Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13361 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5492-2020 proposto da:

G.D., domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

stesso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C. A R.L., in persona del procuratore in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via A. BERTOLONI, n.

55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1887/2019 della CORTE d’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di Consiglio non

partecipata del 03/02/2021, dal Consigliere Relatore Dott. VALLE

CRISTIANO, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avvocato G.D. venne convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, da un proprio ex-assistito, in causa di risarcimento per responsabilità professionale.

Il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte di Catania, su appello principale del cliente dell’avvocato G. e incidentale dell’assicuratrice, ha confermato la pronuncia di rigetto in punto di responsabilità professionale, e ha accolto l’impugnazione incidentale dell’assicuratrice, con riferimento alla prescrizione del diritto del G. che, quindi, quale soccombente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, venne condannato dalla Corte di Appello al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio nei confronti della Società coop. a r.l. Cattolica di Assicurazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione, con atto affidato a due motivi, contenenti plurime censure, l’avvocato G.D..

Resiste con controricorso la Cattolica di Assicurazione Soc. coop. a r.l.

La proposta del consigliere relatore, di definizione in sede camerale non partecipata, è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito nella propria prospettazione, esprimendo dissenso dalla proposta del relatore.

I motivi di ricorso per cassazione sono formulati dal G. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e si incentrano sulla tempestività dell’eccezione di prescrizione biennale, ai sensi dell’art. 2952 c.c., comma 2, che, pacificamente, è stata formulata in primo grado, da parte della Cattolica di Assicurazione Soc. coop. a r.l.

I due motivi censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’applicazione dell’art. 271 c.p.c., dell’art. 166c.p.c. e dell’art. 167 c.p.c., commi 1 e 2.

Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per la controversia.

I due motivi, in disparte la questione di inidonea formulazione, mediante giustapposizione di ragioni in diritto e in fatto, possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi e sono entrambi inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.

Il punto focale della controversia, sul quale si appuntano entrambi i motivi di ricorso, verte sull’eccezione di prescrizione biennale di cui all’art. 2952 c.p.c., comma 2, e sul regime di rilievo della tardività della proposizione di un’eccezione, quale quella suddetta, in senso proprio.

L’eccezione di prescrizione è stata proposta tardivamente dalla compagnia assicuratrice del G., ossia non nei venti giorni prima della costituzione in giudizio, ma soltanto al momento della costituzione in giudizio, in sede di prima udienza dinanzi al Tribunale tenutasi il 03/11/2010.

Tuttavia, non risulta in alcun modo dove e quando, sia in primo grado che in appello, la tardività della proposizione dell’eccezione di prescrizione sia stata fatta valere, dall’avvocato G., a mezzo delle sue difese.

Il punto della controeccezione di tardività rimane del tutto oscuro, a fronte di un appello incidentale, della compagnia assicuratrice, che investiva proprio sul punto della prescrizione biennale la sentenza di primo grado.

La sentenza della Corte territoriale non è, pertanto, adeguatamente censurata e risulta conforme all’orientamento di questa Corte (sul punto si veda, di recente Cass. n. 04689 del 21/02/2020 Rv. 656914 01): “La tardività di un’eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata nè dalla controparte nè dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poichè la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l’onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto.”.

Nel caso di specie il rilievo di tardività dell’eccezione di prescrizione nelle fasi di merito non risulta in alcun modo sollevato dall’avvocato G. o, quantomeno, non risultano specificamente riportati gli atti, o i verbali di causa, in cui detta tardività venne eccepita e, quindi, l’accertamento compiuto dalla sentenza d’appello al punto 4) rimane privo di adeguate censure. La questione della tardività dell’eccezione di prescrizione è stata oggetto di censura soltanto con il ricorso in questa sede di legittimità.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per le spese di questo giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza e tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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