Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13360 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13360 Anno 2013
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 8344-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
COTUGNO MARIO, EQUITALIA BASILICATA SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 30/3/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA del 21/01/2010,
depositata 1’11/02/2010;
Data pubblicazione: 29/05/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Mario Cotugno e nei confronti di Equitalia
Basilicata spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale
della Basilicata, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto perfezionato il condono
richiesto dal contribuente ai sensi dell'articolo 12 1. 289/02 in ordine a carichi iscritti a ruolo
nei suoi confronti; e ciò nonostante che il contribuente avesse tempestivamente versato solo la
prima rata dell'importo dovuto a titolo di condono, e non anche la seconda rata.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il mancato o tardivo versamento della
seconda rata del condono ex art. 12 1. 289/02 non impedirebbe il perfezionamento della
sanatoria, ma attribuirebbe al Fisco solo il diritto di procedere all'integrale esazione del
relativo importo.
Il ricorso dell'Agenzia delle entrate si articola su due motivi. Con il primo motivo, riferito
all'articolo 360 n. 3 cpc, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 1.
289/02, argomentandosi che il condono previsto da tale disposizione, avendo natura
clemenziale e non premiale, si perfezionerebbe solo con il pagamento integrale e tempestivo di
entrambe le rate. Con il secondo motivo, riferito all'articolo 360 n. 4 cpc, si censura la totale
omissione di motivazione della sentenza gravata.
Né il contribuente né Equitalia Basilicata spa si sono costituiti.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo, in quanto
l'interpretazione dell'articolo 12 1. 289/02 adottata dalla Commissione Tributaria Regionale
contrasta con l'insegnamento di questa Corte secondo cui "In tema di condono fiscale, l'art.
12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle
esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la
definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25%
dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non
prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo
dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra
quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria
costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per
le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, Ric. 2011 n. 08344 sez. MT - ud. 21-03-2013
-2- cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta: da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell'Ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla
determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da
versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della
sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'
omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente
pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente." (così sent. n. 20746/10; conf. n. 24316/10).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso e di assorbimento del
secondo, la cassazione della sentenza gravata e la decisione di merito ex art. 384 cpc di
rigetto del ricorso introduttivo del contribuente .» Che né il sig. Cotugno, né Equitalia Basilicata spa si sono costituiti in sede di
legittimità;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Che le spese vanno compensate sia per i gradi di merito che per il giudizio di
cassazione, emergendo dagli atti che la controversia è derivata da un mero
ritardo nel versamento del dovuto.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito
ai sensi dell'articolo 384 cc, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. ....!
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