio di omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso
dell'identità delle percentuali di ricarico rilevate dall'Ufficio nel corso dell'accesso
(effettuato nel 2007) con le percentuali di ricarico praticate dall'azienda negli anni a
cui si riferisce l'accertamento (2003 e 2004);
col secondo mezzo, il vizio di violazione falsa applicazione di legge (articolo 39,
primo comma, lettera "d", d.p.r. 600/73, articolo 62 sexies d.l. 331/93 e articolo 2729
c.c.) in cui il giudice di merito sarebbe incorso trascurando il principio, da dette
norme derivante, che anche in presenza di una contabilità formalmente regolare è
consentito procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, senza riscontro
analitico della documentazione, secondo il metodo cosiddetto induttivo, purché la
rettifiche risulti fondata su presunzioni assistite da requisiti previsti dall'articolo 2729
c.c. e desunte da dati di comune esperienza;
col terzo mezzo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello
con cui l'ufficio censurava la sentenza di primo grado per non essersi a propria volta
pronunciata in ordine alla ripresa fiscale relativa al recupero dei costi ritenuti
dall'Ufficio indeducibili (in quanto non documentati o non inerenti), lasciando in tal
modo incerto se detti costi siano o meno conteggiati nella determinazione del reddito Ric. 2012 n. 00201 sez. MT - ud. 21-03-2013
-2- COSENTINO; operata dal primo giudice.
I contribuenti non sono costituiti.
11 primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza gravata così motiva nel merito la propria
decisione: "L'appellante Ufficio non propone alcun nuovo elemento valido per la rettifica
della sentenza impugnata in relazione alla determinazione dei prezzi effettuato nell'anno di
accertamento senza tener conto del fatto che i prodotti compravenduti si riferivano agli anni
2003 e 2004. 11 reddito di impresa determinato dalla Commissione Tributaria Provinciale palese l'apoditticità di tale motivazione, che non dà in alcun modo conto, nemmeno per
escluderne la attendibilità o la concludenza, della circostanza - specificamente dedotta a pag.
4, righi 13/24, dell'appello dell'Ufficio (come precisato, nel rispetto dell'onere di
autosufficienza, a pag. 16 del ricorso per cassazione) - che lo stesso Roberto Vertuani, socio
accomandatario della società destinataria dell'accertamento, aveva riconosciuto che le
percentuali di ricarico rilevate nel corso dell'accesso erano state costanti negli esercizi
precedenti.
Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.
Il terzo motivo è pur esso fondato perché la sentenza gravata non contiene alcuna pronuncia in
ordine al motivo di appello - debitamente trascritto a pag. 23 del ricorso per cassazione, in
osservanza dell'onere di autosufficienza - relativo all'omessa pronuncia del giudice di primo
grado sulla ripresa fiscale relativa al recupero dei costi indeducibili.
In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza
gravata.» che i contribuenti non sono costituiti;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto in
relazione al primo ed al terzo mezzo, con assorbimento del secondo, e la
sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale, in altra composizione. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo ed al terzo mezzo, con
assorbimento del secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Ric. 2012 n. 00201 sez. MT - ud. 21-03-2013
-3- sembra congruo e deve pertanto essere confermato, mentre l'appello dell'essere rigettato." È Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione,
che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Così deciso in Roma il 21 marzo 2013