Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13361 del 28/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10063-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
T.G.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2980/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO del 23/09/2014, depositata il 10/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte della Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’atto di accertamento notificato al contribuente dichiarando estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuta definizione per condono dei giudizi promosso dalla società della quale T.G. C. era pure socio e da altro socio della medesima compagine.
Il ricorso che l’Agenzia delle entrate ha proposto contro la sentenza indicata in epigrafe, al quale non è seguito il deposito di difese scritte da parte del soggetto intimato, non è affetto da nullità, consentendo agevolmente l’individuazione del soggetto intimato già parte del giudizio – T.G.C. – indicato in ricorso come T. – tenuto conto della corretta della ragione sociale della società della quale lo stesso faceva parte.
Ciò posto, assume prioritario rilievo la circostanza che oggetto della controversia promossa dal T.G.C. quale socio della società Ittico Conserviera V. di T. G. e c. s.a.s., si è svolto in assenza degli altri litisconsorti necessari –
società ed eventuali altri soci. Ed infatti, questa Corte è ferma nel ritenere che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio – cfr. Cass. n. 23096 del 14/12/2012 -.
Ne consegue che la sentenza impugnata va ritenuta nulla per disintegrità del contraddittorio e deve essere cassata. La causa va rimessa innanzi alla CTP di Agrigento che provvederà all’integrazione del contraddittorio secondo quanto sopra specificato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e della decisione di primo grado.
Dispone la rimessione degli atti alla CTP di Agrigento per i provvedimenti di sua competenza in ordine all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci e della società contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 marzo 2016.
Il ‘dente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.