Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13360 del 30/06/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13360 Anno 2015
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SESTINI DANILO
SENTENZA
sul ricorso 16488-2012 proposto da:
COOPERATIVA MEDITERRANEA PESCA ARL, in persona del
suo legale rappresentante sig. PIETRO GIANQUINTO,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GASLINI, 5,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CASCIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PALERMO
2015
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1045
contro
CERNIGLIARO GIULIO;
– intimato –
1
Data pubblicazione: 30/06/2015
VV ,
2 ,2
rt,
.1 TRIMUNALL :di
TRAPANI, depositata il 11/05/2011 R.G.N. 704/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giulio Cernigliaro agì per il risarcimento dei
danni nei confronti di Pietro Gianquinto, che era
stato condannato in via definitiva per il reato di
false comunicazioni sociali commesso in qualità di
Presidente della Cooperativa Mediterranea Pesca
Costituitasi in giudizio la Cooperativa, il
Giudice di Pace accolse la domanda, condannando il
Gianquinto al risarcimento dei danni.
Pronunciando
sul
gravame proposto dalla
Cooperativa, il Tribunale di Trapani ne ha
dichiarato l’inammissibilità per difetto di
legittimazione all’impugnazione.
La Cooperativa ricorre ora per cassazione,
affidandosi a due motivi; l’intimato non svolge
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Il Tribunale ha rilevato che il giudizio
di primo grado era stato promosso dal Cernigliaro
nei confronti di Pietro Gianquinto, a seguito
della sentenza penale -definitiva- con cui il
predetto Gianquinto era stato ritenuto
responsabile del reato di cui al’art. 2621 c.c.,
ed ha osservato che, “a rispondere
dell’obbligazione risarcitoria” non poteva essere
che “il solo Gianquinto -persona fisica- e non 1a
Cooperativa in considerazione del fatto che
detta obbligazione
risarcitoria trova
nell’illecito penale commesso dal
3
fonte
Gianquinto, e
s .r.1..
non anche -evidentemente- dalla persona giuridica
appellante la quale, se mai, è a sua volta
soggetto potenzialmente danneggiato dalla condotta
del suo legale rappresentante”; ha quindi concluso
nel senso dell’inammissibilità dell’impugnazione
in quanto “proposta da soggetto diverso da quello
censurata”.
2.
Col primo motivo, la Cooperativa deduce
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2384
c.c.” ed ogni possibile vizio motivazionale,
dolendosi che il giudice di appello abbia omesso
di considerare che, nel procedimento penale, il
Gianquinto era stato “chiamato a rispondere del
reato contestato nella sua qualità di Presidente e
della
rappresentante
legale
Cooperativa
Mediterranea Pesca e non in proprio, atteso che la
Società non può rispondere penalmente di alcun
reato, attribuibile sempre ad una persona fisica”.
3.
Col secondo motivo (“violazione e falsa
applicazione di norme di diritto – violazione
dell’art.
112 cpc” e “omessa e,
comunque,
insufficiente motivazione”), la ricorrente censura
la sentenza per non avere pronunciato sui motivi
che avevano costituito oggetto dell’impugnazione,
“limitandosi alla dichiarazione di inammissibilità
dell’appello e
all’implicita
sentenza di primo grado”.
4.
Il ricorso è infondato.
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conferma della
nei confronti del quale è stata emessa la sentenza
La censura relativa alla violazione dell’art.
2384 c.c. (che concerne i poteri di rappresentanza
degli amministratori di società) risulta del tutto
eccentrica rispetto alla ratio adottata dal
Tribunale che -come detto- ha individuato la
ragione di inammissibilità nel fatto che
diverso da quello nei cui confronti era stata
emessa la sentenza; tanto più che risulta del
tutto infondata l’affermazione della ricorrente
secondo cui il Gianquinto non sarebbe stato
condannato “in proprio”, giacché l’avere commesso
il reato nella qualità di legale rappresentante
della Cooperativa non vale, evidentemente,
a
imputare alla società le conseguenze della
responsabilità penale (personale) del Gianquinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo, in
quanto la declaratoria di inammissibilità
dell’appello precludeva -ovviamente- l’esame dei
relativi motivi.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso.
Roma, 29.4.2015
l’impugnazione sia stata proposta da soggetto